Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20338 del 10/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/10/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 10/10/2016), n.20338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29747-2011 proposto da:

C.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato FABIO FABBRINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEOPOLDO SPEDALIERE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CIRCUMVESUVIANA S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVAN BATTISTA VICO 22, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI

ORANGES, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6579/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/11/2011, R.G. N. 1952/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato CARLA DI LELLO per delega GIANLUIGI ORANGES;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.C., dipendente della s.r.l. Circumvesuviana, azienda concessionaria del servizio di trasporto regionale, con mansioni di conducente di autobus addetto sia alla guida che al rilascio dei biglietti con incasso (agente unico), conveniva in giudizio la società innanzi al Tribunale di Torre Annunziata chiedendo il riconoscimento del diritto alle differenze economiche per il mancato adeguamento della predetta indennità nel tempo, per il mancato raddoppio dell’indennità per l’attività di vendita di biglietti a bordo dei mezzi e per avere svolto, nella medesima giornata lavorativa, il doppio turno di servizio nelle mansioni di agente unico. Ritualmente instaurato il contraddittorio, il giudice adito accoglieva parzialmente le domande, condannando la società al pagamento delle differenze retributive spettanti, anche sul tfr, a titolo di indennità di agente unico per i doppi turni svolti nella medesima giornata.

Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte d’Appello di Napoli che, con sentenza depositata il 3/11/2011, in accoglimento del gravame interposto dalla Circumvesuviana s.r.l., respinto l’appello proposto dal lavoratore, rigettava integralmente le domande da quest’ultimo formulate in prime cure.

La Cassazione di tale sentenza è domandata da C.C. con due motivi.

Resiste con controricorso la s.r.l. Circumvesuviana.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, avverso il capo di sentenza concernente l’adeguamento dell’indennità di agente unico, il ricorrente deduce erronea interpretazione e falsa applicazione del punto 18 dell’accordo nazionale 2 ottobre 1989 e dell’art. 13 del C.C.N.L. autoferrotranvieri del 1995; violazione e falsa applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale; contraddittorietà, incoerenza, illogicità nella valutazione del meccanismo del congelamento delle indennità dipendenti dalla retribuzione tabellare; contraddittorietà ed incoerenza del procedimento logico giuridico in ordine alla valutazione della finalità dell’istituto dell’agente unico in relazione alla sua retribuzione.

Assume, in sintesi, il lavoratore, che nell’escludere il diritto alla rivalutazione dell’emolumento, riconoscendo fondata la prospettazione del congelamento dell’indennità per effetto del disposto del punto 18 dell’Accordo nazionale 2/10/1998 e dell’art. 13 del C.C.N.L. del 1995, la Corte territoriale non ha tenuto conto della formulazione letterale delle citate disposizioni che identifica come congelabili i compensi nazionali e aziendali e tale non può definirsi l’indennità in questione che trova fondamento in leggi e deliberazioni regionali dalle quali trae la natura speciale/locale; ha errato nel ritenere la predetta indennità mera risultante di una percentuale, giacchè i venti minuti si aggiungono alla retribuzione normale ma non la maggiorano in senso percentuale; ha omesso di considerare che l’indennità, composta da tre scatti di anzianità, costituisce voce – gli aumenti periodici di anzianità – non congelabile secondo le medesime disposizioni collettive; ha omesso di considerare la finalità di compensare il doppio ruolo lavorativo, di autista e bigliettaio.

Con il secondo motivo di ricorso, avverso il capo di sentenza concernente la duplicazione del compenso per ogni turno svolto nella giornata lavorativa, il ricorrente deduce erronea interpretazione e falsa applicazione degli accordi aziendali, in materia di agente unico, del 12.12.1972, 29.2.1980, 18.11.1988 e 17.12.2003; violazione e falsa applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c. e segg.); contraddittoria e omessa decisione in ordine alla valutazione della finalità dell’istituto dell’agente unico in relazione alla sua retribuzione.

Deduce, in sintesi, che, alla stregua dei predetti accordi collettivi, l’indennità della quale si controverte sarebbe collegata alla giornata di presenza in servizio e all’effettivo espletamento della specifica prestazione, dovendo intendersi il termine giornata come prestazione lavorativa in turni di lavoro. A tale premessa consegue che l’indennità, proprio perchè istituita per compensare l’operatore di esercizio (già conducente di linea) dell’ulteriore prestazione resa, in qualità di bigliettaio, contemporaneamente a quella di conducente, spetta per ogni turno di servizio e ha sempre costituito il corrispettivo della particolare modalità della prestazione, laddove effettivamente resa in agente unico, per gli operatori effettivamente impiegati nella copertura delle specifiche tratte ad agente unico. Infine, a suffragio della predetta opzione interpretativa, assume che le espressioni “presenza giornaliera” (nell’accordo 12.12.1972) e “giornata di presenza nelle funzioni di agente unico” (nell’accordo 29.2.1980) devono intendersi nella loro portata logica e non terminologica e che la “giornata/prestazione” evocata nell’All. B all’accordo 18.11.1988, indica l’ordinaria giornata lavorativa, vale a dire una prestazione lavorativa al giorno o, nella ripartizione in turni, un turno al giorno.

Le censure, che possono congiuntamente trattarsi, stante la connessione che le connota, vanno disattese.

Con riferimento alle doglianze attinenti agli accordi non sussumibili nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, va richiamato il principio affermato da questa Corte secondo cui (vedi ex aliis, in motivazione, Cass. n. 5461/2016), ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato.

La denuncia del vizio di motivazione, inoltre, dev’essere effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.

Ne, per sottrarsi al sindacato di legittimità, è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra.

E, sempre sullo stesso versante, va rimarcato che all’uopo, non è sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più appagante) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (per tutte vedi Cass. n.14318/2013 e Cass. n. 2465/2015).

Nella specie le critiche mosse all’interpretazione della declaratoria contrattuale, per come articolate, difettano della allegazione, con riferimento alla violazione dei canoni interpretativi, del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato e si sostanziano nella mera istanza di pervenire ad una soluzione della questione delibata in senso favorevole al ricorrente.

Peraltro, ed anche con riferimento agli accordi sussumibili nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, gli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale appaiono coerenti con i principi affermati da questa Corte in numerosi arresti, secondo i quali l’agente unico, ossia il conducente di mezzi pubblici, dipendente da società concessionarie di trasporti pubblici il quale – in forza di fonti normative e deliberative regionali – sia addetto anche al rilascio dei biglietti con incasso del corrispettivo, non ha diritto ad adeguamenti dell’indennità per il doppio incarico ulteriori rispetto a quelli già adottati in ambito aziendale, atteso il congelamento disposto dal punto 18 dell’accordo nazionale del 2 ottobre 1989 e dall’art. 13 dell’accordo nazionale del 11 aprile 1995, che devono essere concretamente applicati stante la dimensione trascendente l’ambito locale, e regionale, che connota il sistema “agente unico” ed il relativo compenso (vedi Cass. n. 20966/2014); per la determinazione dell’indennità di “agente unico”, spettante ai dipendenti, con mansioni di autisti ed addetti anche al rilascio dei biglietti, delle società concessionarie nella regione Campania, la clausola dell’Accordo regionale del 15 marzo 1988 va interpretata nel senso che introduce un riferimento parametrico e non una cifra fissa incrementabile in forza di una nuova deliberazione “ad hoc”, sì da consentire un aggiornamento del compenso che tenga conto della fisiologica dinamica salariale, sia pure nei limiti stabiliti da tale parametro (vedi Cass. n. 7449/2015); l’indennità di “agente unico”, è predeterminata dalla contrattazione collettiva in rapporto alla giornata lavorativa, sicchè non è consentito nessun riproporzionamento dell’emolumento in caso di espletamento di un doppio turno di servizio, in quanto l’articolazione della giornata in più turni, e la loro gravosità, può avere rilevanza solo nel caso in cui il compenso sia legato al singolo turno ovvero all’orario di lavoro, ma non anche rispetto al mero protrarsi dell’orario nella stessa giornata di presenza, ancorchè in turni diversi(cfr. Cass. 3/10/2014 n. 20966).

In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente nella misura in dispositivo liquidata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

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