Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20339 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 20339 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: FIECCONI FRANCESCA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3398-2016 proposto da:
BARBIERI ROSALBA, considerata domiciliata ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ROSALBA
PINDINELLO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per
legge;

1

controricorrente

Data pubblicazione: 31/07/2018

avverso la sentenza n. 51/2015 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 21/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio

del

09/05/2018

dal

Consigliere

Dott.

FRANCESCA FIECCONI; ———

2

RG 3398-2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione del 3/9/2001, Rosalba Barbieri citava in giudizio,
innanzi al Tribunale di Lecce, il Ministero della Sanità, in persona del
Ministro p.t., al fine di richiedere il risarcimento dei danni patiti per aver

ebbe a sottoporsi, nel giugno del 1973 e nel novembre del 1976, presso
l’Ospedale di Gallipoli. Precisava che solo nel 1998 aveva avuto certezza
di essere affetta da “Epatite Cronica C”, a seguito di specifici esami di
laboratorio. Il Ministero convenuto sollevava eccezioni di difetto di
legittimazione passiva, inammissibilità della domanda e prescrizione
dell’azione. Con sentenza parziale n. 475/2006 del 13/2/2006, il
Tribunale di Lecce rigettava l’eccezione di prescrizione e, superata
l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, disponeva l’espletamento
della CTU medico legale. Con sentenza n. 872/2011, pubblicata in data
29/4/2001, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda dell’attrice,
ritenendo di non poter affermare la responsabilità del convenuto per la
patologia cui era affetta l’attrice, posto che le trasfusioni in seguito alle
quali essa aveva contratto il virus HCV erano state eseguite in epoca
anteriore al 1978, data in cui si è ritenuto che la scienza medica abbia
raggiunto le necessarie conoscenze sull’infezione da epatite B e solo alle
quali doveva farsi risalire anche la conoscibilità del virus dell’HCV;
inoltre, compensava le spese di giudizio tra le parti.
2. Con atto di citazione in appello notificato il 23/12/2011, Rosalba Barbieri
proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Lecce, avverso la
sentenza n. 872/2011, deducendo (i) la violazione del principio
del neminem laedere da parte del Ministero, (il) l’erronea ed omessa
interpretazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di primo
grado, nonché (iii) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
della sentenza impugnata. Il Ministero della Salute si costituiva e
chiedeva il rigetto dell’impugnazione. Con sentenza n. 51/2015,
3

contratto il virus dell’HCV a seguito di alcune emotrasfusioni alle quali

depositata in data 19/12/2015, la Corte d’Appello di Lecce accoglieva
parzialmente l’appello, ritenendo sussistente la responsabilità del
Ministero, con condanna al risarcimento dei danni, disponendo lo
scomputo delle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni con
quelle già erogate a titolo di indennizzo ex

L. n. 210/1992. Inoltre,

disponeva la parziale compensazione delle spese del grado di giudizio

terzi, nonché le spese per la consulenza tecnica d’ufficio espletata in
primo grado.
3. Avverso tale pronuncia, Rosalba Barbieri proponeva ricorso innanzi a
questa Corte con atto notificato in data 29/1/2016, deducendo sette
motivi di ricorso. Il Ministero della Salute compariva con controricorso
notificato in data 10/3/2016, chiedendo il rigetto del gravame.

CONSIDERATO PRELIMINARMENTE IN DIRITTO

4. In virtù dell’ordinanza n. 1534/2017 della Corte di rimessione alle Sezioni
Unite, innanzi alle Sezioni Unite pende una questione, ritenuta di
massima e particolare importanza, inerente all’applicazione del principio
della compensatio lucri cum damno, la cui soluzione potrebbe indicare un
principio di diritto da applicarsi nella materia in esame.
5. Nella presente controversia, difatti, rileva determinare se nell’ammontare
del risarcimento del danno complessivamente dovuto dal Ministero debba
essere racchiusa la somma già percepita a titolo di indennizzo ex L. n.
210/1992 in relazione allo stesso sinistro, pur essendo essa rimasta
incerta nel suo ammontare, sebbene

già interamente percepita

dall’avente diritto;
6. Considerato che, pertanto, appare necessario attendere la pronuncia
delle SSUU di questa Corte
PQM

4

nella misura di un terzo, ponendo a carico del Ministero i residui due

rinvia la controversia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SSUU
in tema di compensati° lucri cum damno.

Così deciso in Roma il 9 maggio 2018
Il Presidente

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Uliana Armano

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