Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20344 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. III, 16/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 16/07/2021), n.20344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37278/2019 proposto da:

E.B., rappresentato e difeso dall’avv.to MARCO LANZILAO,

(marcolanzilao.ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Roma, viale Angelico 38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2046/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. E.B., proveniente dalla Nigeria (Edo State), ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bari che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente si duole, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonché del difetto di motivazione e del travisamento dei fatti.

2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, la violazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I., non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario.

2.1. Lamenta altresì la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese di origine e che possa correre gravi rischi; l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., nonché l’omessa valutazione le fonti informative relativamente alla situazione socio economica del paese; l’omesso esame delle condizioni personali necessario per il riconoscimento della protezione umanitaria e l’assenza del necessario giudizio di comparazione fra la condizione raggiunta in Italia e quella esistente nel paese di provenienza.

3. Preliminarmente, deve essere rilevata la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto il ricorso è del tutto privo della sommaria esposizione del fatto.

3.1. Si osserva, infatti, che le censure proposte non contengono alcun riferimento, né in premessa né nel loro sviluppo, alla vicenda storica da cui ha preso le mosse il presente giudizio.

3.2. Al riguardo, questa Corte ha affermato i seguenti principi, ormai consolidati, secondo cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

3.3. Nel caso in esame, le generiche censure contenute nei motivi proposti, in gran parte sovrapponibili, mancano di qualsiasi riferimento ai fatti sostanziali e processuali che hanno caratterizzato l’origine della controversia: a ciò si aggiunge che non risulta affatto rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, visto che rimangono del tutto oscuri sia il racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione della Corte territoriale (ed ancor prima dal Tribunale), sia le censure in quelle sedi prospettate ((cfr. Cass. 20405/2006; Cass. 21621/2007; Cass. 22880/2017; Cass. SU 7074/2017): ciò non consente a questo Collegio neanche di apprezzare gli errori che sono stati denunciati.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte,;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

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