Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20343 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. III, 16/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 16/07/2021), n.20343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37176/2019 proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avv.to GIUSEPPE LUFRANO;

(avv.lufrano.pec.it) giusta procura speciale allegata al ricorso ed

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e la

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE ROMA (OMISSIS) SEZ. ANCONA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 638/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.M., proveniente dal Gambia, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Ancona che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato che, a causa di una multa, non pagata, inflittagli per aver rilevato senza licenza il banco di un commerciante, era stato detenuto per circa 4 mesi: temendo di essere processato e nuovamente incarcerato era fuggito.

2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8: deduce che la Corte territoriale aveva reso una motivazione apparente avendo escluso l’esistenza, nel paese di provenienza, di una situazione di violenza incontrollata.

2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver ritenuto sussistente una condizione di vulnerabilità in caso di rientro in patria.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

3.1. Quanto al primo, se ne riscontra la assoluta genericità, non essendo state affatto indicate, al di là di mere enunciazioni, le ragioni per le quali le informazioni assunte dalla Corte territoriale mediante il richiamo di C.O.I. attendibili (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) e riferibili a quanto predicato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, non sarebbero state aderenti alla concreta situazione esistente: e, al riguardo, omette del tutto di indicare fonti informative ufficiali diverse o più aggiornate dalle quali si possa giungere ad una diversa soluzione della controversia, rendendo con ciò il motivo non decisivo (cfr. al riguardo Cass. 4037/2020).

3.2. Quanto al secondo, esso – totalmente generico – è del tutto privo di ogni riferimento alle censure proposte in grado d’appello e non considerate dalla Corte che, sulla specifica fattispecie, ha respinto la domanda affermando di non aver riscontrato alcuna forma di vulnerabilità: la mancata indicazione della censura proposta in sede di merito rende la censura privo di autosufficienza (cfr. Cass. 20405/2006; Cass. 21621/2007; Cass. 22880/2017; Cass. SU 7074/2017) e non consente al Collegio di apprezzare l’errore in cui la Corte sarebbe incorsa, tenuto conto che nulla di decisivo è stato contrapposto alla statuizione censurata.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese di lite.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA