Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20342 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 28/09/2020), n.20342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17954-2019 proposto da:

V.R., S.J. elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DEI COLLI PORTUENSI 536, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCA LUISA REVELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO

TATEO;

– ricorrenti –

contro

VE.VI., GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, F.C.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1028/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

GIAIME GUIZZI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che V.R. e S.J. ricorrono, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 1028/19, del 7 marzo 2019, della Corte di Appello di Milano, che – accogliendo solo parzialmente il gravame da essi esperito avverso la sentenza n. 237/16, del 25 agosto 2016, del Tribunale di Pavia – ha, per quanto qui ancora di interesse, così provveduto;

– che essa ha confermato, in relazione al sinistro stradale in cui fu coinvolto il V. e cagionato da un’autovettura di proprietà di Ve.Vi. (guidata nell’occasione da D.C. e assicurata per la “RCA” dalla società Groupama Assicurazioni S.p.a.), il rigetto della domanda avanzata sia dal V., volta a conseguire il risarcimento dei danni per protesi dentarie, che dalla S., per riduzione dell’attività dell’impresa familiare, riconoscendo al primo solo il 60% delle spese del giudizio di secondo grado, giacchè il restante 40% veniva compensato in ragione della totale reiezione del gravame della seconda;

– che, in punto di fatto, i ricorrenti riferiscono che, a seguito del sinistro stradale suddetto (occorso il 26 febbraio 2010, essendo stato il V. investito, mentre si accingeva ad entrare nella propria autovettura regolarmente posteggiata, da altra automobile), essi adirono il Tribunale pavese per conseguire il ristoro di tutti i danni subiti, ovvero sia quelli – patrimoniali e non – patiti dall’uomo, sia quelli patrimoniali lamentati dalla di lui madre, quale titolare dell’impresa per il commercio di ortofrutta, gestita dal figlio;

– che nella contumacia della F. (conducente del veicolo investitore), l’adito giudicante – previamente disposta una CTU medico-legale – accoglieva la domanda risarcitoria del solo V., con esclusione, peraltro, del danno consistito nelle spese mediche per protesi dentarie, rigettando, invece, quella della di lui genitrice;

– che esperito gravame da entrambi, il giudice di appello, pur riconoscendo – in parziale accoglimento dello stesso – alcune voci del danno non patrimoniale, confermava, invece, il rigetto della pretesa risarcitoria relativa alle spese sostenute per le protesi dentarie, nonchè di quella avanzata dalla S., relativa alle perdite di esercizio e di avviamento dell’impresa familiare suddetta, provvedendo sulle spese del secondo grado di giudizio nei termini sopra meglio illustrati;

– che avverso la decisione della Corte meneghina ricorrono per cassazione il V. e la S., sulla base – come detto – di sette motivi;

– che il primo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui rileva che “dal referto di pronto soccorso non si rinvengono segni diretti o indiretti di interessamento lesivo a carico dell’apparato masticatorio”, essendo state siffatte lesioni “accertate solo successivamente, il 13 aprile 2010, a notevole distanza di tempo dalla data del sinistro (26.2.2010), e dopo che l’attore era stato già dimesso dal nosocomio (9.3.2010), senza che nella diagnosi rilasciatagli in tale occasione si riferisse in alcun modo dell’esistenza di problemi dentari”, giacchè, così argomentando, la Corte territoriale avrebbe “palesemente errato sulla efficacia probatoria dei certificati medici”, che non possono valere “ad attestare come inesistenti i fatti non riportati”;

– che il secondo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione dell’art. 2729 c.c., e ciò sul rilievo che la omessa menzione delle lesioni dentarie nei certificati medici sarebbe priva non solo di efficacia probatoria, ma pure esclusivamente indiziaria, ponendosi come indizio, di per sè, non “conclusivo”, alla luce di altre circostanze evidenziate dall’odierno ricorrente;

– che, infatti, tale indizio sarebbe “smentito da tutti i restanti indizi”, vale a dire, innanzitutto, la compatibilità tra il violento trauma facciale (di cui è menzione nel referto di pronto soccorso) e la contemporanea frattura di tanti denti, rilevata, invece, dalla CTU, senza tacere, poi, del fatto che le lesioni dentarie non sarebbero state rilevate nè nell’immediatezza del sinistro, e ciò in quanto – a fronte delle gravi condizioni generali del V. al momento del ricovero ospedaliero – è “perfettamente plausibile che i medici si preoccupassero di tutt’altro che non verificare lo stato dei denti” (visto, oltretutto, che il paziente “non poteva aprire la bocca”, tanto da dover “alimentarsi per mesi solo per via liquida”), nè durante il ricovero o in occasione delle dimissioni, e ciò perchè “l’ospedale difettava di un reparto odontoiatrico”;

– che il terzo motivo denunzia – ai sensi, rispettivamente, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5) – violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., oltre che omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando che la Corte territoriale, nel disattendere “tutte le circostanze indiziarie” di cui sopra, oltre a ritenerle “in contrasto con le risultanze documentali in atti” (affermazione censurata dagli odierni ricorrenti con i primi due motivi di ricorso), le ha valutate “alquanto generiche ed opinabili”, formulando, in questo modo, un giudizio assistito da motivazione meramente apparente;

– che il quarto motivo denunzia – ai sensi, nuovamente, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5) – violazione dell’art. 244 c.p.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, censurando il fatto che i giudici di merito abbiano ritenuto inammissibile la prova orale offerta dall’attore, perchè “tendente a far riferire dai testi proprie opinioni o valutazioni tecniche, ai medesimi precluse”, mentre nulla di tutto ciò sarebbe ipotizzabile nel caso che occupa (come confermerebbe il contenuto dei capitoli di prova riprodotti in ricorso), senza tacere, poi, che la motivazione dei giudici di merito circa l’inammissibilità della prova per testi sarebbe da ritenere meramente apparente;

– che il quinto motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e/o falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1, e art. 4,5, comma 1, lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto congrua la somma di 6.000,00 (poi ridotta del 50%, per compensazione ex art. 92 c.p.c.) quali spese del primo grado di giudizio liquidate in favore del V.;

– che, difatti, avuto riguardo alla somma liquidata in favore del medesimo – pari a 68.848.59 – e ai valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2010 (che, nella specie, erano quelle dello scaglione compreso tra Euro, 52.000,00 ed 260.000,00), i compensi medi ammontavano a Euro, 13,430,00, da ridurre a 6.715,00 (per la già ricordata compensazione della metà), e non, invece, ai riconosciuti Euro, 3.000,00;

– che il sesto motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – violazione degli artt. 91,103 e 104 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto al V. solo il 60% delle spese del secondo grado di giudizio, compensando il restante 40% in ragione della totale reiezione del gravame della S., ritenendo entrambi “un unico centro di imputazione di interessi per come hanno agito in giudizio”, così penalizzando la parte vittoriosa in appello ed ignorando la possibilità di trattazione congiunta di più domande nella stessa causa, e la conseguente autonomia, in questo caso, dei singoli rapporti processuali, anche quanto alla liquidazione delle spese di lite (è citata Cass. Sez. 1, sent. 10 luglio 2014, n. 15680);

– che, infine, il settimo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) – violazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l’assenza di “alcuna prova idonea di un nesso eziologico fra la mancata attività prestata dal V. durante la malattia e la perdita economica documentata dalle dichiarazioni dei redditi” della S., sebbene queste attestassero che nel 2009, ultimo anno precedente il sinistro, gli utili dell’impresa di commercio di ortofrutta ammontassero a Euro 23.607,00, mentre nell’anno del sinistro si erano registrate perdite per Euro 7.321,00, per, poi, “ristagnare” utili per Euro 10.300,00 nell’anno 2011, ovvero quello immediatamente successivo all’incidente;

– che in tali condizioni, non potendo gli attori fornire prova “negativa” dell’inesistenza di altre cause di danno all’impresa, erano i convenuti a dover provare – secondo gli odierni ricorrenti – che le perdite dell’esercizio commerciale fossero dovute a ragioni diverse dall’assenza forzata del V.;

– che in presenza, dunque, di una “presunzione semplice”, quale quella offerta dalla dichiarazione dei redditi, alla stessa la Corte meneghina avrebbe dovuto riconoscere la medesima efficacia di una presunzione legale “iuris tantum”, sicchè, in difetto di prova contraria da parte dei convenuti, il giudice di appello avrebbe violato “l’obbligo di attenersi alle prove proposte dalle parti”, e ciò, in particolare, nell’affermare che “l’assenza dal lavoro del V. si era protratta per soli quattro mesi (dal 26.2.2010 alla prima decade di luglio del medesimo anno) per cui, già solo per questo aspetto ben può concludersi che non può certo attribuirsi alla mancata collaborazione da parte del medesimo, per detto ridotto periodo, l’andamento negativo dei redditi nell’intero arco dell’anno 2010)”;

– che, d’altra parte, secondo i ricorrenti “anche l’altra argomentazione portata dalla Corte di merito” – quella secondo cui l’attività d’impresa della S. non era mai cessata durante la malattia dell’uomo, e ciò “anche grazie alla collaborazione di parenti” -sarebbe “fallace”, visto che l’apporto del figlio R. era “infungibile”, come avrebbe, per un verso, confermato la deposizione del di lui fratello Ro. (secondo cui era il primo a recarsi, ogni mattina alle 5.00, ai mercati generali, per scegliere direttamente i prodotti ortofrutticoli da rivendere), e come sarebbe stato vieppiù evidente se i giudici di merito avessero dato corso al capitolo di prova testimoniale volto a comprovarne la competenza nell’espletamento di tale compito, diversamente dagli altri parenti della S., capitolo in relazione alla cui mancata ammissione i ricorrenti deducono anche il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

– che sono rimasti intimati la Ve. e la F., nonchè la società Groupama Assicurazioni;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, inizialmente per il 26 marzo 2020 e, poi, per il 16 luglio 2020;

– che i ricorrenti hanno presentato memoria, insistendo nelle proprie conclusioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è manifestamente infondato, non ritenendo il collegio di condividere le argomentazioni svolte dai ricorrenti nella propria memoria;

– che i primi tre motivi di ricorso – da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione – non sono fondati, dal momento che la Corte territoriale non ha affatto attribuito “efficacia probatoria privilegiata” ai certificati medici in atti, quanto all’attestazione, come “inesistenti”, dei fatti ivi “non” riportati (ovvero, le lesioni dentarie), nè ha conferito a tali documenti alcun “valore indiziario”, e ciò al fine escludere l’esistenza del nesso di causalità tra il trauma subito dal V., in occasione dell’investimento di cui fu vittima, e le suddette lesioni dentarie;

– che il giudice di appello si è limitato, infatti, a prendere atto del mancato assolvimento, sul punto, dell’onere probatorio gravante sul V., in assenza di prove documentali o testimoniali che avvalorassero l’ipotesi relativa alla sussistenza del nesso causale;

– che si legge, infatti, nella sentenza impugnata che la decisione del primo giudice – di escludere, dal risarcimento spettante al V., le spese per le protesi dentarie – risulta corretta, “bastando considerare che l’attore sul punto non ha superato l’onere della prova ex art. 2697 c.c.”, stante, da un lato, l’assenza di prove documentali e l’inammissibilità, dall’altro, dei capitoli di prova testimoniale articolati sul punto (aspetto, questo, censurato – ma, come si dirà, con doglianza inammissibile – con il quarto motivo di ricorso);

– che pertanto non sussiste, innanzitutto, la dedotta “falsa applicazione” dell’art. 2700 c.c., atteso che la sentenza impugnata ha solo preso atto, come appena notato, di un “fallimento” probatorio, senza far discendere dalla “attestazione” – invero, mai operata dalla Corte territoriale – circa la “inesistenza” delle lesioni dentarie al momento del ricovero ospedaliero alcuna preclusione a provare le stesse se non ricorrendo (come invece, sostanzialmente, ipotizza il motivo qui in esame) a strumenti per svellere l’efficacia di piena prova delle certificazioni mediche;

– che, d’altra parte. e per le medesime ragioni, è da escludere pure la violazione dell’art. 2729 c.c., oggetto del secondo motivo di ricorso, posto che la Corte meneghina – come detto – ha solo preso atto di una carenza probatoria, senza operare alcun ragionamento presuntivo, o meglio “inferenziale”, se è vero che le norme sulle presunzioni (secondo quanto osservato da attenta dottrina processualcivilstica), nel momento in cui affermano che il giudice muove da un “fatto noto”, per risalire ad un “fatto ignorato”, delineano un “iter?’ logico che non è un risalire all’indietro, ma piuttosto un procedere “in avanti”, verso un’ipotesi da verificare, ovvero verso la dimostrazione di un fatto che è prefigurato come possibile conclusione dell’inferenza in cui si articola il ragionamento presuntivo (sul carattere “inferenziale” del ragionamento presuntivo si vedano, da ultimo, e tra le innumerevoli, Cass. sez. 5, sent. 5 giugno 2019, n. 15454, Rv. 654383-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 29 gennaio 2019, n. 2482, Rv. 652386-02);

– che, tuttalpiù, con il secondo motivo di ricorso si sarebbe potuta ipotizzare – in astratto – la violazione dell’art. 2727 c.c. (e dell’art. 2729 c.c.), per non avere il giudice di appello effettuato un ragionamento inferenziale che avrebbe dovuto, invece, compiere, sulla base delle risultanze istruttorie;

– che, infatti, come affermato da questa Corte, una simile evenienza è “deducibile senza dubbio come vizio di falsa applicazione delle norme degli artt. 2727 e 2729 c.c., in quanto nella motivazione della sentenza di merito si coglie e, quindi si denuncia, un’argomentazione motivazionale espressa con cui il giudice violando alcuno dei paradigmi dell’art. 2729 c.c. si rifiuta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale (assunta proprio come egli l’ha individuata) sotto la norma stessa e, quindi, di applicare una presunzione che doveva applicare”, dovendo il “rifiuto espresso e motivato di individuare una presunzione “hominis”” essere trattato “allo stesso modo dell’applicazione di una presunzione senza rispetto dei paradigmi normativi indicati dall’art. 2729 c.c.”, visto che in “entrambi i casi la denuncia in Cassazione è possibile secondo il verso della c.d. falsa applicazione della norma dell’art. 2729 c.c.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 649663-01);

– che, nondimeno, non è in questi termini che la censura oggetto del secondo motivo di ricorso risulta prospettata, atteso che i ricorrenti non si dolgono di un rifiuto “espresso e motivato” della Corte territoriale di trarre una “praesumptio hominis” dagli elementi a sua disposizione, bensì di avere, piuttosto, conferito un valore indiziario “negativo” (invero, mai riconosciuto dal giudice di appello) ai certificati medici in atti, e ciò sebbene tale indizio “negativo”, a dire dei ricorrenti, fosse “smentito da tutti i restanti indizi”, ciò che già esclude, pertanto, che la presente doglianza possa essere scrutinata nei termini sopra illustrati;

– che, in ogni caso, quand’anche s’ipotizzasse che il motivo in esame censuri la mancata applicazione di una presunzione, dovrebbe rilevarsi come siffatta presunzione trarrebbe origine, quale prima anello della catena del ragionamento inferenziale, da una circostanza puramente ipotetica (vale a dire, che i sanitari del pronto soccorso, ove fu ricoverato V.R. nell’immediatezza del sinistro, non indicarono le lesioni dentarie nel referto di ingresso, essendo “perfettamente plausibile” che costoro “si preoccupassero di tutt’altro che non verificare lo stato dei denti”), ciò che osterebbe all’applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..:

– che deve, infatti, escludersi “che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici” (Cass. Sez. 3, sent. 16 novembre 2005, n. 23079, Rv. 584919-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 novembre 2006, n. 24211, Rv. 593549-01; Cass. Sez. Lav., sent. 5 febbraio 2014, n. 2632, Rv. 629841-01), essendo la prova presuntiva “una deduzione logica”, che, come tale, “si deve fondare su fatti certi” e “si deve dedurre da questi sulla base di massime d’esperienza o dell’id quod plerumque accidit”, mentre la congettura, invece, “è una mera supposizione”, che “si fonda su fatti incerti” e “viene dedotta da questi in via di semplice ipotesi” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2019, n. 17421, Rv. 65435301);

– che le considerazioni appena svolte – circa la natura meramente “congetturale” dell’ipotesi che i ricorrenti pretendono di porre alla base del ragionamento inferenziale idoneo, a loro dire, a supplire all’assenza di una prova diretta del nesso eziologico tra l’investimento subito dal V. e le lesioni dentarie successivamente curate allo stesso – escludono la fondatezza anche del terzo motivo di ricorso, laddove ipotizza la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), non potendo, certo, ravvisarsi una motivazione apparente nell’affermazione compiuta dalla Corte milanese consistita nel qualificare le ipotizzate presunzioni come “generiche ed opinabili”;

– che tale conclusione, per vero, si corrobora anche alla luce del fatto che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile “catione temporis” al presente giudizio) – consente, ormai, il sindacato di questa sulla parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01 Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01; Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 65414501), dovendo escludersi la possibilità di sindacare “il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (tra le altre, Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01);

– che quanto, poi, alla seconda censura – quella di “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – in cui si articola il terzo motivo di ricorso, essa è da ritenere inammissibile, ex art. 348-ter c.p.c., u.c.;

– che avendo gli odierni ricorrenti esperito gravame contro una decisione del giudice di prime cure pubblicata il 25 agosto 2016, l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012, di talchè si applica, “ratione temporis”, il testo dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonchè Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che in caso – qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito” (avendo ambo i giudici di merito rigettato, per le stesse ragioni, la domanda di risarcimento del danno da lesioni dentarie) preclude la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

– che il quarto motivo di ricorso è, invece, inammissibile, giacchè i ricorrenti, nel lamentare la mancata ammissione, da parte del giudice, di appello della prova testimoniale, quanto a taluni suoi capitoli (già esclusi in primo grado), non hanno dimostrato di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello (Cass. Sez. 3, ord. 13 settembre 2019, n. 22883, Rv. 655094-01);

– che il quinto motivo di ricorso non è fondato, alla stregua del principio secondo cui i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio, nonchè le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal D.M. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono soltanto criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale, sicchè, “solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso; scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest’ultimo caso fermo restando il limite di cui all’art. 2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 15 dicembre 2017, n. 30286, Rv. 647179-01), evenienza, quest’ultima, da escludere nel caso che occupa;

– che pure il sesto motivo – anch’esso formulato con riferimento alla regolazione delle spese di lite – risulta non fondato, atteso che il precedente giurisprudenziale riferito dai ricorrenti non è pertinente, concernendo casi di litisconsorzio facoltativo successivo, originante da cause proposte, distintamente, da più soggetti verso lo stesso convenuto, successivamente riunite, mentre nella presente fattispecie più soggetti, che assumevano di aver subito danni diversi in relazione ad un unico fatto illecito, hanno deciso, “ab ovo”, di agire contro gli asseriti responsabili, ponendosi, dunque, alla stregua di un unitario centro di interessi, il tutto, peraltro, non senza tacere che in “tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 64633501; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01);

– che, nella specie, il V. è risultato, all’esito del giudizio di appello, solo parzialmente vittorioso (dal momento che anche il secondo giudice ha confermato la reiezione della domanda di rimborso delle spese dentarie), di talchè la decisione della Corte territoriale di compensare, peraltro parzialmente, le spese del grado risulta in linea con il principio giurisprudenziale appena sopra richiamato;

– che il settimo motivo è inammissibile, in ciascuna delle censure in cui si articola, ovvero:

— quella di violazione dell’art. 115 c.p.c., alla stregua del principio secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4) – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458);

— quella di violazione dell’art. 116 c.p.c. (che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), giacchè essa ricorre solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nonchè, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618);

— quella di violazione dell’art. 2697 c.c., essendo tale evenienza “configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5)” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01);

— quella di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. giacchè, al limite, essa avrebbe potuto essere configurata – come già detto – “sub specie” di denuncia della mancata applicazione di un ragionamento presuntivo, che si sarebbe, in ipotesi, potuto e dovuto fare (Cass. Sez. 3, ord. n. 17720 del 2018, cit.), e non già, come invece avvenuto, per avere il giudice di appello disatteso la medesima efficacia di “presunzione legale “iuris tantum”” che “connota la presunzione semplice”; e ciò perchè la sentenza impugnata non ha fatto ricorso ad alcuna presunzione, in relazione al rigetto della domanda risarcitoria della S., avendo, invece, condiviso la conclusione del primo giudice circa il fatto che “non vi fosse alcuna idonea prova di un nesso eziologico tra la mancata attività prestata dal V. durante la malattia e la perdita economica” (lamentata dalla di lui madre) “documentata dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti”, integrando le stesse mere “manifestazioni di scienza provenienti dal titolare dell’impresa”, i cui dati si è ritenuto dovessero essere, per tale ragione, “suffragati da ulteriori elementi probatori aventi carattere di oggettività, del tutto assenti nel caso di specie”; sicchè, nel caso che occupa, trova applicazione il principio secondo cui “la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione”, involge “apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017, n. 16467, Rv. 644812-01; in senso analogo, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2014, n. 11511, Rv. 631448-01);

— quella, conclusivamente, di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, attesa la già ricordata preclusione derivante dall’operatività dell’art. 348-ter c.p.c., u.c.;

– che nulla è dovuto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto solo intimate la Ve., la F. e la società Groupama Assicurazioni;

– che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 -quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA