Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2034 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 27/01/2011), n.2034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6977-2010 proposto da:

P.P., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 923/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

21.1.09, depositata il 21/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 17 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso di cui è ignota la data di notifica, P.P. ha chiesto la cassazione della sentenza depositata il 21 gennaio 2009, con la quale la Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto delle sue domande di dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro con Poste Italiane s.p.a. dal 4.8. al 30.9.1998, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. 26 novembre 1994 per le necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”.

Alle domande ha resistito con controricorso la società Poste Italiane s.p.a..

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso non risulta depositato nei termini di legge. Esso va pertanto trattato in camera di consiglio per essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1″.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, per cui il ricorso va dichiarato improcedibile, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1, con la conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla società resistente le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla società resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00, oltre 12.50%, IVA e detratta R.A. per onorari.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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