Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20341 del 24/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.24/08/2017),  n. 20341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23951-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.B., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1199/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/10/2010 R.G.N. 49/2010.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sentenza n. 1199/2010, depositata l’8 ottobre 2010, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato, in riforma della sentenza di primo grado, la nullità del termine apposto al contratto stipulato da G.B. e da Poste Italiane S.p.A., relativamente al periodo dal 2 maggio 2002 al 10 giugno 2002, per esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002;

– che la Corte, escluso che il rapporto si fosse risolto per mutuo consenso e ritenuto che il contratto fosse soggetto alla disciplina del D.Lgs. n. 368 del 2001, ha considerato generica la causale nel medesimo espressa, non essendo indicate le concrete ragioni che avevano determinato l’assunzione a termine e non rilevando, ai fini del rispetto del requisito di necessaria specificazione richiesto dall’art. 1 decreto, neppure il richiamo agli accordi in materia di mobilità del personale indicati nel contratto;

– che nei confronti della suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S.p.A. Poste Italiane con nove motivi;

– che la lavoratrice ha resistito con controricorso;

– che entrambe le parti hanno depositato memoria;

rilevato che il deposito della memoria nell’interesse della controricorrente deve ritenersi ammissibile, pur in presenza di controricorso tardivamente notificato, secondo quanto precisato da Cass. n. 4906/2017;

osservato che è infondato, e deve essere respinto, il primo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., anchè vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la Corte di merito, nel respingere l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso, trascurato di attribuire rilevanza a comportamenti indicativi di disinteresse alla prosecuzione del rapporto e, in particolare, di attribuire rilevanza, a tal fine, all’assenza di contestazioni, da parte della lavoratrice, al momento della cessazione del rapporto e all’avvenuta percezione del t.f.r.;

– che, infatti, la Corte si è attenuta al principio di diritto, per il quale “nel giudizio instaurato per la dichiarazione di nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro a tempo determinato, affinchè possa configurarsi la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, che costituisce pur sempre una manifestazione di volontà negoziale, anche se tacita, è necessaria una chiara e certa volontà consensuale di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, mentre non è sufficiente un atteggiamento meramente remissivo del lavoratore, che non può essere inteso come acquiescenza se finalizzato a favorire una nuova chiamata o addirittura una possibile stabilizzazione” (Cass. n. 20704/2015); ed inoltre coerentemente motivato, nel solco dell’orientamento di legittimità da ultimo ribadito da Cass. n. 8604/2017, circa l’inidoneità della percezione del t.f.r. a costituire indizio grave e preciso della volontà di porre definitivamente termine al rapporto, rispondendo l’accettazione di tale somma “a fin troppo evidenti necessità di sopperire ai bisogni di vita elementari” (cfr. sentenza, p. 4);

– che risulta altresì infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23 all’art. 25 CCNL 2001 per i dipendenti di Poste e agli accordi richiamati nel contratto individuale, nonchè vizio di omessa e contraddittoria motivazione, per avere la Corte, escludendo che il CCNL 2001 potesse conservare efficacia dopo la data della sua scadenza (31 dicembre 2001), con conseguente assoggettamento della fattispecie al nuovo regime di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, omesso di considerare l’ultrattività di tale CCNL fino alla stipula di quello successivo e, quindi, di valutare il comportamento tenuto dalle parti nel periodo di c.d. vacanza contrattuale;

– che, al riguardo, deve richiamarsi il principio di diritto, per il quale “in materia di assunzioni a termine del personale postale, l’art. 74, comma 1, del CCNL 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. stabilisce il 31 dicembre 2001 quale data di scadenza dell’accordo. Ne consegue che i contratti a termine stipulati successivamente a tale data non possono rientrare nella disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 – che aveva previsto il mantenimento dell’efficacia delle clausole contenute nell’art. 25 del suddetto c.c.n.l., stipulate ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 – e sono interamente soggetti al nuovo regime normativo, senza che possa invocarsi l’ultrattività delle pregresse disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale collettiva, ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio secondo il quale i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti” (Cass. n. 16424/2010);

– che è invece fondato, e deve essere accolto, il quarto motivo di ricorso, con il quale la società, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli accordi sindacali richiamati nel contratto individuale, censura la sentenza impugnata per non avere considerato che l’esigenza di specificità della ragione giustificatrice dell’assunzione a termine può essere soddisfatta anche mediante il rinvio a tali accordi;

– che, infatti, il giudice di appello, nel ritenere la causale dell’assunzione priva di sufficiente specificità, non si è uniformato al consolidato principio, secondo il quale, in tema di contratti a termine, la specificazione delle ragioni giustificatrici D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1 può risultare dall’atto scritto non solo per indicazione diretta ma anche per relationem da altri testi richiamati nel contratto di lavoro ed accessibili alle parti, tra cui gli accordi collettivi (Cass. n. 2279/2010; Cass. n. 8286/2012; Cass. n. 343/2015);

– che restano assorbiti gli altri motivi di ricorso, con i quali la società denuncia la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in relazione alla Direttiva 99/70/CE, non avendo la normativa nazionale di attuazione determinato arretramenti delle tutele dei lavoratori a termine (3^); la violazione o falsa applicazione degli artt. 115,245,421 e 437 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello ammesso i capitoli di prova richiesti dalla società e per non avere esercitato i propri poteri istruttori d’ufficio (5^); la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 Preleggi, dell’art. 1419 c.c., del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte, pur in presenza di termine essenziale, ritenuto la nullità della sola clausola e non anche dell’intero contratto (6^); la violazione o falsa applicazione degli artt. 414 e 420 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte pronunciato sulle conseguenze economiche della ritenuta nullità del termine, disponendo la condanna della società al pagamento delle retribuzioni, in difetto di qualunque allegazione e prova da parte della lavoratrice (7^); la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 210 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., per non avere la Corte di appello ammesso i mezzi di prova richiesti a sostegno dell’eccezione di aliunde perceptum (8^); il contrasto delle norme di diritto applicate nelle fasi di merito in materia di conseguenze economiche con la disciplina sopravvenuta di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 (9^);

ritenuto conclusivamente che – respinti il primo e il secondo motivo l’impugnata sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1199/2010 deve essere cassata in relazione al quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, si atterrà al principio di diritto richiamato.

PQM

 

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo e assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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