Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20345 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 28/09/2020), n.20345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18661-2019 proposto da:

P.F., S.L., SE.VI.SA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA ROTOLO;

– ricorrenti –

contro

AGRICOLA VALERIA SS DI E. F. & G., in persona

del legale rappresentante pro tempore, E.S.,

G.G., G.F., G.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato SILVANA QUARANTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 269/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE –

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 20/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

GIAIME GUIZZI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che Se.Vi.Sa., S.L. e P.F. ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 269/19, del 20 maggio 2019, della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che, pronunciandosi all’esito del giudizio ex art. 394 c.p.c., originato dalla sentenza di questa Corte n. 20127/14, ha rigettato – in parziale accoglimento del gravame esperito dalla società Agricola Valeria S.s. di E., F. & G., nonchè dai soci della stessa, E.S., G.G., G.F. e G.A., avverso la sentenza del 24 maggio 2004 del Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Ginosa – la domanda risarcitoria proposta dagli odierni ricorrenti avverso la predetta società ed i suoi soci, ponendo a carico degli attori soccombenti le spese di lite;

– che, in punto di fatto, i ricorrenti – nel premettere che questa Corte, in accoglimento del sesto, dei sette motivi di ricorso allora proposti dalla società Agricola Valeria e dai suoi soci, pronunciava la sentenza rescindente che ha dato origine al giudizio di rinvio all’esito del quale è stata pronunciata la sentenza oggi impugnata – assumono che il giudice “ad quem” avrebbe dichiarato la propria competenza, respingendo una loro specifica eccezione, in violazione dell’art. 383 c.p.c., rigettando, come detto, la loro domanda e condannandoli alle spese di lite;

– che avverso la decisione della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ricorrono i predetti Se., S. e P. sulla base – come detto – di tre motivi;

– che il primo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2), 3) e 4) – violazione dell’art. 383 c.p.c., sul rilievo che la già più volte citata sentenza rescindente di questa Corte, nel cassare la sentenza allora impugnata, aveva disposto rinvio “alla Corte di Appello di Lecce”, sicchè la sezione distaccata di Taranto “non poteva essere giudice del rinvio”, sia per questa ragione (ovvero per essere stata disattesa la competenza funzionale fissata nella sentenza di questa Corte), oltre che per il fatto di aver pronunciato la sentenza cassata;

– che i ricorrenti richiamano un arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la sentenza pronunciata a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 1, contiene una statuizione di competenza funzionale, nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario innanzi al quale dovrà svolgersi il giudizio di rinvio e che potrà essere lo stesso che ha emesso la sentenza cassata, fermo restando che se il giudizio rescissorio è destinato a svolgersi innanzi al collegio in cui anche uno solo dei componenti aveva concorso a pronunciare la sentenza cassata, risulta violato il principio di alterità del giudice, con conseguente nullità ex art. 158 c.p.c. (Cass. Sez. Un., sent. 27 febbraio 2008, n. 5087);

– che, nel caso oggi in esame, questa Corte “non aveva disposto il rinvio allo stesso giudice che aveva emesso la sentenza cassata” e, inoltre, “la Corte di Appello di Taranto è composta da un’unica sezione e la diversa composizione non è stata prevista nella sentenza”, sicchè non sarebbe stato rispettato neppure il principio dell’alterità del giudice;

– che su tali basi, con il secondo motivo di ricorso, è denunziata -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2), 3) e 4) – violazione anche dell’art. 158 c.p.c.;

– che, infine, con il terzo motivo, è denunziata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2), 3) e 4) – violazione ed errata applicazione dell’art. 83-ter c.p.c., sul rilievo che tale norma, richiamata dalla sentenza impugnata, trova applicazione solo per i Tribunali e per il caso in cui essi debbano giudicare in composizione monocratica;

– che la società Agricola Valeria e i suoi soci, E.S., nonchè G.G., G.F. e G.A. hanno resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto;

– che l’inammissibilità è motivata sul duplice rilievo del difetto di autosufficienza del ricorso, oltre che sulla circostanza che gli odierni ricorrenti ebbero a costituirsi tardivamente nel giudizio di rinvio, sicchè l’eccezione di incompetenza dagli stessi allora sollevata dovrebbe ritenersi tardiva, ex art. 38 c.p.c.;

– che, nel merito, i ricorrenti richiamano il principio secondo cui la ripartizione degli affari tra sede centrale e sezione distaccata di un ufficio giudiziario non dà mai luogo ad un problema di competenza;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, per il 16 luglio 2020;

– che i ricorrenti hanno presentato memoria ribadendo le proprie argomentazioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è manifestamente infondato, non ritenendo questo collegio di condividere – per le ragioni di seguito illustrate – le argomentazioni proposte dai ricorrenti nel proprio atto di impugnazione e ribadite nella loro memoria;

– che i tre motivi – da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione – sono “ictu oculi” infondati, giacchè, diversamente da quanto denunziato dai ricorrenti, non sussiste alcun difetto di competenza e/o vizio di costituzione del giudice che ha pronunciato la sentenza oggi impugnata;

– che, difatti, cassata da questa Corte – con la più volte menzionata sentenza rescindente n. 20127/14 – la precedente decisione della Corte di Appello di Lecce (sezione distaccata di Taranto), nonchè disposto rinvio ex art. 383 c.p.c. innanzi alla medesima Corte salentina, nulla impediva che il giudizio ex art. 394 c.p.c. fosse radicato innanzi alla sezione distaccata della stessa, a condizione, beninteso, che fosse rispettato il principio della “alterità” dei giudici, persone fisiche, destinati a comporre il collegio giudicante;

– che la competenza funzionale del giudice del rinvio, così come individuato nella citata pronuncia cassatoria, risulta certamente rispettata nel caso in esame, poichè la predetta sezione distaccata costituisce solo un’articolazione interna della Corte di Appello di Lecce, donde l’applicazione del principio – ignorato dai ricorrenti -secondo cui i “rapporti tra sede distaccata e sede principale di una medesima Corte d’Appello si pongono in termini di ripartizione d’affari nell’ambito del medesimo ufficio giudizio, e non di competenza” (Cass. Sez. 1, ord. 28 gennaio 2005, n. 1814, Rv. 579035 – 01), sicchè, qualora questa Corte provveda a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 1, “e il giudizio ‘viene7rriassunto davanti all’ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di cassazione, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati” (Cass. Sez. Un., sent. 27 febbraio 2008, n. 5087, Rv. 601949-01);

– che, pertanto, ricorrendo l’evenienza da ultimo descritta -radicamento del giudizio di rinvio innanzi a sezione distaccata della Corte di Appello indicata nella pronuncia cassatoria – è solo necessario assicurare la “alterità” del giudicante (sulla cui indispensabilità, da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 5 maggio 2017, n. 11120, Rv. 643965-01), da escludersi, nel caso di rinvio a giudice collegiale, allorchè “anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato” (cfr., nuovamente, Cass. Sez. Un., n. 5087 del 2008, cit.), fermo restando, però, che la prova del difetto di alterità del giudice del rinvio, che comporta nullità della sentenza pronunciata, è oggetto di un onere posto a carico del ricorrente che impugni la sentenza resa dal giudice del rinvio (Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2012, n. 8723, Rv. 622780-01);

– che di una simile dimostrazione non vi è, però, traccia nel caso che occupa, donde la manifesta infondatezza del ricorso;

– che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, distraendole in favore dell’Avv. Silvana Quaranta, dichiaratasi antistataria dei controricorrenti;

– che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando Se.Vi.Sa., S.L. e P.F. a rifondere – alla società Agricola Valeria S.s. di E., F. & G., nonchè ai soci della stessa, E.S., G.G., G.F. e G.A., o meglio, per tutti, all’Avv. Silvana Quaranta, dichiaratasi antistataria – le spese del presente giudizio, che liquida nella misura di Euro, 2.400,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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