Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20341 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 26/07/2019), n.20341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26928/2013 R.G. proposto da:

M.A.E., M.G., M.L.M.,

tutti rappresentati e difesi, giusta delega a margine del ricorso,

dagli avv.ti Gennaro Arpano, Marco Rosafio e Cataldo D’Andria, con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Viale

Regina Margherita, n. 262/264;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende come per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/32/13 della Commissione Tributaria

regionale della Lombardia depositata il 6 giugno 2013

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 giugno 2019

dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale, Dott.ssa Tassone Kate, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso;

udito il difensore delle parti ricorrenti, avv. Gennaro Arpano;

udito il difensore della parte controricorrente, avv. Barbara Tidone.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I contribuenti M.A.E., M.G. e M.L.M. ricorrono, con due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, previa riunione dei ricorsi, accogliendo l’appello dell’Ufficio, ha riformato le sentenze di primo grado delle Commissioni tributarie provinciali di Milano e di Varese, con le quali erano stati accolti i ricorsi dagli stessi proposti avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva contestato, in relazione all’anno d’imposta 2002, una condotta elusiva D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37-bis.

In particolare, i giudici di appello, ritenuti ammissibili i ricorsi, hanno rilevato, nel merito, che i contribuenti, soci della Immobiliare San Gerolamo s.r.l. (ISG), in un breve arco di tempo, hanno dapprima rivalutato l’unico immobile iscritto in bilancio (da Euro 159.891,00 ad Euro 1.617.036,00) operazione realizzata a norma di legge – e in un secondo tempo hanno effettuato la cessione delle quote a società del gruppo Myrthos; “considerato che la rivalutazione corrisponde al valore di cessione dell’immobile”, hanno ritenuto che fosse facile dedurre che, prima del contratto di cessione, i soci della ISG fossero a conoscenza delle operazioni evasive che le società del gruppo Myrthos avrebbero avuto intenzione di compiere e, di conseguenza, che la rivalutazione e la successiva vendita delle quote sociali avessero come unico scopo quello di eludere il fisco.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

I contribuenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DIECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riguardo all’asserita natura elusiva dell’operazione, i ricorrenti lamentano che la Commissione regionale non ha esattamente individuato la fattispecie contestata dall’Amministrazione e ha fondato la decisione su un presupposto di fatto – cessione dell’immobile iscritto in bilancio – frutto di errore interpretativo, omettendo di valutare il fatto decisivo, ossia la omessa tassazione di utili da liquidazione ex art. 44 t.u.i.r.

Premettendo che negli atti impositivi l’Agenzia delle Entrate ha contestato che attraverso le operazioni di rivalutazione e cessione delle partecipazioni societarie e le operazioni successivamente messe in atto nell’ambito del gruppo Myrthos era stato conseguito il risultato di liquidare la società Immobiliare San Gerolamo s.r.l., sostengono che la motivazione della sentenza non corrisponde all’oggetto della domanda di appello, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., e risulta illogica ed incongrua perchè fondata su presupposti di fatto errati, considerato che non risponde al vero che la rivalutazione abbia riguardato “l’immmobile iscritto in bilancio”, essendo pacifico che essa ha invece riguardato esclusivamente le partecipazioni societarie possedute nella ISG e non rispondendo al vero che la rivalutazione corrisponde al valore di cessione dell’immobile.

Ad avviso dei ricorrenti, i giudici di appello neppure hanno indicato in sentenza quali siano gli elementi sulla base dei quali hanno ritenuto dimostrata la “pretesa conoscenza” delle operazioni evasive che le società del gruppo Myrthos avrebbero avuto intenzione di compiere successivamente all’acquisto della totalità delle quote dell’Immobiliare San Gerolamo s.r.l., dato che agli atti non emerge prova della pretesa partecipazione dei contribuenti al “disegno evasivo” che sarebbe stato posto in essere dal gruppo Myrthos.

2. Con il secondo motivo, deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, art. 41 e art. 2697 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 23,41,53 e 97 Cost. e della L. n. 212 del 2000, art. 10, oltre che omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Evidenziano, al riguardo, che affichè lai presunzione di elusività possa operare non è sufficiente che vengano poste in essere una o più operazioni potenzialmente elusive ricomprese nell’elenco di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, ma è necessario che si verifichino determinate condizioni, e precisamente che siano assenti valide ragioni economiche, che vi sia l’aggiramento di obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario, oltre che l’ottenimento di riduzioni o rimborsi di imposte, altrimenti indebiti; secondo la prospettazione difensiva dei ricorrenti, la prova del disegno elusivo, incombente sull’Amministrazione, non è mai stata fornita, nè è stata fornita prova del “disegno comune” tra i contribuenti ed il Gruppo Myrthos, tanto che non è mai stato prodotto in giudizio il rapporto redatto dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’indagine penale a carico del gruppo Myrthos.

Contestano, quindi, alla Commissione regionale di essere partita da un fatto noto assolutamente errato (e cioè che la rivalutazione effettuata ai sensi del D.L. n. 282 del 2002, art. 2 “corrisponde al valore di cessione dell’immobile”) per arrivare a dedurre, in forza di meri indizi privi dei requisiti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, che vi sia stata una compartecipazione dei soci della ISG alla realizzazione del comune disegno elusivo richiesto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, senza valutare l’operazione di cessione delle partecipazioni e, quindi, senza pronunciarsi circa l’esistenza, nella fattispecie, di tutte le condizioni previste dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis.

3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo motivo.

3.1. Le doglianze formulate con il mezzo in esame non sono volte a denunciare un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, che, come tale, costituisce motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, perchè tale vizio presuppone che esso non tocchi “un punto controverso” (Cass. Sez. U, n. 8984 del 11 aprile 2018).

Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite da ultimo citate, “La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l’errore di fatto, tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l’errore di fatto riguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di quegli stessi fatti e integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione…”.

Resta, infatti, esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una errata valutazione o interpretazione di atti, fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, poichè tale tipo di errore, se fondato, costituisce un errore di giudizio e non un errore di fatto (Cass. Sez. U, n. 30994 del 2017).

3.2. I ricorrenti, in realtà, sollecitano il sindacato di legittimità sul percorso giustificativo della decisione di appello che mira alla verifica che la relativa motivazione sia effettiva, e, quindi, non incompatibile con gli atti del processo, sì da rendere disarticolato il ragionamento e da rendere intrinsecamente incoerenti alcuni passaggi motivazionali.

Con le censure dedotte si denuncia, quindi, un vizio di motivazione fondato sul travisamento della domanda e della prova che implica, non una valutazione dei fatti, ma un accertamento che le informazioni probatorie, utilizzate in sentenza, non siano contraddette da specifici atti processuali e, quindi, che non sussista un evidente contrasto tra le risultanze istruttorie e l’apprezzamento giudiziale.

3.3. Questa Corte ha avuto modo di chiarire (Cass. n. 10749 del 25/5/2015) che “ricorre tale ipotesi quando il ricorrente lamenta il vizio di travisamento delle risultanze processuali” e chiede alla Corte di accertare che “l’informazione probatoria richiamata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile” con quella rappresentata nel ricorso, con conseguente contraddittorietà tra i dati emergenti dagli atti processuali e quelli presi in considerazione dal giudice.

Ovviamente, “qualora il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito…” (Cass. n. 10749 del 2015 cit.; Cass. n. 28174 del 5/11/2018).

4. Dalla pronuncia impugnata, estremamente sintetica, si evince che la Commissione regionale, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio e nel ricostruire la fattispecie sottoposta al suo esame, confondendo le quote della società con l’immobile della stessa società, ha fatto riferimento alla rivalutazione dell’immobile iscritto nel bilancio della Immobiliare San Gerolamo s.r.l., anzichè alla rivalutazione delle partecipazioni societarie ed alla loro successiva cessione, considerando la rivalutazione corrispondente al valore di cessione dell’immobile.

Così argomentando, i giudici di appello, nell’esaminare tali circostanze, che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti e rivestono rilievo decisivo ai fini del giudizio, hanno reso una motivazione incompatibile con gli atti del processo, considerato che sia dal ricorso sia dal controricorso della Agenzia delle Entrate si evince chiaramente che le operazioni di rivalutazione e cessione hanno riguardato esclusivamente le partecipazioni societarie, e non l’unico bene immobile di proprietà della società San Gerolamo s.r.l. ancora iscritto in bilancio, tanto che l’Ufficio contesta che, per effetto di tale operazione, i ricorrenti, in difetto di una valida ragione economica, hanno sostanzialmente trasformato gli utili da liquidazione, ossia i redditi di capitale che sarebbero stati percepiti ove si fosse proceduto alla liquidazione della società, in plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, il cui onere fiscale è stato di fatto neutralizzato attraverso il ricorso alla rivalutazione consentita dal D.L. n. 282 del 2002.

La grave confusione tra quote della società e immobile della società emergente dalla motivazione della decisione impugnata rende evidente che i giudici di merito hanno posto alla base del loro convincimento una ricostruzione della fattispecie non rispondente a quella emergente dagli atti processuali che impone la cassazione della sentenza.

5. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame in relazione alla censura accolta, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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