Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20343 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 26/07/2019), n.20343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15571/2014 R.G. proposto da:

M.C., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del

ricorso, dall’avv. Gaspare Campisi, con domicilio eletto presso il

suo studio in Siracusa, via Filisto, n. 123/A;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende come per legge;

– resistente –

avverso la sentenza n. 763/16/14 della Commissione Tributaria

regionale della Sicilia depositata il 10 marzo 2014;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 giugno 2019

dal Consigliere Dott. Condello Pasqualina Anna Piera;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale, Dott.ssa Tassone Kate, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso;

udito il difensore della parte resistente, avv. Barbara Tidore.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l’appello proposto da M.C. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa che aveva rigettato il ricorso dello stesso contribuente contro il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria al rimborso della quota pari al 90 per cento delle imposte Irpef ed Ilor, versate negli 1990-1991 e 1992, richiesto in quanto residente in una delle province colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi della L. n. 289 del 2003, art. 9, comma 17.

I giudici di appello, in particolare, osservavano che la disciplina prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, doveva essere interpretata, anche in adesione alla giurisprudenza di legittimità, nel senso che il rimborso era dovuto sia in favore di coloro che non avevano effettuato il pagamento dovuto, mediante versamento, nel termine stabilito, del 10 per cento dell’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale ed interessi, sia in favore di coloro che avevano già pagato alla data di entrata in vigore della disposizione di favore (1 gennaio 2003), mediante la restituzione del 90 per cento di quanto già versato.

Rilevavano, tuttavia, che la domanda di restituzione doveva essere proposta entro il termine di due anni dalla data in cui si era verificato il presupposto della restituzione, sicchè il dies a quo non poteva che essere ricollegato alla data di entrata in vigore della disposizione agevolativa della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, dovendosi escludere che le disposizioni condonistiche che si erano succedute, quali il D.L. n. 300 del 2006, convertito in L. 17 del 2007, ed il D.L. n. 248 del 2007, convertito dalla L. n. 31 del 2008, potessero incidere sotto il profilo restitutorio; poichè, nel caso di specie, la domanda di restituzione era stata presentata solo in data 27 novembre 2007, ossia oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2004, doveva dichiararsi l’intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Per la cassazione della suddetta decisione ricorre M.C., con un unico articolato motivo.

L’Agenzia delle Entrate, ritualmente intimata, ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonchè del D.L. n. 248 del 2007, art. 36-bis, aggiunto dalla conversione in L. 28 febbraio 2008, n. 31, e sostiene che la Commissione regionale, operando una falsa interpretazione della legge, ha erroneamente individuato nel 1 gennaio 2003 (data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002) il dies a quo a partire dal quale calcolare il termine biennale utile per la presentazione dell’istanza di rimborso.

Richiamando diverse pronunce di questa Corte, sottolinea che il fondamento della pretesa restitutoria riposa nell’art. 36-bis della conversione in L. n. 31 del 2008, che ha prorogato il dies a quo, fissandolo da ultimo al 31 marzo 2008.

2. Il motivo è fondato.

3. La questione posta dal ricorrente è quella di stabilire se le disposizioni introdotte fra il 2006 ed il 2008 – D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, conv., con modificazioni, dalla L. n. 17 del 2007, art. 1, comma 1, ed D.L. n. 248 del 2007, art. 36-bis, convertito dalla L. n. 31 del 2008 – abbiano inteso differire la possibilità di definizione a suo tempo prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, senza incidere sulla posizione dei soggetti che avevano adempiuto le obbligazioni tributarie relative ai medesimi anni, oppure se dette disposizioni possano applicarsi anche ai contribuenti che avevano invece versato i tributi per gli anni contemplati dall’art. 9, comma 17 citato, in modo da consentire loro di ottenere il rimborso di quanto corrisposto a partire dall’entrata in vigore delle stesse e secondo le modalità già previste dalla giurisprudenza di questa Corte nel vigore della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

3.1. Detta tematica, che era stata rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto interpretativo fra diverse pronunce di questa Corte (Cass., ord. n. 17369 del 2014), è stata risolta per il tramite di una norma di interpretazione autentica.

Infatti, la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, u.p., Legge di stabilità del 2015, art. 1, comma 665, vigente dal 1 gennaio 2015, ha stabilito che “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi del Ministro per il coordinamento della protezione civile, O.M. 21 dicembre 1990, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1993 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008 n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248…”.

Questa Corte, già con le sentenze nn. 18179 del 16 settembre 2015 e 18205 del 16 settembre 2016, ha quindi affermato che lo ius superveniens costituito dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ha espressamente previsto che il termine di due anni per la presentazione della istanza di rimborso è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, ossia dal 1 marzo 2008 (Cass. n. 4291 del 22/2/2018; Cass. 5113 del 21/2/2019; Cass. n. 10396 del 12/4/2019; Cass. n. 5304 del 22/2/2019).

3.2. Nel caso di specie non risulta che il contribuente svolgesse attività d’impresa, emergendo piuttosto dalla documentazione prodotta unitamente al ricorso (Modelli 740 relativi agli anni d’imposta in contestazione) che il ricorrente era titolare di redditi da lavoro dipendente e di redditi da fabbricati, nè si evince dagli atti che l’Agenzia delle Entrate abbia posto in discussione la legittimità della pretesa azionata dal contribuente, per cui deve ritenersi che la istanza di rimborso, formulata in data 27 novembre 2007, sia tempestiva, proprio in relazione alla natura biennale del termine come individuato dalla normativa di interpretazione autentica.

4. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese di lite dei gradi del giudizio di merito, essendosi la giurisprudenza di legittimità consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, vanno integralmente compensate tra le parti, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese relative ai gradi del giudizio di merito e condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. Gaspare Campisi, che si dichiara antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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