Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20340 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 28/09/2020), n.20340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16426-2019 proposto da:

I.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MONTE

BALDO, 8, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA INGLESE,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONINO TRIBULATO, ANGELO

D’AMICO;

– ricorrente –

contro

G.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI

PARIOLI 40 presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO BONFIGLIO

(STUDIO TASSONI), rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

GIULIANO;

– controricorrente

contro

L.F.C.;

– intimata-

avverso la sentenza n. 571/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

I.A.M. ricorre per la cassazione della sentenza n. 571/2019 della Corte d’Appello di Catania, pubblicata il 12 marzo 2019, articolando cinque motivi.

Propone controricorso adesivo G.A.M..

La ricorrente espone in fatto di essere stata convenuta in giudizio, insieme con G.A.M., poi deceduto, da L.F.C. che, assumendosi sua creditrice, in virtù di sentenza penale definitiva, chiedeva l’accertamento della simulazione e, in ogni caso, dell’inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale dell’11 novembre 2008 e dell’atto di vendita del 20 novembre 2009.

Costituitasi in giudizio, l’odierna ricorrente chiedeva il rigetto della domanda attorea, affermando che l’atto costitutivo del fondo patrimoniale si era reso necessario, una volta negatole un mutuo, al solo fine di consentire a lei ed al defunto marito di reperire le somme necessarie per estinguere pregressi debiti con R.C., con Q.P. e con D.E., ammontanti complessivamente ad Euro 78.611,900, e che il prezzo ottenuto dalla vendita dell’immobile, Euro 86.773,00, era stato effettivamente a ciò destinato.

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1034/2016, rigettava le domande attoree, ritenendo che non vi fossero i presupposti per il loro accoglimento.

Il Giudice d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, dichiarava l’inefficacia del fondo patrimoniale e dell’atto di vendita.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La tecnica utilizzata per la redazione del ricorso non descrive in maniera sufficiente i fatti di causa: del credito tutelato con l’azione di cui all’art. 2901 c.c. si sa solo che deriva da una sentenza penale di condanna passata in giudicato, non è chiaro se il fondo patrimoniale sia stato costituito prima o dopo la nascita del credito, nè se il bene alienato dalla ricorrente al figlio, facesse parte del fondo patrimoniale; non è detto se per i debiti pregressi vi fosse stata la messa in mora della ricorrente. Non sono esplicitate le motivazioni della sentenza di prime cure nè di quella di secondo grado.

Si tratta di lacune nella esposizione sommaria del fatto che non possono essere acquisite aliunde, neppure dalla sentenza impugnata.

Il requisito della esposizione sommarla dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato da tale norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che sia capace di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. un., 18/05/2006 n. 11653). La prescrizione del requisito risponde, infatti, non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20/02/2003 n. 2602). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda, processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il che, come si è detto, manca nel ricorso in oggetto.

Ciò che si intuisce è che il thema disputandum è se la compravendita immobiliare dovesse essere sottratta all’azione di cui all’art. 2901 c.c., essendo stato il corrispettivo ricavato utilizzato allo scopo di soddisfare numerosi debiti pregressi della ricorrente e del coniuge.

Sul punto la decisione della Corte d’Appello si fonda su due rationes decidendi: la prima è quella che nega la sottraibiltà all’azione dichiarativa dell’inefficacia perchè la vendita dell’immobile non costituiva l’unico modo per far fronte agii altri debiti, essendo la debitrice titolare di pensione ed avendo nel fondo patrimoniale altri beni, terreni, anche di valore inferiore rispetto a quello raggiunto dalla richiesta di dichiarazione di inefficacia; la seconda è costituita dalla inidoneità della documentazione prodotta dalla ricorrente a dimostrare che il ricavato della vendita fosse stato destinato a soddisfare i creditori: gli assegni erano privi di causa, non c’era tra essi e la compravendita alcuna relazione, i pagamenti erano avvenuti tra due e quattro anni dopo l’atto dispositivo, i debiti con il condominio non risultavano provati, nè risultava che la debitrice fosse stata costituita in mora.

La prima ratio decidendi è censurata con il motivo numero uno. La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 3, in riferimento all’art. 366 c.p.c., n. 4, e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè ravvisa una contraddizione tra l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il bene, oggetto dell’atto revocando era quello di maggior valore tra quelli costituiti in fondo patrimoniale, essendo gli altri beni rappresentati da terreni di poco o nessun valore, e quella secondo cui la vendita del bene non costituiva l’unico mezzo per far fronte ai debiti pregressi, visto il godimento della pensione da parte della debitrice e la presenza di altri terreni nel fondo patrimoniale. Inoltre, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto che l’debiti estinti con il ricavato dalla vendita ammontavano a Euro 86.773,00, che non era mai stato contestato dalla creditrice che il ricavato fosse stato impiegato per estinguere le pregresse passività, che vi era prova documentale, anch’essa non contestata, che la debitrice avesse tentato di ottenere un mutuo.

Di conseguenza, nella prospettiva difensiva sostenuta dalla ricorrente, vi era la prova della strumentalità della vendita dell’unico bene di valore sufficiente ad estinguere i debiti pregressi accumulati, dovendosi escludere che gli altri beni facenti parte del fondo patrimoniale avessero valore sufficiente e dovendosi tener conto che la pensione percepita era indispensabile per le elementari necessità della debitrice.

Il motivo è inammissibile.

Queste le ragioni.

Il vizio riscontrato non si traduce nel denunciato error in iudicando; ciò che parte ricorrente invoca è il sindacato di legittimità, ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., n. 5, sulla motivazione della sentenza, il quale resta circoscritto alla sola verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo alla nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta e irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa o incomprensibile, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia.

Anche correggendo d’ufficio l’errore di sussunzione, va rilevato che ciò che la Corte d’Appello ha affermato è che non è stata fornita la prova da parte della odierna ricorrente -risultata titolare di pensione e proprietaria di altri terreni anche se di valore inferiore rispetto a quello raggiunto dall’azione di cui all’art. 2901 c.c. – che la vendita al figlio del bene immobile di maggior valore tra quelli facenti parte del suo patrimonio fosse l’unico modo per far fronte ai debiti pregressi.

La contraddizione denunciata non ricorre nel caso di specie, perchè un discorso era valutare se l’atto dispositivo integrasse gli estremi dell’eventus damni (e a tal fine era rilevante che il bene oggetto dell’atto dispositivo fosse quello di maggior valore, perchè pregiudicava la possibilità della creditrice agente ex art. 2901 c.c. di soddisfare il proprio credito con gli altri beni facenti parte del patrimonio della sua debitrice), altro conto era invece stabilire se l’atto dispositivo dovesse essere sottratto all’actio pauliana in quanto atto dovuto (sotto tale profilo la Corte d’Appello ha ritenuto che la vendita del bene non fosse l’unico modo per ripianare i pregressi debiti da parte della odierna ricorrente).

La seconda ratio decidendi è, invece, raggiunta dalle censure formulate con i motivi due-quattro, che possono essere esaminati unitariamente.

In particolare, con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e, in riferimento all’art. 366 c.p.c., n. 4, e all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

La tesi è che non sia stato mai contestato che la vendita fosse servita a ripianare pregresse passività, ma che i documenti a supporto fossero inammissibili perchè prodotti in fotocopia e non in originale o volti a provare fatti non pertinenti e/o non rilevanti per l’esito del giudizio e che le prove testimoniali fossero inammissibili ai sensi dell’art. 2721 c.c.

Il fatto che il prezzo ricavato dalla vendita fosse stato utilizzato per estinguere i propri debiti avrebbe dovuto, dunque, essere definitivamente acquisito al processo, il giudice avrebbe dovuto tenerne conto e non facendolo sarebbe incorso nella violazione dell’art. 115 c.p.c.

Con il terzo motivo la ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 366 c.p.c., n. 4, e all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

Il capo della sentenza censurato è quello in cui il giudice a quo ha ritenuto che i tre assegni prodotti in giudizio, due a favore di O.C. ed uno a favore di Q.P., le ricevute di pagamento a favore di Q.P., i pagamenti in contanti del 2012, un altro assegno a favore di O.C., le delibere condominiali per spese relative ai periodi compresi tra il 2000-2008 erano, rispettivamente, privi della dimostrazione della loro causa, non potevano correlarsi alla cessione del bene in favore del figlio G.A., avvenuta nel 2009, i pagamenti relativi risultano effettuati in date comprese tra due e quattro anni successivi alla vendita, che non, costituiva prova del debito una dichiarazione unilaterale a firma del terzo preteso creditore, che le delibere condominiali non dimostravano che la ricorrente fosse debitrice.

La Corte non avrebbe posto tali documenti in relazione con le prove testimoniali, precludendo la possibilità di utilizzarli come indizi.

Con il quarto motivo la ricorrente rileva: a) la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 366 c.p.c., n. 4, per omesso esame circa i seguenti fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti: 1) se la vendita dell’immobile in favore di G.A. si era resa necessaria per pagare pregressi debiti scaduti; 2) quali erano i debiti della signora I. e di suo marito e nei confronti di chi: 3) se tali debiti erano stati pagati e con quali modalità 4) se per effettuare tale pagamento la signora I. e suo marito non avevano altra possibilità che vendere l’immobile ad G.A.; b) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,187 e 356 c.p.c., in riferimento all’art. 366 c.p.c., n. 4, e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare fatti discussi tra le parti e decisivi e non avrebbe ammesso la prova per testi richiesta per dimostrare che gli assegni e le ricevute prodotte si riferivano a pagamenti effettuati per estinguere le preesistenti passività, per dimostrarne l’ammontare, per provare che era stato fatto tutto il possibile per procurarsi in altro modo il denaro necessario.

Deve, in primo luogo, escludersi altresì che il giudice a quo sia incorso nella violazione del principio di non contestazione: la dedotta violazione si basa sulla affermazione meramente assertiva circa il fatto che la creditrice non avesse contestato che il corrispettivo della vendita fosse stato utilizzato per ripianare la situazione debitoria, ma solo che la documentazione prodotta fosse idonea a dimostrarlo. Nondimeno, al giudice non era affatto precluso di esaminare la valenza probatoria dei documenti prodotti, atteso che il principio di non contestazione riguarda fatti e non esonera affatto il giudice dall’obbligo di valutare la valenza probatoria dei documenti prodotti in giudizio, rientrando tale valutazione tra quelle a lui riservate (Cass. 24/05/016, n. 12748; Cass. 11/02/2020, n. 3306).

Gli altri vizi denunciati si configurano qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione (Cass. 25/10/ 2013, n. 24148), ovvero il medesimo non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possano essere desunte degli elementi dimostrativi addotti in giudizio e indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, essendosi limitato ad assumere l’insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali (Cass. 2/03/2012, n. 3370), ovvero se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia (Cass. 18/03/2011, n. 6288).

Nel caso di specie, però, non risulta affatto che la Corte d’appello sia incorsa in alcuna delle suddette omissioni, avendo preso in considerazione tutte le circostanze addotte dalla ricorrente ed avendo attribuito loro un significato sotto il profilo probatorio del tutto inidoneo a dimostrare che uso era stato fatto del ricavato della vendita raggiunta dall’azione di cui all’art. 2901 c.c..

E quanto al mancato accoglimento della prova testimoniale, la ricorrente non ha affatto fornito elementi che consentano a questa Corte di ravvisare la contraddittorietà del ragionamento del giudice a quo che, da un alto, avrebbe ritenuto non provati i fatti, dall’altro avrebbe negato alla parte su cui incombeva l’onere di provarli di avvalersi dello strumento probatorio decisivo, cioè quello che se esaminato avrebbe impresso alla controversia un esito diverso.

Nel caso di specie, infatti, non è stata affatto dimostrata la decisività delle prove testimoniali non esaminate: prove testimoniali che, peraltro, sono state indicate in maniera oltremodo generica.

Con l’ultimo motivo, il quinto, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c., e della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per averla ingiustamente condannata al pagamento delle spese processuali e per avere erroneamente comminato la sanzione prevista dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Il motivo è inammissibile.

Oltre a non risultare argomentato, esso censura il capo della sentenza impugnata che ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza nella regolazione delle spese di lite e di quello secondo cui in caso di pronuncia di rigetto di inammissibilità e di improcedibilità dell’impugnazione è dovuto il doppio del contributo unificato; la concreta debenza del doppio del contributo unificato peraltro risulta oggetto di un accertamento di carattere amministrativo che non è scrutinabile in sede di legittimità.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato

Le spese tra la ricorrente e il controricorrente sono compensate.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perchè, ove dovuto, la ricorrente paghi il doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Le spese sono compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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