Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20341 del 31/07/2018
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20341 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: IANNELLO EMILIO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20683/2016 R.G. proposto da
Colantoni Barbara e Alfonsí Sarah, rappresentate e difese dall’Avv.
Carmine Maiorano;
–
ricorrenti
–
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
C
–
intimata
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 189/2016,
depositata il 9 febbraio 2016;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 giugno 2018 dal
Consigliere Emilio Iannello;
Data pubblicazione: 31/07/2018
udito l’Avvocato Carmine Maiorano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ignazio Patrone, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.
Rilevato che Barbara Colantoni e Sarah Alfonsi propongono ricorso
epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della
domanda risarcitoria, proposta nei confronti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per il mancato adeguamento dello Stato italiano
all’obbligo imposto dall’art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/Ce del
Consiglio, del 29 aprile 2004, di prevedere «un sistema di indennizzo
delle vittime di reati intenzionali violenti»;
che l’intimata non ha svolto difese;
considerato che il ricorso è stato notificato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Torino;
che tale notifica è nulla;
che, in proposito, questa Corte ha affermato il principio, che il
Collegio condivide, per cui «in caso di notificazione del ricorso per
cassazione affetta da nullità perché effettuata presso l’Avvocatura
distrettuale dello Stato anziché presso l’Avvocatura generale dello
Stato, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione che
— senza che sia necessario il rilascio di una nuova procura — ha
l’effetto di sanare tale nullità lanèdenda la decadenza
dall’impugn7inr~ (CBss_ Sez. U. n. 4573 del 1998; Cass- n- 15502
del 2006; e più di recente Cass. Sez. U. n. 608 del 2015; Cass_ n.
22079 del 2014; n. 9411 del 2011; n. 22767 del 2013);
che non essendo nel caso di specie stata sanata la nullità della
notificazione del ricorso dalla costituzione dell’amministrazione
intimata, deve disporsi la rinnovazione della notificazione del ricorso
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri presso l’Avvocatura generale
per cassazione, affidato ad unico motivo, avverso la sentenza in
dello Stato, da effettuare entro il termine di trenta giorni dalla data
di comunicazione della presente ordinanza;
che la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo;
P.Q.M.
ordina la rinnovazione della notifica del ricorso alla Presidenza
assegna a tale fine il termine di trenta giorni dalla comunicazione
della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso il 5/6/2018
del Consiglio dei Ministri presso l’Avvocatura generale dello Stato;