Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20344 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 28/09/2020), n.20344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34900-2018 R.G. proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANGELO RICCIO;

– ricorrente –

contro

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCO

MICHELINI TOCCA 50, presso lo studio dell’avvocato MARCO VISCONTI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CATERINA

JACCHIA, MARIO JACCHIA;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

BOLOGNA, depositata il 08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

GIAIME GUIZZI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO, che chiede

dichiararsi la manifesta infondatezza della sollevata eccezione di

costituzionalità come specificata in parte motiva e nel merito

dichiararsi inammissibile il ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che A.G. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza, emessa l’8 novembre 2018 dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica, con cui l’adito giudicante ha rigettato la richiesta di sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio pendente innanzi ad esso;

– che il ricorrente, in punto di fatto, riferisce di aver radicato innanzi al Tribunale felsineo un giudizio ex art. 645 c.p.c. avverso provvedimento monitorio emesso da quello stesso Tribunale in favore di F.V., il quale assumeva di avere diritto al rimborso di quanto corrisposto – quale asserito coobbligato solidale – a tale B.L., a titolo di compensi per la custodia della quota di partecipazione pari al 40% del capitale di una società immobiliare, quota oggetto di sequestro giudiziario;

– che, in particolare, l’opposizione al decreto ingiuntivo era basata su un asserito difetto di legittimazione di esso A., non sussistendo, a suo dire, alcun vincolo di solidarietà a proprio carico, non potendo il medesimo considerarsi parte del procedimento di sequestro e, quindi, tenuto al pagamento del compenso dovuto al custode;

– che, infatti, l’ A. invocava la nullità del patto con il quale si sarebbe accollato il debito in relazione al quale quella procedura di sequestro fu intrapresa, chiedendo disporsi la sospensione necessaria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in attesa della definizione dell’appello esperito avverso sentenza del medesimo Tribunale di Bologna che, pur dichiarata la nullità di tale patto di accollo ex art. 1421 c.c., ometteva di estrometterlo dal giudizio di merito radicatosi all’esito del disposto provvedimento ex art. 670 c.p.c.;

– che il giudice monocratico investito dell’opposizione a decreto ingiuntivo escludeva, però, la sussistenza dei presupposti per provvedere a norma dell’art. 295 c.p.c., per assenza di un vincolo di “pregiudizialità” tra i due giudizi;

– che avverso tale decisione l’ A. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di due motivi;

– che il primo motivo denunzia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5) – violazione degli artt. 42,295 c.p.c. e dell’art. 337 c.p.c., comma 2, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

– che il ricorrente – sul presupposto che l’ordinanza impugnata, per legittimare la pretesa creditoria del F., ha invocato l’autorità della sentenza che ha condannato esso A. al pagamento delle spese processuali (ivi comprese quelle di custodia), sentenza, tuttavia, gravata con appello dal medesimo A. – reputa sussistente, nella specie, quella evenienza del contrasto tra giudicati che impone la sospensione ex art. 295 c.p.c.;

– che il secondo motivo solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 42 c.p.c., in relazione agli artt. 3,24,101 e 111 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, oltre che dell’art. 6 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, censurando, innanzitutto, l’irragionevole disparità di trattamento realizzato dalla norma suddetta tra il provvedimento che disponga la sospensione necessaria del processo e quella che deneghi la ricorrenza di tale evenienza, risultando impugnabile solo il primo;

– che tale disparità di trattamento si tradurrebbe, inoltre, in violazione dell’art. 24 Cost., pregiudicando il diritto di agire avverso il provvedimento di diniego della sospensione e quello all’equo processo, sottraendo tale tipologia di provvedimento al controllo giurisdizionale, e, con tali diritti, il principio della effettività della tutela giurisdizionale;

– che resiste al ricorso F.V., eccependo – in via preliminare – l’inammissibilità dello stesso per difetto di autosufficienza;

– che l’inammissibilità, inoltre, dipenderebbe dal fatto che, proposto dall’ A. gravame avverso il provvedimento sulle spese (comprese quelle relative alla custodia), costui avrebbe dovuto richiederne la sospensione ex art. 283 c.p.c.;

– che, anche a voler prescindere da tali preliminari profili (e da quello relativo alla “mescolanza” dei motivi di impugnazione), la decisione impugnata risulterebbe, comunque, adottata in conformità con i costanti principi della giurisprudenza di legittimità, che escludono la proposizione del regolamento di competenza avverso il provvedimento che neghi la sospensione, donde l’inammissibilità del mezzo ex art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1);

– che manifestamente infondata sarebbe la questione di legittimità costituzionale, data la non comparabilità delle situazioni poste a confronto;

– che è intervenuto, ex art. 380 ter c.p.c., il giudizio il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1);

– che ancora di recente questa Corte – come non ha mancato di rammentare il controricorrente – ha affermato che “l’ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 stesso codice, essendo ciò escluso dalla formulazione letterale di quest’ultima norma, dalla “ratio” di essa (quella, cioè, di assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dall’impossibilità di accedere ad un’interpretazione analogica della norma, dato il suo carattere eccezionale” (così Cass. Sez. 6-1, ord. 7 marzo 2017, n. 5645, Rv. 643987-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 3 ottobre 2005, n. 19292, Rv. 586666-01; Cass. Sez. 1, ord. 8 settembre 2003, n. 13126, Rv. 566662-01);

– che manifestamente infondata è già stata ritenuta da questa Corte – come ha osservato anche il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in persona di un suo sostituto – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42 c.p.c., nella parte in cui esclude l’assoggettabilità al regolamento di competenza del provvedimento che neghi la necessità della sospensione del giudizio, questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., “in quanto la proponibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull’esigenza di assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza, mentre, nell’ipotesi di rigetto della richiesta di sospensione, l’illegittimità del provvedimento può utilmente dedursi con l’impugnazione della sentenza resa all’esito del processo e, ove ritenuta sussistente, determina la riforma o la cassazione della sentenza resa in violazione delle norme sulla sospensione necessaria” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 4 dicembre 2019, n. 31294, Rv. 656258-01; Cass. Sez. 1, ord. 22 marzo 2005, n. 6174, Rv. 580824-01; Cass. Sez. 1, ord. 15 dicembre 2000, n. 15843, Rv. 544123-01);

– che non “idoneo ad immutare tale conclusione” è stato, parimenti, ritenuto pure “il richiamo all’art. 111 Cost. quale parametro di riferimento costituzionale, atteso che il differente trattamento dell’ordinanza di rigetto della sospensione rispetto a quella di accoglimento si fonda sulla diversità di effetti che l’ordinanza stessa determina e sull’esigenza di privilegiare il principio della durata ragionevole del processo, del pari consacrato dall’art. 111 Cost., che rischierebbe di essere esposto ad un non lieve pregiudizio ove l’ordinamento non apprestasse un sollecito rimedio per assicurare l’immediata verifica della legittimità dell’ordinanza che abbia disposto la sospensione per pregiudizialità” (così Cass. Sez. 6-2, ord. n. 31294 del 2019, cit.);

– che i medesimi rilievi valgono ad escludere anche la violazione dell’art. 6 CEDU, considerato che, come detto, la parte che abbia visto rigettare la richiesta di sospensione non risulta, in assoluto, sprovvista di mezzi di tutela, potendo dedurre tale evenienza quale vizio della sentenza resa all’esito del giudizio non sospeso;

– che sempre in relazione all’art. 6 CEDU va, inoltre, rilevato -sulla scorta di quanto osservato da attenta dottrina processualcivilistica – che il principio di effettività della tutela giurisdizionale è “corredato, oltre che da un antecedente logico, il diritto di accesso ad un giudice, da un profilo successivo, quello per cui la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione: il che postula, astrattamente, una coincidenza di prospettive tra effettività della tutela ed efficienza della giurisdizione, quando invece le due istanze possono entrare in contrasto”;

– che la disciplina codicistica relativa alla assoggettabilità a regolamento di competenza del solo provvedimento che disponga la sospensione del giudizio risponde, dunque, alla necessità di realizzare un contemperamento tra tali esigenze;

– che, invero, come sottolineato da questa Corte, è soprattutto “la pronuncia di merito” a porsi a “garanzia di effettività della tutela ex art. 24 Cost.” (Cass. Sez. Lav., cent. 5 aprile 2018, n. 8422, Rv. 647623-01), sicchè “il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti” (Cass. Sez. 6-3, ord. 11 ottobre 2017, n. 23901, Rv. 646628-01);

– che in tale prospettiva, dunque, consentire lo scrutinio immediato della mancata sospensione – essendo assicurata, comunque, la possibilità di un sindacato su tale decisione, unitamente alla pronuncia sul merito – si profila, appunto, come inutile dispendio di energie processuali;

– che il ricorso è, dunque, inammissibile;

– che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

– che, in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, applicandosi tale norma anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 22 maggio 2014, n. 11331, Rv. 630910-01).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando A.G. a rifondere a F.V. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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