Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20340 del 24/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/08/2017, (ud. 13/04/2017, dep.24/08/2017),  n. 20340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20207/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI N. 15, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

CICCARELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARINA DELLA ROSA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 513/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/08/2010 R.G.N. 976/2007 e 730/2008.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 3 agosto 2010, la Corte d’Appello di Bologna, confermava la decisione resa dal Tribunale di Rimini ed accoglieva la domanda proposta da S.C. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità dei contratti a termine conclusi tra le parti ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, per ragioni di carattere sostitutivo, il primo per il periodo 2.1/31.3.2003, poi prorogato al 30.4.2003 ed un secondo per il periodo 16.1/13.3.2004, sancendo la conversione a tempo indeterminato del rapporto e la spettanza del risarcimento del danno relativo dalla data di messa in mora con detrazione dell’aliunde perceptum;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non assolto, in relazione alle circostanze ulteriori dedotte dalla Società rispetto alla mera enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l’onere della prova dell’effettiva sussistenza della causale invocata, ripristinato il rapporto e dovuto il risarcimento in misura pari alle retribuzioni medio tempore maturate detratto l’aliunde perceptum;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il S., che ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’omessa e comunque carente valutazione delle risultanze istruttorie;

che, nel secondo motivo, rubricato con riferimento al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè alla violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen., art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 115 c.p.c, la Società ricorrente lamenta la non conformità a diritto della ritenuta ammissibilità ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, della conversione a tempo indeterminato del contratto di cui è dichiarata nulla la clausola appositiva del termine;

– che il terzo motivo, attraverso la denuncia della violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1218,1219,1223,2094,2099 e 2697 c.c., è inteso a censurare l’erroneità della pronunzia della Corte territoriale in ordine alle conseguenze sanzionatorie della dichiarata nullità del termine e ciò anche con riguardo allo ius superveniens di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32.

– che il primo motivo, deve ritenersi infondato, se non inammissibile, attesa l’assoluta genericità delle censure che non recano smentita alcuna delle circostanze di fatto, attestanti la presenza in servizio dei lavoratori che la Società assume essere stati sostituiti perchè assenti con diritto alla conservazione del posto, su cui la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento;

– che parimenti infondato risulta il secondo motivo, atteso che la mancata previsione nel D.Lgs. n. 368 del 2001, della sanzione della conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro costituito a termine in difetto dei presupposti legali non esclude l’operatività di quell’istituto previsto in via generale dalla disciplina comune dei contratti, in considerazione della relazione da tipo a sotto-tipo che intercorre tra il contratto a tempo indeterminato ed il contratto a termine, espressamente riconosciuta anche a livello normativo, in virtù dell’incipit del D.Lgs. n. 368 del 2001, dato dalla previsione di cui dell’art. 1, comma 01, per la quale il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro;

che, di contro, il terzo motivo merita accoglimento, stante l’applicabilità nella specie del nuovo regime sanzionatorio dell’illegittimità del contratto a termine di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 (v. Cass. S.U. 21691/2016);

che, dunque l’ultimo motivo del ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, la quale provvederà in conformità disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie l’ultimo motivo nei sensi di cui in motivazione, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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