Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2034 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 11/12/2019, dep. 28/01/2021), n.2034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 34782-2018 r.g. proposto da:

E.I., elettivamente domiciliato in Termoli Via M. Pagano n.

15 presso lo studio dell’Avv.to Giovanni Giacci che lo rappresenta e

difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

SANLORENZO Rita, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 16/10/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno in ordine alle istanze avanzate da E.I. nato in (OMISSIS) volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

2. Il Tribunale, dopo aver dichiarato la domanda manifestamente infondata D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 28 bis, comma 2, lett. a), ha ritenuto comunque non credibile il racconto del richiedente quanto alla sua dichiarata omosessualità; ha ritenuto non sussistente il pericolo di danno grave, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, provenendo il ricorrente dall’Edo State, ove non si riscontrava una situazione di conflitto armato generalizzato; ha evidenziato come insussistenti i presupposti applicativi dell’invocata protezione umanitaria, non versando il richiedente in una condizione di soggettiva vulnerabilità.

3.Avverso il decreto del Tribunale di Campobasso il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

4. Con ordinanza interlocutoria del 19.2.2020, la Prima Sezione di questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza, in relazione alla questione prospettata nel primo motivo di censura relativa alla questione dell’audizione del richiedente in sede giurisdizionale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a), per avere ritenuto manifestamente infondata la domanda relativa al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria nonostante ne fossero presenti tutti i presupposti. Si duole altresì il ricorrente che il Tribunale non avrebbe ritenuto di disporre l’audizione del ricorrente, adottando passivamente ed acriticamente le motivazioni della Commissione territoriale, senza esercitare i poteri istruttori in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3, 5, 7 e 14, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 32, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e nullità del decreto ex art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, sempre codice di rito, per avere considerato non credibile il ricorrente senza attivare i poteri informativi officiosi ed avere omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 t.un. imm. (D.Lgs. n. 286 del 1998), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di merito, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente, non aveva riconosciuto il diritto alla protezione.

4. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

4.1 Il primo motivo è, in parte, infondato e, per altra, inammissibile.

4.1.1 Sotto il primo profilo ed in relazione alla questione dell’audizione giudiziale del richiedente, giova ricordare che, secondo un orientamento espresso recentemente da questa Corte (cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa, condividendone le ragioni), in riferimento al procedimento ex 35 bis D.Lgs. n. 25 del 2008, “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020; in senso conforme, anche Sez. 1, Sentenza n. 22049 del 13/10/2020, secondo cui verbatim “il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza”).

4.1.2 Ciò posto, osserva la Corte come la doglianza articolata dal ricorrente sul punto qui in discussione risulti, in primis, infondata perchè – secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra menzionata (e qui confermata) – non esiste un obbligo dell’autorità giudiziaria ad ascoltare in sede giurisdizionale il richiedente e, inoltre, la stessa si presenti del tutto generica e dunque irricevibile, non spiegando e non specificando il richiedente, nel presente ricorso per cassazione, i fatti a suo tempo dedotti a fondamento dell’istanza di audizione innanzi ai giudici del merito ed i profili di credibilità del racconto non approfonditi nelle precedenti fasi di giudizio.

4.1.3 Quanto, poi, alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, la doglianza non coglie nel segno, posto che, al di là della preliminare dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda, il provvedimento prende infine in considerazione la situazione dedotta come ragione legittimante la domanda di protezione internazionale, e cioè la condizione di omossessuale in Nigeria, ritenendola tuttavia infondata in ragione del giudizio di non credibilità del racconto.

4.2 Il secondo motivo è fondato.

4.2.1 La censura coglie nel segno, invece, laddove lamenta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione allo scrutinio della credibilità del racconto del richiedente sulla vicenda dell’omosessualità di quest’ultimo.

4.2.2 Sul punto, non è inutile ricordare che, secondo la giurisprudenza di vertice di questa Corte, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

4.2.3 Orbene, osserva la Corte come la motivazione impugnata, in relazione al profilo della contestata credibilità del richiedente, si iscriva a buon diritto nel paradigma della motivazione apparente ovvero inesistente, posto che il provvedimento reso dal tribunale molisano non spiega quali siano le ragioni poste a sostegno dello scrutinio di non credibilità del racconto, appiattendosi, con formula stereotipata, sulla motivazione resa dalla commissione territoriale anch’essa riportata in termini di estrema genericità e vaghezza.

4.3 Il terzo motivo – articolato in relazione al diniego dell’invocata protezione umanitaria – rimane assorbito.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Campobasso che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA