Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20345 del 24/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.24/08/2017),  n. 20345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4565-2012 proposto da:

M.D., (OMISSIS), R.L. (OMISSIS),

F.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA

76, presso lo studio dell’avvocato MARCO SELVAGGI, che li

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3568/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/08/2011 R.G.N. 906/10.

Fatto

RILEVATO

che con la sentenza n. 3568 del 2011 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta da F.I., M.D. e R.L. volta all’accertamento della non riassorbibilità, ovvero, in via subordinata, al riassorbimento solo nei casi di incrementi contrattuali dell’indennità di amministrazione, dell’assegno “ad personam” loro riconosciuto al momento del passaggio dalle dipendenze dell’Agenzia del Demanio a quello delle Infrastrutture e dei Trasporti;

che avverso tale sentenza F.I., M.D. e R.L. hanno proposto ricorso affidato ad unico motivo al quale ha opposto difese il MIUR con tempestivo controricorso;

che il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice successivamente alla all’ordinanza del 25.3.2014 ex art. 380 bis c.p.c., comma 4, sull’assunto del carattere non ostativo dell’anzidetta rimessione;

che i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57 e 58, T.U. n. 3 del 1957, art. 202, D.Lgs. n. 173 del 2003, art. 3 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3 del per avere la Corte territoriale, con motivazione insufficiente e contraddittoria, errato nel qualificare come volontaria la mobilità che aveva interessato essi ricorrenti, affermato la riassorbibilità dell’assegno “ad personam” in violazione delle norme richiamate nella rubrica e per non avere la Corte territoriale spiegato le ragioni del rigetto della domanda subordinata;

che, secondo l’orientamento già espresso da questa Corte in tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell’ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento (ex multis Cass. 169/2017, 22782/2016, 20557/2016, 18850/2016, 101219/2014, 24949/2014, 2181/2013, 5959/2012; Ord. 21803/2014).

che secondo il consolidato orientamento espresso nelle sentenze sopra richiamate il criterio generale del riassorbimento deve operare in riferimento ai miglioramenti del trattamento economico complessivo dei dipendenti del Amministrazione di arrivo e non con riferimento a singole voci che compongono tale trattamento economico, come opinano i ricorrenti che, in via subordinata, domandano che il riassorbimento operi solo con riferimento agli incrementi contrattuali dell’indennità di amministrazione;

che, in particolare, questa Corte nella sentenza n. 5959 del 2012 e nella successiva ordinanza n. 21803 del 2014, con riguardo a fattispecie sovrapponibili a quella in esame, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale n. 141 del 1979, n. 470 del 2002, n. 434 del 2005, ha osservato che solo il primo sistema di riassorbimento è conforme al principio di cui all’art. 36 Cost., nel senso che il principio della “proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione va riferito non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di essa” a meno che ciò sia espressamente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, il che nella specie non accade;

che il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202, richiamato dalla L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, non è espressione di un principio generale, applicabile indistintamente a tutti i dipendenti pubblici, dovendosi interpretare la norma nel senso che la disciplina relativa all’assegno “ad personam”, utile a pensione, attribuibile agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova posizione lavorativa, concerne esclusivamente i casi di passaggio di carriera presso la stessa Amministrazione statale o anche presso diversa amministrazione, purchè statale, non anche i passaggi nell’ambito di Amministrazione non statale, ovvero tra diverse Amministrazioni non statali o da una di esse allo Stato e viceversa (ex multis Cass. 22782/2016, 20557/2016, 18850/2016, 24949/2014, 10219/2014, 5959/2012; Ord. 21803/2014),

che la giurisprudenza della Corte si è già espressa anche con riguardo all’inquadramento da attribuire ai dipendenti delle Agenzie fiscali (ex multis Cass. SSUU 560/2009; Cass. 560/2009, 19564/2006, 23005/2006, 10991/2005; Ord. 21893/2014) ed ha affermato che, ove detti dipendenti siano transitati, come si è verificato per i ricorrenti, alle dipendenze di una Amministrazione statale quando già le suddette Agenzie erano pienamente operative come enti pubblici distinti dallo Stato, non è configurabile un passaggio di carriera da una Amministrazione statale ad una diversa Amministrazione sempre statale, ma un passaggio da una Amministrazione pubblica autonoma (oltretutto, qualificata dal D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173, ente pubblico economico), come tale non inserita nell’organizzazione burocratica dello Stato, ad una Amministrazione statale (Cass. 5959/2012; Ord. 21893/2014);

che il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate perchè ne condivide le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., e perchè non sono stati prospettati nel ricorso e nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1 argomenti che possano indurre a disattenderli;

che, pertanto, il ricorso va rigettato nella parte in cui denuncia la violazione della L. n. 537 del 1993, art. 3, commi 57 e 58, T.U. n. 3 del 1957, art. 202, D.Lgs. n. 173 del 2003, art. 3 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3 del perchè la sentenza impugnata è conforme ai principi innanzi richiamati, essendo incontestato che la procedura di mobilità che aveva coinvolto i ricorrenti era seguita alla opzione da essi manifestata ai sensi del D.Lgs. n. 173 del 2003, art. 3 (ricorso pg. 2 secondo cpv.);

che il ricorso è inammissibile nella parte in cui addebita alla sentenza vizi motivazionali perchè le censure, per essere correlate non a fatti storici ma a questioni giuridiche, esorbitano dal perimetro del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 17761/2016, 21152/2014; Ord 2805/2011);

che per tutte le esposte considerazioni il ricorso va respinto;

che le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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