Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20338 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 28/09/2020), n.20338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 27362 dell’anno 2018, proposto da:

TERZO MILLENIUM S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del Presidente

del Consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore,

S.M. rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Mattace

Raso (C.F.: (OMISSIS))

– ricorrente –

nei confronti di

I.N.P.S. – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del funzionario rappresentante Giorgio

Fiorino rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Morrone (C.F.:

(OMISSIS)) e Giuseppe Fiorentino (C.F.: (OMISSIS))

– controricorrente –

e

CEB RISTORAZIONI S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n.

1472/2018, pubblicata in data 22 marzo 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 2 luglio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Prelios Property Management S.r.l., in rappresentanza dell’INPS, ha pignorato (in data 27 aprile 2010) i crediti vantati dalla propria debitrice CEB Ristorazioni S.r.l. nei confronti della Terzo Millenium S.r.l.. Non essendo stata resa la dichiarazione di quantità, ha promosso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, secondo la formulazione dell’art. 548 c.p.c. allora vigente.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Milano, che ha dichiarato sussistente un credito della società pignorata di Euro 120.000,00.

La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre Terzo Millenium S.r.l., sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’INPS.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “(art. 360 c.p.c., n. 4) nullità del procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo”.

La società ricorrente fa presente che il proprio debito nei confronti della società CEB Ristorazioni S.r.l. era stato convenzionalmente regolato tramite l’emissione di una serie di effetti cambiari e sostiene che, di conseguenza, il pignoramento avrebbe dovuto avvenire mediante la materiale apprensione dei titoli, secondo le modalità dell’espropriazione diretta presso il debitore, restando altrimenti essa esposta al rischio di dover effettuare un doppio pagamento, in caso di girata del titolo a terzi. La nullità del procedimento esecutivo, promosso erroneamente dalla creditrice nelle forme dell’espropriazione presso terzi, a suo avviso, determinerebbe altresì la radicale nullità del conseguente giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

Il ricorso è manifestamente infondato.

In base all’indirizzo di questa Corte, che le difese della ricorrente non contengono argomenti idonei ad indurre a rivedere, “qualora il pignoramento di un diritto di credito incorporato in un titolo di credito intervenga con le forme dell’espropriazione di crediti presso terzi anzichè, come impone l’art. 1997 c.c., nelle forme del pignoramento diretto a carico del debitore principale in possesso del titolo, il soggetto pignorato che in forza di esso sia debitore cartolare ha un interesse (derivante dalla congiunta soggezione al non dover disporre della somma oggetto del credito consacrato nel titolo e dal rischio di vedersi chiedere il pagamento da chi del titolo sia in possesso) a dolersi dell’illegittimità delle forme del pignoramento con il mezzo dell’opposizione agli atti; della lesione di tale interesse detto soggetto non può dolersi nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo secondo il regime anteriore all’attuale art. 549 c.p.c.” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6536 del 05/04/2016, non massimata, pronunciata in fattispecie del tutto analoga alla presente).

Nella specie non risulta proposta tempestiva opposizione agli atti esecutivi da parte della società terza pignorata. Questa non può comunque ritenersi legittimata ad eccepire successivamente la pretesa nullità del processo esecutivo nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. Detto giudizio ha infatti autonomo oggetto, predeterminato per legge e limitato all’accertamento della sussistenza del credito pignorato e dell’opponibilità al creditore procedente di eventuali cause estintive di esso. Nel suo ambito non possono pertanto essere dedotte nè le questioni che attengono al diritto di procedere ad esecuzione forzata nè quelle che attengono alla regolarità degli atti esecutivi, le quali vanno fatte valere esclusivamente attraverso i rimedi endoesecutivi dell’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ovvero dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Non colgono nel segno le considerazioni espresse dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, a sostegno del suo contrario assunto.

In primo luogo va esclusa la possibilità di estendere ai vizi del processo esecutivo l’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo: i limiti di tale oggetto derivano infatti dalla sua stessa struttura normativa e non impediscono, del resto, alle parti ed al terzo pignorato (laddove, come nella specie, ne abbia interesse) di far valere i rispettivi diritti e le rispettive ragioni, mediante gli indicati rimedi oppositivi di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., anche con riguardo a tutti gli eventuali vizi della procedura esecutiva. E’ opportuno sottolineare, in proposito, che è costante l’indirizzo di questa Corte secondo il quale tutte le questioni relative alla stessa pignorabilità dei crediti oggetto dell’azione esecutiva, anche in presenza di eventuali vincoli di destinazione che ne possano determinare l’impignorabilità rilevabile di ufficio, esulano dall’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (cfr. ad es., Cass., Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/12/1987, Rv. 456541; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 9623 del 15/11/1994, Rv. 488614; Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536; Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615; Sez. 3, Sentenza n. 23727 del 16/09/2008, Rv. 604977; Sez. 3, Sentenza n. 12259 del 27/05/2009, Rv. 608377; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151; Sez. 3, Sentenza n. 10243 del 20/05/2015, Rv. 635445; Sez. 3, Sentenza n. 13015 del 23/06/2016, Rv. 640395 – 01, in motivazione).

Nè potrebbe, di per sè, valere a giustificare tale estensione la stessa eventuale qualificazione in termini di “inesistenza giuridica” (o comunque in termini di nullità non sanabile e rilevabile di ufficio dal giudice dell’esecuzione per tutto il corso del processo esecutivo) del vizio del pignoramento non eseguito direttamente sui titoli di credito, ai sensi dell’art. 1997 c.c. (questione in relazione alla quale nell’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte n. 11178 del 1995, che la ricorrente richiama a sostegno dei propri assunti, non è in realtà espresso alcun principio di diritto e che è invece specificamente affrontata nella sentenza n. 6536 del 2016, più sopra richiamata; si tratta peraltro di questione che non può ritenersi direttamente rilevante ai fini della decisione del presente ricorso, in quanto assorbita dalle considerazioni che precedono sull’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, nonchè da quelle che seguiranno in ordine alle eccezioni proponibili dal terzo debitore in relazione all’azione causale).

Pare peraltro effettivamente opportuna una precisazione, con riguardo al paventato rischio per la società terza pignorata di rimanere esposta al pericolo di un “doppio pagamento”, in virtù dell’autonomia dell’obbligazione cambiaria e della libera circolazione del titolo, e ciò sebbene la questione in concreto esuli dallo specifico oggetto del presente giudizio (pur essendo logicamente ad esso collegata).

In caso di pignoramento non eseguito direttamente, nelle forme dell’espropriazione diretta presso il debitore, ai sensi dell’art. 1997 c.c., sui titoli di credito emessi per regolare un determinato rapporto obbligatorio, ma nelle forme dell’espropriazione di crediti presso terzi, il processo esecutivo ha ovviamente ad oggetto il rapporto obbligatorio causale sottostante, non quello cambiario.

Di conseguenza, laddove venga accertato, nel giudizio di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c., che il credito oggetto del pignoramento è stato oggetto di regolamento tramite l’emissione di effetti cambiari, di modo che il terzo debitor debitoris abbia diritto, in caso di esercizio dell’azione causale, alla restituzione degli effetti emessi al momento del pagamento, ai sensi dell’art. 66 L. Cambiaria, comma 3, tale diritto resterà fermo anche nei rapporti con il creditore assegnatario, che acquista la posizione creditoria del suo debitore (e cioè, nella specie, esclusivamente quella relativa all’azione causale, non quella relativa all’azione cambiaria, in mancanza di pignoramento eseguito sui titoli), con tutti i suoi limiti, e al quale, quindi, possono essere opposte tutte le eccezioni opponibili all’originario creditore (fatta sempre salva l’operatività dell’art. 2917 c.c. e quindi l’inopponibilità al suddetto creditore delle cause estintive o modificative del credito pignorato verificatesi dopo la notificazione dell’atto di pignoramento).

Ne consegue che se, da una parte, come precisato nella già richiamata decisione n. 6536 del 2016 di questa Corte, l’eventuale pagamento dell’obbligazione cambiaria effettuato dal terzo dopo il pignoramento non sarà comunque, in quanto tale, opponibile al creditore assegnatario, il diritto alla restituzione dei titoli di credito in occasione dell’esercizio dell’azione causale porrà comunque, d’altra parte, lo stesso terzo pignorato al riparo dal paventato rischio del “doppio pagamento”, sulla base degli stessi principi generali in tema di circolazione dei titoli di credito e di esercizio delle azioni ad essi ricollegabili.

2. Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione delle oggettive incertezze interpretative sussistenti in relazione alle questioni oggetto della presente decisione.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, del comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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