Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20340 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 05/10/2011), n.20340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle

liti in calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– Intimato –

avverso il decreto n. 420/09 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

13.11.09, depositato il 20/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 30.06.2011, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dr A. Carestia, osserva e ritiene:

che il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive:

“Il relatore, cons. M. C. Giancola, esaminati gli atti, osserva:

– con ricorso depositato il 29.04.2009, L.S. ha adito la Corte di appello di Cagliari chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848 il L. ha riferito la domanda d’indennizzo ai danni subiti per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo in tema di trattamento di missione, da lui introdotto, dinanzi al TAR Lazio, con ricorso depositato il 6.07.2000;

– con decreto del 13.11.2009- 20.01.2010, l’adita Corte di appello di Cagliari, nel contraddittorio delle parti ed in accoglimento dell’eccezione sollevata dal Ministero, ha declinato la sua competenza territoriale in favore della Corte di appello di Roma, ritenendo:

a) che ai fini della determinazione della competenza territoriale sulla domanda di equa riparazione occorreva avere riguardo ai criteri stabiliti dell’art. 25 c.p.c. (non essendo applicabile lo speciale criterio di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3 per essersi il giudizio presupposto svolto davanti ai giudici amministrativi);

b) che, peraltro, la domanda di equa riparazione poteva essere proposta esclusivamente nel foro in cui era sorta l’obbligazione e non anche nel “forum destinatae solutionis”, tale foro concorrente essendo venuto meno in quanto non più individuabile con certezza al momento della proposizione della domanda, per effetto del D.P.R. n. 367 del 1994 (art. 1, comma 3, art. 13 e art. 16, comma 11), in tema di pagamenti effettuati con titoli informatici, seguito dal decreto ministeriale attuativo del 6.06.2003;

c) che poichè il foro in cui era sorta l’obbligazione doveva essere individuato in quello ove pendeva o era stato definito il processo nel cui ambito si era verificato l’ingiustificato ritardo, posto alla base della domanda d’indennizzo, la controversia era di competenza della Corte di appello di Roma, essendo stato il processo presupposto introdotto dinanzi al TAR Lazio contro questo decreto il L., residente a (OMISSIS), ha proposto regolamento di competenza (notificato il 19.02.2010 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha resistito), con cui conclusivamente chiede che sia affermata la competenza della Corte di appello di Cagliari in luogo dell’indicata Corte di appello di Roma;

il regolamento appare fondato, posto che, una volta dalla Corte distrettuale stabilito, con affermazione rimasta incensurata, che il giudice competente doveva essere individuato secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile e, in particolare, essendo convenuta un’amministrazione dello Stato, dall’art. 25 c.p.c., si rendeva applicabile, in via alternativa con il “forum delicti”, il previsto foro concorrente, ossia il “forum destinatae solutionis”, da individuarsi, in base alla norme dettate in tema di contabilità pubblica – R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 54, R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 278, lett. d), artt. 287 e 407 – nel luogo in cui aveva sede l’ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che era quello della provincia in cui lo S., creditore, era domiciliato (cfr. tra le numerose altre, cass. 200105270; 200315965; 200414718);

alcun effetto abrogativo parziale, quand’anche indiretto, sulle disposizioni di cui all’art. 25 c.p.c. sul foro erariale, sembra, infatti, potere essere riconnesso all’entrata in vigore del Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili di cui al D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che non ha abrogato anche il R.D. n. 2440 del 1223, art. 54 (cfr art. 23), e che ha, invece, integrato (art. 17) le disposizioni del Regolamento di contabilità generale dello Stato di cui al R.D. n. 827 del 1924, senza peraltro sostituirne (art. 18) anche gli artt. 278, lett d), artt. 287 e 407, comunque, prevedendo (art. 2);

solo la possibilità di sostituzione dei titoli di spesa con evidenze informatiche o analoghi strumenti di rappresentazione – sempre a cura della competente ragioneria (art. 5) – nonchè subordinato (art. 13) all’eventuale scelta del creditore l’estinzione del titolo di spesa tramite accreditamento, iniziative che nella specie risultano inattuate al momento della proposizione della domanda di equa riparazione. Roma, il 18.02.2011″.

la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente;

il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni;

il ricorso per regolamento di competenza va deciso in dissenso dalla relazione e nel senso che la competenza per territorio appartiene alla Corte di appello di Perugia, posto anche che l’individuazione in sede di regolamento del giudice competente non subisce limitazioni nè in relazione al contenuto della pronunzia impugnata nè in relazione alle difese delle parti e deve esaurire la questione con riferimento a tutti i profili ipotizzabili, anche se concretamente non esaminati, in quanto funzione peculiare dell’istituto è quella dell’individuazione definitiva del giudice competente per una specifica causa (cfr cass. ord. n. 19290 del 2004; n. 14558 del 2002).

– in particolare, la questione posta dal L., della competenza a pronunziare sulla sua domanda di equa riparazione per la durata di un processo svoltosi innanzi al giudice speciale, nella specie il TAR Lazio, deve essere risolta alla luce della recente e ben nota ordinanza delle S.U. di questa Corte n. 6307 del 2010 (in tema, cfr anche cass. SU 6306 del 2010), che, con autorevole, chiara e persuasiva decisione, totalmente innovativa rispetto al precedente consolidato indirizzo, ha ritenuto doversi applicare il criterio di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, ed al richiamato art. 11 c.p.p., anche ai procedimenti svoltisi innanzi al giudice speciale;

– deve pertanto statuirsi la competenza della Corte di appello di Perugia a conoscere della domanda in questione e cassarsi il decreto declinatorio della Corte di Cagliari in favore di quella di Roma;

la causa deve essere riassunta entro i termini di legge, dinanzi alla Corte di appello dichiarata competente il giudice del merito provvederà sulle spese del regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte provvedendo sul ricorso, cassa il decreto declinatorio e dichiara la competenza della Corte di appello di Perugia, davanti alla quale rimette le parti, anche per le spese del regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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