Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20346 del 26/07/2019
Cassazione civile sez. trib., 26/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20346
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9710-2014 proposto da:
B.I., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria
della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
ROSARIO CALI’;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ACCURSIO GALLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 197/2013 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,
depositata il 13/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.
Fatto
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 197/25/2013 dell’8 luglio 2013 (depositata il 13 settembre 2013), in accoglimento dell’appello della Agenzia delle entrate e in riforma della impugnata sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n. 408/6/10 del 29 marzo 2010, ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente B.I. avverso la cartella di pagamento, notificatagli il 4 marzo 2010, recante l’importo di Euro 60.631,61 a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta per l’anno 2003, addizionali, sanzioni, interessi e accessori pertinenti.
2. – Il contribuente, mediante atto del 14 marzo 2014, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
3. – L’Agente della riscossione ha resistito con controricorso del 4 aprile 2014.
4. – Il difensore del ricorrente, con atto del 6 marzo 2019, rimesso tramite il servizio postale mediante spedizione raccomandata del 29 marzo 2019, pervenuta il 4 aprile 2019, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, esponendo e documentando di aver definito la controversia ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito in legge con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 255, e di aver corrisposto l’importo stabilito dell’Agente della riscossione.
Diritto
CONSIDERATO
1. – La rinuncia al ricorso, presentata dal difensore munito di procura speciale (redatta in calce all’atto e sottoscritta dal contribuente), siccome intervenuta in seguito alla definizione della controversia ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, citato, comporta, senz’altro, l’effetto della estinzione del processo. Consegue la relativa declaratoria.
2. – Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. esattamente in termini: Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 – L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 – 01).
3. – Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del processo. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019