Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2034 del 30/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 2034 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 9768-2012 proposto da:
CARLINI

MAURO,

SCARLATTI

PATRIZIA

SCRPRZ57P56G022X, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA
COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato CARLINI
FRANCO, che li rappresenta e difende, giusta procura (per revoca del
difensore) per atto notaio Gianluca Sbardella di Olevano Romano, in
data 24.10.2013, n. rep. 199, che viene allegata in atti;
– ricorrenti contro
APPODIO FRANCO PPDFNC37R07H501H nella qualità di
Liquidatore della cessata società Immobiliare Atlantic, elettivamente

Data pubblicazione: 30/01/2014

domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati PIZZUTI MASSIMO, COLA
PATRIZIA, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

nonché contro
FALLIMENTO IMMOBILIARE ATLANTIC SRL,
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;

– intimati – ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 681/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 23.1.2012, depositata il 07/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/11/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Franco Carlini che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato Patrizia
Cola che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso e per
l’assorbimento di quello incidentale.

Ric. 2012 n. 09768 sez. M1 – ud. 05-11-2013
-2-

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Svolgimento del processo
Scarlatti Patrizia ,Mauro Carlini e Franco Carlini hanno proposto
ricorso per Cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza

il reclamo proposto dalla Immobiliare Atlantic srl avverso la
sentenza del Tribunale di Roma n. 440/10 che ne aveva dichiarato
il fallimento.
La s.r.l. Immobiliare Atlantic ha resistito con controricorso ed ha
proposto altresì ricorso incidentale.

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano
l’inammissibilità del reclamo avverso la sentenza di fallimento per
essere stato proposto dal liquidatore dopo che la società era già
stata cancellata dal registro delle imprese.
Il motivo è manifestamente infondato avendo questa Corte già
ritenuto che in tema di procedimento per la dichiarazione di
fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle
imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore
sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l’estinzione

della Corte d’Appello di Roma n. 681/12 con cui veniva accolto

della società, ai sensi dell’art.2495 cod. civ. (novellato dal d.lgs. n.
6 del 2003), nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è
ancora possibile, ai sensi dell’art. 10 legge fall., che la società sia

cancellazione o nell’anno successivo, con procedimento che deve
svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo
la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la
sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo di
impugnazione è esperibile, ex art. 18 legge fall., da parte di
chiunque vi abbia interesse. ( Cass 22547/10).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno del resto molto
chiaramente affermato sul punto che la possibilità, espressamente
contemplata dall’art. 10 I. fall., che una società sia dichiarata
fallita entro l’anno dalla sua cancellazione dal registro comporta,
necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di
fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie
continuino a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo
legale rappresentante), ad onta della sua cancellazione dal registro;
ed è giocoforza ritenere che anche nel corso della conseguente

dichiarata fallita se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla

procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia
sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la
rappresentava (si veda, in argomento, Cass. 5 novembre 2010, n.

soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto
(come del resto accade anche per l’imprenditore persona fisica che
venga dichiarato fallito entro l’anno dalla morte) e dalla quale non
si saprebbero trarre argomenti sistematici da utilizzare in ambiti
processuali diversi. (Cass Sez Un 6070/13).
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la insussistenza dei
requisiti di cui all’art 1 1.f impeditivi alla dichiarazione di
fallimento nonchè il mancato rispetto dell’onere della prova in
relazione ad essi .Si dolgono inoltre dell’erronea valutazione degli
elementi probatori in particolare rispetto ai bilanci deducendo che
la Corte non ha tenuto conto del disconoscimento della
documentazione relativa agli stessi.
Sul punto la Corte d’appello ha rilevato che il disconoscimento si
riferiva ai documenti depositati in fotocopia e che sarebbe stato
onere degli odierni ricorrenti provare la non conformità delle

22547). Trattasi di una fictio iuris, che postula come esistente ai

copie all’originali successivamente prodotti ,tenuto conto che sui
documenti era apposto il timbro della Camera di Commercio e la
sottoscrizione di un funzionario di questa e del fatto che le copie

commercio.
Tale motivazione appare corretta.
Invero, come si deduce dalla sentenza, e come è confermato dallo
stesso ricorso ( v. pag 7 del ricorso ultimo periodo), la Immobiliare
Atlantic aveva depositato in sede di reclamo gli originali dei
bilanci con il timbro della Camera di commercio e la sottoscrizione
del funzionario e dunque aveva adempiuto all’onere impostole dal
codice di procedura di procedere ,a seguito del disconoscimento, al
deposito degli atti originali.
Ciò è confermato anche dal fatto che la ricorrente lamenta la
tardività della produzione avvenuta solo in sede di reclamo ma tale
doglianza risulta infondata in quanto la produzione in secondo
grado degli originali di copie prodotte nel corso del precedente
grado di giudizio non costituisce produzione nuova ai sensi dell’art
345 cpc.

degli originali potevano essere acquisiti direttamente alla camera di

In tal senso dunque la Corte d’appello di Roma non ha effettuato
alcuna inversione dell’onere della prova ma ha correttamente
osservato che, avendo la reclamante depositato gli originali, era

e le copie.
Nell’esaminare il merito poi la Corte d’appello — a differenza di
quanto opinato dal Tribunale — ha ritenuto che non rilevava il fatto
che i bilanci prodotti in giudizio, ai fini della dimostrazione della
mancanza dei requisiti di fallibilità, non si riferissero agli ultimi
tre anni antecedenti la presentazione dell’istanza di fallimento
(quest’ultima avvenuta nel 2009 mentre i bilanci si riferivano agli
anni 1999-2001) .
Sul punto la Corte d’appello ha ritenuto che la prova del non
possesso dei requisiti di cui all’art 1 comma 2 1.f potesse essere
fornita con mezzi diversi dalla produzione dei bilanci e che nel
caso di specie, essendo la società in liquidazione emergeva che sia
l’attivo patrimoniale che i debiti erano negli anni 1999-2001 molto
al di sotto della soglia al di là della quale il fallimento poteva

onere della odierna ricorrente provare la difformità tra gli originali

essere dichiarato e che inoltre non risultava indizio di prosecuzione
dell’attività.
Si osserva che l’art 1 comma 2 lett. a) e b) prevede che il debitore

nei tre esercizi antecedenti il deposito della istanza di fallimento e
nel caso di specie si sarebbe dovuto trattare degli esercizi per gli
anni 2006-07-08.
Tale prova peraltro non necessariamente deve essere fornita dai
bilanci o dalle scritture contabili e la stessa può essere data anche
tramite altri mezzi.
Nel caso di specie la Corte d’appello ha fatto ricorso ad elementi
presuntivi basati sul fatto che dal bilancio del 2001 risultavano
debiti per poco più di 40 mila euro e che, l’attività dell’impresa
era cessata alla fine di quell’anno, per cui ha desunto che , in
assenza di ogni indizio circa la prosecuzione dell’attività oltre
l’anno in questione , la situazione debitoria della società in
liquidazione fosse rimasta sostanzialmente invariata e, poiché la
stessa era di molto inferiore al limita di 500 mila euro previsto

debba fornire la prova di trovarsi in condizione di non fallibilità

dall’art 1 comma 2 lett c) ,doveva ritenersi la sussistenza del
requisito di non fallibilità previsto dal detto articolo.
Trattasi di una valutazione in fatto coerente dal punto di vista

non si presenta suscettibile di sindacato in questa sede di
legittimità.
Le censure poste dai ricorrenti tendono in realta a prospettare una
diversa interpretazione delle risultanze processuali investendo in
tal modo in ammissibilmente il merito della decisione.
Il motivo va dunque respinto.
Il ricorso incidentale, con cui incidentale la società resistente
lamenta la violazione dell’art 15 1.f per non essere stato rispettato il
termine di 15 giorni per la convocazione in camera di consiglio a
partire dalla data della ricezione della notifica,resta assorbito.
In conclusione dunque il ricorso principale va rigettato , assorbito
l’incidentale. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento
delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
PQM

logico e basata su ragionevoli elementi presuntivi per cui la stessa

Rigetta il ricorso principale,dichiara assorbito quello incidentale,
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio
liquidate in euro 2000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre

Roma 5 1.13
Il Co s est.

accessori di legge

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