Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20344 del 24/08/2017
Cassazione civile, sez. lav., 24/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.24/08/2017), n. 20344
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24214-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega
in atti;
– ricorrente –
contro
D.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GUIDO ALFANI 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO
PANETTA, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA ANTONIETTA
SACCO, GIUSEPPA CANNIZZARO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 800/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 12/10/2010 R.G.N. 267/06.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con sentenza 12 ottobre 2010, la Corte d’appello di Catania dichiarava la nullità del termine finale apposto al contratto stipulato, per le esigenze tecniche organizzative e produttive previste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, anche in riferimento agli accordi sindacali 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, da Poste Italiane s.p.a. con D.C. per il periodo 10 maggio – 30 giugno 2002, ordinava alla società datrice la riammissione in servizio della lavoratrice e la condannava al pagamento, a titolo risarcitorio, di tutte le retribuzioni maturate dalla notificazione del ricorso all’effettiva riassunzione: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva respinto le domande della lavoratrice;
che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso con otto motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso;
che sono state depositate memorie da entrambe le parti.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112,414 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2, per erroneo accoglimento di censure in grado d’appello affatto nuove (in quanto formulate sulla base dell’allegazione della stipulazione del contratto a termine ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 e degli accordi sindacali suindicati) e pertanto inammissibili, rispetto a quelle (di allegazione della stipulazione del contratto ai sensi del CCNL 26 novembre 1994, art. 8, e dell’accordo sindacale 17 ottobre 2001) di primo grado (primo motivo); vizio di insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia della negata inammissibilità dell’allegazione in appello, non ritenuta nuova critica nonostante la sua novità (secondo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4,comma 2, e art. 2697 c.c., per inesistenza di un onere probatorio a carico datoriale delle esigenze giustificanti l’assunzione a termine, previsto per la sola eventuale proroga, comunque comprovate sulla base degli accordi sindacali prodotti (terzo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 115 e 116 c.p.c., per la specificità delle ragioni giustificanti l’assunzione a termine, da valutare nella più ampia prospettiva nazionale e non del singolo ufficio (quarto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,244 e 253 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2, per mancata ammissione della prova orale dedotta, in particolare al capo 33), in ogni caso da valutare con le altre risultanze istruttorie (quinto motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5,art. 12 disp. prel., art. 1362 ss., art. 1419 c.c., per erronea conversione del rapporto, anzichè nullità dell’intero contratto, in difetto di previsione di una norma imperativa sostitutiva della clausola nulla (sesto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1219,2094,2099 e 2697 c.c., e L. n. 300 del 1970, art. 18, per la maturazione del diritto della lavoratrice al pagamento delle retribuzioni dal momento dell’effettiva ripresa del servizio, in carenza di sua prestazione lavorativa (settimo motivo); applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, quale ius superveniens, in ordine alle conseguenze economiche risarcitorie (ottavo motivo);
che ritiene il collegio che il primo e il secondo motivo debbano essere accolti, con assorbimento degli altri;
che, infatti, essi sono congiuntamente esaminabili e pure fondati, posto che l’introduzione di una domanda nuova non è consentita in appello: e che tale è quella avente una diversa causa petendi, per il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, così da integrante una pretesa in grado d’appello diversa da quella fatta valere in primo grado (Cass. 12 luglio 2010, n. 16298; Cass. 10 settembre 2012, n. 15101; Cass. 23 luglio 2015, n. 15506);
che ciò ricorre anche quando gli elementi prospettati in giudizio, se pur siano già stati esposti nell’atto introduttivo, vengano dedotti in grado d’appello, in modo da introdurre un nuovo tema d’indagine che alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia (Cass. 12 luglio 2010, n. 16298);
che nel caso di specie in primo grado sono stati allegati presupposti di fatto (in riferimento all’art. 8 CCNL del 26 novembre 1994), in ordine alla ricorrenza delle ragioni giustificanti il ricorso all’assunzione lavorativa a termine (soggetta invece ratione temporis al regime del D.Lgs. n. 368 del 2012, art. 1), comportanti una valutazione diversa (per tale ragione il Tribunale ritenuta irrilevante con la propria sentenza di rigetto) rispetto a quella prospettata in appello, sulla scorta del D.Lgs. cit., in esito alla pronuncia di rigetto del primo giudice: appunto comportante l’inammissibile mutamento di causa petendi della domanda del lavoratore;
che l’esame degli altri motivi resta così assorbito;
che pertanto il ricorso deve essere accolto in relazione ai primi due motivi e la sentenza impugnata cassata, senza peraltro rinvio ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., esclusa la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, per la pronuncia di inammissibilità dell’appello e liquidazione delle spese di tale grado e del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello e condanna la lavoratrice alla rifusione, in favore di Poste Italiane s.p.a., delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.500,00 per compensi professionali per il grado di appello e in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali per il giudizio di legittimità; tutto oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017