Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20339 del 24/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/08/2017, (ud. 13/04/2017, dep.24/08/2017),  n. 20339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19976/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.S. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

MARANDO, rappresentata e difesa dall’avvocato BENINO MIGLIACCIO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2814/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/07/2010 R. G. N. 9881/2006.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 20 luglio 2010, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda proposta da C.S. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto a termine concluso tra le parti per il periodo 1.7/30.9.2002 sulla base della seguente causale “esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, vi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002… congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di ferie dovute al personale nel periodo estivo” sancendo la conversione a tempo indeterminato del rapporto e la spettanza del risarcimento del danno, commisurato a tutte le retribuzioni maturate dalla data di messa in mora;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non assolto l’onere di specificazione che impone al datore la determinazione, già nell’accordo scritto, in modo diretto o indiretto, delle esigenze che, nel caso concreto, legittimano il ricorso al contratto a termine; legittima la conversione del rapporto; dovuto il risarcimento del danno dalla data della messa in mora da quantificarsi in misura pari alle retribuzioni non corrisposte; non provato l’eccepito aliunde perceptum;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la C..

Diritto

CONSIDERATO

– che con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e art. 4, comma 2, art. 12 disp. gen., artt. 1362 e segg. e dell’art. 1325 c.c., censura il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine al mancato assolvimento dell’onere previsto dalla legge di specificazione della ragione posta a base dell’assunzione a termine del lavoratore conseguente all’indicazione nel contratto individuale di una pluralità di causali giustificative;

– che, con il secondo motivo il medesimo convincimento è censurato sotto il profilo motivazionale in relazione all’omessa considerazione dell’aspetto, qualificato come fatto controverso decisivo per il giudizio, dell’idoneità della compresenza nel contratto di più ragioni fra loro non incompatibili a porsi quali elementi di sufficiente specificazione dell’esigenza giustificativa;

– che il terzo motivo, rubricato con riguardo alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 2697 c.c., artt. 115,116,244,253 c.p.c. e art. 421 c.p.c., comma 2, è inteso a censurare il malgoverno da parte della Corte territoriale delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova, accollato alla Società medesima in contrasto con la presunzione desumibile dal sistema della legge circa la ricorrenza delle invocate esigenze, superabile con onere della prova a carico del lavoratore e, comunque, di non aver consentito alla Società di assolvere a tale onere, pur ad essa non incombente, non ammettendo i mezzi di prova richiesti, anche eventualmente valendosi dei propri poteri istruttori d’ufficio;

– che tale ultima censura è riproposta nel quarto motivo sotto il profilo del vizio di motivazione, lamentandosi da parte della Corte territoriale la carenza dell’iter logico-argomentativo seguito ad esplicazione della mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla Società medesima ed al mancato esercizio dei propri poteri istruttori di ufficio in ordine all’accertamento dell’effettività dell’esigenza sostitutiva invocata.

che il quinto motivo, attraverso la denuncia della violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1218,1219,1223,2094,2099 e 2697 c.c., è inteso a censurare l’erroneità della pronunzia della Corte territoriale in ordine alle conseguenze sanzionatorie della dichiarata nullità del termine e ciò anche con riguardo allo ius superveniens di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32.

che i primi quattro motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, dovendosi, per un verso, condividere, in armonia con i precedenti pronunciamenti di questa Corte (cfr. già Cass. n. 2279/2010), l’interpretazione che del disposto del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ha accolto la Corte territoriale nel senso della necessaria specificazione già nell’accordo scritto, sebbene anche per relationem alle causali all’uopo recate dai contratti collettivi, delle ragioni che, in concreto e, dunque, con riferimento al singolo contratto, giustificano l’apposizione del termine, ai fini dell’individuazione delle reali esigenze tenute presenti dal datore e del controllo circa la loro effettività e, per altro verso, ritenere l’adeguatezza dell’iter valutativo, comprensivo dell’analisi degli accordi collettivi richiamati nel contratto individuale, che sostiene il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine al mancato assolvimento del predetto onere di specificazione;

che, di contro, il quinto motivo merita accoglimento, stante l’applicabilità nella specie del nuovo regime sanzionatorio dell’illegittimità del contratto a termine di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 (v. Cass. S.U. 21691/2016);

che, dunque, l’ultimo motivo di ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, la quale provvederà in conformità disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie l’ultimo motivo nei sensi di cui in motivazione, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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