Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20342 del 24/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.24/08/2017),  n. 20342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 178-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.L.V., (OMISSIS), M.A.;

– intimate –

Nonchè da:

D.L.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIORGIO SCALIA 12, presso lo studio dell’avvocato MARCO GATTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO MASSIMO FAUGNO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), M.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5303/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/12/2009 R.G.N. 7484/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza 17 dicembre 2009, la Corte d’appello di Roma dichiarava la nullità dei contratti a termine stipulati da Poste Italiane s.p.a. in particolare conD.L.V. dal 1 marzo al 30 giugno 2000 e con M.A. dal 19 novembre 1999 al 29 febbraio 2000 e la decorrenza del rapporto di lavoro tra le parti a tempo indeterminato dalle date iniziali dei rispettivi contratti, con la condanna della società datrice al pagamento, in loro favore a titolo risarcitorio, delle retribuzioni mensili maturate dal 17 gennaio 2003 alla scadenza del triennio successivo alla data finale del rispettivo contratto, oltre accessori e contributi previdenziali: così parzialmente riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato le domande delle lavoratrici sul presupposto dello scioglimento consensuale del rapporto per mutuo consenso;

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso con tre motivi, cui ha resistito D.L.V. con controricorso, con ricorso incidentale articolato su unico motivo, mentre l’intimata M.A. ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale.

Diritto

CONSIDERATO

che, premessa la cessazione della materia del contendere a spese compensate tra Poste Italiane s.p.a. e M.A. in base al verbale di conciliazione 17 gennaio 2011, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 8 CCNL 26 novembre 1994 e degli accordi sindacali 25 settembre 1997, 16 gennaio 1998, 27 aprile 1998, 2 luglio 1998, 24 maggio 1999 e 18 gennaio 2001, in connessione con gli artt. 1362 c.c. e ss. in connessione con gli artt. 1362 c.c. e ss., per erronea esclusione della vigenza della contrattazione collettiva e integrativa dopo la data del 30 aprile 1998, per la natura meramente ricognitiva degli accordi sindacali suindicati, in assenza di fissazione di alcuna limitazione temporale (primo motivo); omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, quale l’individuazione del temine finale di efficacia dell’accordo 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 1994, al 30 aprile 1998, in difetto di indicazione delle fonti di un tale convincimento, ridondante in un’obiettiva deficienza del criterio logico (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., per inesistenza di un obbligo retributivo a carico datoriale dalla data di messa in mora, in difetto di prestazione lavorativa, anzichè dall’effettiva ripresa del servizio, nè risarcitorio in favore del lavoratore e tenuto conto dell’applicabilità della L. n. 183 del 2001, art. 32, comma 5 quale ius superveniens (terzo motivo);

che la lavoratrice controricorrente, ricorrente in via incidentale, deduce omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, quale la limitazione del risarcimento del danno al triennio successivo alla scadenza finale del contratto impugnato (unico motivo);

che ritiene il collegio che il primo e il secondo motivo debbano essere rigettati, il terzo invece accolto, nella parte relativa allo ius superveniens e l’unico incidentale assorbito; che, infatti, i primi due motivi sono infondati, posto che in materia di assunzione a tempo determinato di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto il 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente e alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali, fino alla data del 30 aprile 1998: con la conseguente illegittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998 per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. n. 230 del 1962, art. 1 (Cass. 18 novembre 2011, n. 24281, con principio affermato ai sensi dell’art. 360bis c.p.c., comma 1; Cass. 12 gennaio 2016, n. 286);

che invece è fondato il terzo, in parte qua, per la ritenuta corretta interpretazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nel senso che la violazione di norme di diritto possa concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva: in tal caso essendo ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta; neppure nel caso di specie sussistendo il limite del giudicato, precluso anche, qualora la sentenza si componga di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determini necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, dalla proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale, pur in assenza di impugnazione specifica della parte dipendente (Cass. s.u. 27 ottobre 2016, n. 21691);

che l’esame dell’unico motivo incidentale resta così assorbito;

che pertanto il ricorso deve essere accolto in relazione al terzo motivo, in parte qua, rigettati i primi due ed assorbito il ricorso incidentale, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte contro ricorrente ai sensi dell’art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (per tutte: Cass. 10 luglio 2015, n. 14461), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (per tutte: Cass. 17 febbraio 2016, n. 3062).

PQM

 

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere tra Poste Italiane s.p.a. e M.A., compensando interamente le spese tra le parti;

accoglie il terzo motivo di ricorso, nei confronti di D.L.V., limitatamente all’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 rigettati gli altri e assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza, in relazione al motivo come accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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