Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20347 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. III, 16/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 16/07/2021), n.20347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37636/2019 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore, PREFETTO

della PROVINCIA POTENZA, QUESTURA POTENZA;

– intimati –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il

04/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. N.A. proveniente dal Marocco, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del giudice di pace di Melfi che aveva convalidato la richiesta di proroga del suo trattenimento di trenta giorni presso il Centro per il Rimpatrio (CPR) di (OMISSIS).

2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo, il ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la falsa o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e degli art. 24 e 111 Cost..

1.1. Lamenta che la norma indicata prevedeva l’utilizzo di particolari cognizioni tecniche ed investigative che facevano ritenere che dovesse escludersi la possibilità per il giudice di svolgere un sindacato pieno e assoluto sulla domanda di convalida: deduce, al riguardo, che dovevano essere valutati gli indici di pericolosità del soggetto da espellere e che il giudice di pace aveva omesso di provvedere in tal senso, incorrendo nella violazione di legge denunciata.

1.2. Si duole, ancora, del fatto che il decreto di fissazione dell’udienza di convalida era stato notificato al trattenuto soltanto la mattina dell’udienza, con ciò ledendo il suo diritto di difesa.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Quanto al primo profilo, il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della pronuncia che, accogliendo le argomentazioni della Questura, ha convalidato, con motivazione congrua, logica e costituzionalmente sufficiente, la richiesta di proroga del trattenimento nel CPR di (OMISSIS) per 30 giorni, misura questa che prescinde del tutto dalla pericolosità del soggetto da trattenere, rappresentando una modalità propedeutica all’esecuzione del decreto di espulsione, nei casi in cui è necessario un maggiore lasso di tempo per provvedere all’identificazione e, nel caso di specie, all’acquisizione dei documenti di viaggio che consentano il rimpatrio.

2.2. Quanto al secondo profilo, concernente la dedotta violazione del diritto di difesa, si osserva che il ricorrente omette di indicare quale attività difensiva gli sarebbe stata preclusa: al riguardo, si osserva che, da una parte, il giudice di pace ha rispettato i termini (strettissimi, e cioè 48 ore dalla trasmissione della richiesta di convalida della Questura) imposti dall’art. 14, commi 4 e 5 TUI e, dall’altra, che non è stato comunque indicato quale vulnus avrebbe subito in ragione dei tempi brevi intercorsi fra la notifica del decreto di fissazione e l’udienza di comparizione, visto che non gli è stato impedito di nominare un avvocato che ha compiutamente apprestato la propria attività difensiva come dimostrato anche dal verbale in atti.

2.3. Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di chiarire che “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (cfr. al riguardo Cass. 26831/2014; Cass. 26419/2020).

3. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA