Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20338 del 24/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/08/2017, (ud. 13/04/2017, dep.24/08/2017),  n. 20338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19974/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

V.M. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

V.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4528/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/07/2010, R.G.N. 10137/2006.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 26 luglio 2010, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da V.M. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto a termine concluso tra le parti per il periodo 3.10/31.12.2002 sulla base della seguente causale “per sostenere il livello di servizio del recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002 che prevedono, al riguardo, il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della Società” sancendo la conversione a tempo indeterminato del rapporto e la spettanza del risarcimento limitata al triennio successivo alla data dell’illegittima interruzione;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non assolto l’onere di specificazione che impone al datore la determinazione, già nell’accordo scritto, in modo diretto o indiretto, delle esigenze che, nel caso concreto, legittimano il ricorso al contratto a termine; legittima la conversione del rapporto;non dovuto oltre il triennio il risarcimento in base al disposto dell’art. 1227 c.c..

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la V., la quale a sua volta propone ricorso incidentale, articolato su un unico motivo, a fronte del quale la Società non svolge alcuna attività difensiva. La V. ha inoltre presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo, la Società ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e art. 4, comma 2, art. 12 disp. gen., dell’art. 1362 e segg. e dell’art. 1325 c.c., censura il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine al mancato assolvimento dell’onere previsto dalla legge di specificazione della ragione posta a base dell’assunzione a termine del lavoratore conseguente all’indicazione nel contratto individuale di una pluralità di causali giustificative;

che, con il secondo motivo il medesimo convincimento è censurato sotto il profilo motivazionale in relazione all’omessa considerazione dell’aspetto, qualificato come fatto controverso decisivo per il giudizio, dell’idoneità della compresenza nel contratto di più ragioni fra loro non incompatibili a porsi quali elementi di sufficiente specificazione dell’esigenza giustificativa;

che nel terzo motivo si deduce il vizio di insufficiente motivazione, lamentandosi la carenza dell’iter logico-argomentativo seguito dalla Corte territoriale ad esplicazione della mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla Società medesima ed al mancato esercizio dei propri poteri istruttori di ufficio in ordine all’accertamento dell’effettività dell’esigenza sostitutiva invocata;

che il quarto motivo (erroneamente denominato 5^) attraverso la denuncia della violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1218,1219,1223,2094 e 2099 c.c., è inteso a censurare l’erroneità della pronunzia della Corte territoriale in ordine alle conseguenze sanzionatorie della dichiarata nullità del termine e ciò anche con riguardo allo ius superveniens di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32;

che, dal canto suo, la ricorrente incidentale, con l’unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1217 e 1219, in relazione all’artt. 1223 c.c., artt. 1421 e 1422 c.p.c., dell’art. 1227, in relazione agli artt. 2729 e 2697 c.c., in una con il vizio di motivazione, lamenta la non conformità a diritto e l’incongruità logica della statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alle conseguenze sanzionatorie della dichiarata illegittimità del recesso;

che i primi tre motivi motivi del ricorso principale, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, atteso che il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine al mancato assolvimento da parte della Società datrice dell’onere di specificazione delle ragioni oggettive dell’apposizione del termine appaiono supportate da un’adeguata valutazione degli accordi sindacali richiamati nella causale del contratto che, attenendo all’attivazione, nel periodo dagli stessi considerato e nell’ambito del processo di ristrutturazione in atto, di processi di mobilità del personale all’interno dell’azienda al fine di favorirne la redistribuzione su tutto il territorio nazionale, nonchè, quanto alle mansioni, da posizioni sovradimensionate, in genere di staff, verso il servizio di recapito, carente di risorse, rivestono decisiva rilevanza alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 2279/2010, Cass. n. 10033/2010, Cass. n. 16705/2010), secondo cui la specificazione delle ragioni giustificatrici del termine può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità ed articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base dell’esigenza di assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata con i rappresentanti del personale.

che, di contro, il quarto motivo del ricorso principale merita accoglimento, stante l’applicabilità nella specie del nuovo regime sanzionatorio dell’illegittimità del contratto a termine di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 (v. Cass. S.U. 21691/2016);

che, conseguentemente, resta assorbito il motivo del ricorso incidentale;

che, pertanto l’ultimo motivo del ricorso principale va accolto nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento del ricorso incidentale e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà in conformità disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie l’ultimo motivo del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, rigetta gli altri, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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