Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2034 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/01/2017, (ud. 28/09/2016, dep.27/01/2017),  n. 2034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6565-2015 proposto da:

DIECI SRL, in persona del suo Amministratore Unico e legale

rappresentante Dott. D.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, V. PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO

FELISARI, GIORGIO DE NOVA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CRUMPSALL S.A. (già CRUMPSALL LIMITED), in persona del legale

rappresentante sig. D’.IV., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato

CAROLINA VALENSISE, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ANNALISA PREMUROSO, UGO GIUSEPPE PROSPERO CARNEVALI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3553/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata in data 1/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. SCRIMA ANTONIETTA;

udito l’Avvocato CHIARA ROMANELLI per delega;

udito l’Avvocato UGO GIUSEPPE PROSPERO CARNEVALI; udito il P.M. in

persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO che

ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 30 maggio 2012, il Tribunale di Milano, accogliendo la domanda proposta da Crumpsall s.a. (locatrice) nei confronti di Dieci S.r.l. (conduttrice), dichiarò l’avvenuta risoluzione di diritto, per inadempimento della parte intimata/resistente, del contratto di locazione del (OMISSIS), relativo all’immobile ad uso diverso sito in (OMISSIS), condannò la Dieci S.r.l. al rilascio del bene e alle spese di lite.

Avverso tale decisione la soccombente propose appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda dell’appellata, la declaratoria di inefficacia della clausola contrattuale 6.1., con vittoria di spese del doppio grado del giudizio di merito. Crumpsall s.a. chiese il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di quel grado.

La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 1 dicembre 2014, rigettò l’impugnazione e condannò l’appellante alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito Dieci S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione illustrato da memoria e basato su un unico motivo.

Ha resistito con controricorso illustrato da memoria Crumpsall s.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., art. 1363 c.c., art. 1366 c.c. e art. 1456 c.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, si censura l’interpretazione della clausola risolutiva espressa di cui al n. 6.1 del contratto operata dalla Corte di merito alla luce della clausola n. 4.2, relativa all’obbligo del pagamento del canone, che regola tempi e modi di tale pagamento, con ricorso, quindi, al criterio dell’interpretazione sistematica e prescindendo, ad avviso della ricorrente, dalla interpretazione letterale della detta clausola risolutiva e senza limitarsi ad essa, stante il suo chiaro tenore letterale e, comunque, non applicando il criterio ermeneutico della buona fede.

Ad avviso della ricorrente, utilizzando il criterio ermeneutico dell’interpretazione letterale previsto dall’art. 1362 c.c., comma 1, la clausola di cui al n. 6.1 del contratto dovrebbe essere interpretata nel senso che la locatrice può invocare la risoluzione di diritto del contratto solo qualora la conduttrice, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, non abbia corrisposto in alcuna misura il canone trimestrale e siffatta “lettura” sarebbe conforme anche al criterio di dell’interpretazione secondo buona fede di cui all’art. 1366 c.c..

1.1. Il motivo è infondato alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui va data continuità in questa sede, secondo cui, in tema di interpretazione del contratto – che costituisce operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione – ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, sicchè le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell’art. 1363 c.c. e dovendosi intendere per “senso letterale delle parole” tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. ex multis, Cass. 22/02/2007, n. 4176; Cass. 26/02/2009, n. 4670; Cass. 17/12/2012, n. 23208). Si evidenzia, inoltre, che questa Corte ha pure precisato che, a norma dell’art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacchè il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sè chiare, atteso che un’espressione prima facie chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti; ne consegue che l’interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti e quindi di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (Cass. 10/05/2016, n. 9380).

A quanto precede va aggiunto che, essendo stata operata correttamente dal Giudice del merito la ricostruzione della comune volontà delle parti sulla base dell’interpretazione letterale e sistematica delle clausole contrattuali e in conformità, quindi, dei principi sopra richiamati, non vi è spazio per il ricorso all’interpretazione ex art. 1366 c.c., che prevede un criterio interpretativo meramente sussidiario e perciò inutilizzabile ove non sussista alcun dubbio sul reale significato della dichiarazione contrattuale (Cass. 8/03/2001, n. 3392), come nel caso all’esame.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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