Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20337 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 20337 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27865-2015 proposto da:
FABBRIZIOLI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PZZA SANTIAGO DEL CILE 8, presso lo studio
dell’avvocato MARCO BATTAGLIA, rappresentato e difeso
dagli avvocati PAOLO RONCONI, DENIS MARINI giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
2018
1347

MARCHIONNI LOREDANA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA A BERTOLONI,44, presso lo studio
dell’avvocato CESARE CATURANI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GRAZIA SANTORI giusta procura in calce
al controricorso;

1

Data pubblicazione: 31/07/2018

- controricorrente nonchè contro

PIETRACCINI CESARE, ANGELI KATIA;
– intimati –

avverso

la

sentenza

n.

2174/2014

della

CORTE

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del

27/04/2018

dal

Consigliere

Dott.

PASQUALE GIANNITI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
ALBERTO CARDINO che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso;

2

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/10/2014;

RILEVATO CHE

1.La Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 2174/2014,
in riforma della sentenza n. 1218/2010 del Tribunale di Rimini, ha
respinto la domanda di revocazione ordinaria proposta da Marco
Fabbrizioli nei confronti di Cesare Pietraccini e Katia Angeli (parte
alienante) nonché nei confronti di Loredana Marchionni (parte

intercorso in data 9 giugno 2005, dell’unità immobiliare sita a
Cattolica e distinta al relativo catasto urbano (al foglio 3, particella
4208, sub 29).

2.Fabbrizioli Marco ricorre avverso la sentenza della Corte
territoriale, articolando 3 motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360
primo comma n. 3, violazione degli artt. 2901, 2643, 2644 e 2914
c.c. (e in particolare del principio della opponibilità ai terzi degli atti
trascritti con priorità da altri aventi causa sui medesimi beni).
Si lamenta che la Corte, incorrendo nei vizi denunciati, ha
ritenuto sussistente e tutelabile uno stato soggettivo di buona fede
e di ignoranza della Sig.ra Marchionni, terzo acquirente, nonostante
che sull’immobile fosse stato già trascritto il pignoramento da lui
eseguito. Rileva che nel sistema delineato dagli articoli denunciati,
successivamente alla trascrizione, vi è una presunzione assoluta di
conoscenza, in capo ai terzi, delle vicende costitutive, traslative e
modificative dell’immobile (al quale la trascrizione si riferisce), con
conseguente inconfigurabilità di uno stato di buona fede in capo
all’acquirente di un immobile sottoposto a pignoramento.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, sempre in relazione
all’art. 360 primo comma n. 3, violazione, oltre che degli artt.
2901, 2643, 2644 e 2914 c.c., anche dei principi di lealtà e buona
fede contrattuale (artt. 1175 e 1315 c.c.), della normativa sul

3

acquirente) in relazione al contratto di compravendita, tra i predetti

mandato (art. 1703 e ss.), nonché del principio dispositivo (art.
115 c.p.c.).
Si lamenta che la Corte territoriale, incorrendo nel vizio
denunciato, ha ritenuto che non era a conoscenza del pregiudizio
che la compravendita del bene avrebbe potuto arrecare al creditore
pignoratizio per il semplice fatto che non era stata informata dai
propri professionisti (notaio e agenzia incaricata) dell’esistenza del

che dalle norme denunciate deriva una presunzione assoluta, in
capo all’acquirente, di inescusabile conoscenza della
consapevolezza di nuocere al diritto del creditore. Aggiunge che il
mancato rispetto dell’obbligo di lealtà e buona fede contrattuale
non può venir meno per il semplice fatto che i propri professionisti
hanno a loro volta violato i canoni imposti per la corretta e diligente
prestazione del mandato. Censura la sentenza nella parte in cui ha
“travolto e stravolto” la generale disciplina della opponibilità ai terzi
degli atti aventi ad oggetto la costituzione, la modificazione e/o la
circolazione dei beni immobili, nonché il criterio (stabilito per legge)
della anteriorità della formalità della trascrizione.
2.3. In via subordinata, con il terzo motivo denuncia, sempre
in relazione all’art. 360 primo comma n. 3, violazione e/o falsa
applicazione, oltre che degli artt. 2901, 2643, 2644 e 2914 c.c.,
degli artt. 91, 92 e 116 c.p.c., in punto di condanna al pagamento
delle spese processuali.
Deduce che la Corte territoriale, facendo corretto uso delle
disposizioni richiamate, avrebbe dovuto rilevare la sua buona fede,
nel proporre la domanda revocatoria, per avere ragionevolmente
confidato, da un lato, nella insussistenza di uno stato soggettivo
tutelabile in capo all’acquirente Marchionni, e, dall’altro, nella
sussistenza del presupposto soggettivo in capo al terzo; e
conseguentemente avrebbe dovuto rilevare la sussistenza delle
condizioni per la pronuncia della compensazione delle spese
processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio.
4

vincolo pignoratizio trascritto sul bene compravenduto. Ribadisce

3.Resiste con controricorso Loredana Marchionni, che deduce
la inammissibilità, la improcedibilità e comunque l’infondatezza del
ricorso.

4.1n vista dell’odierna adunanza camerale depositano

5.11 Procuratore Generale presenta conclusioni scritte con le
quali chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO CHE

Il Collegio – ad esito del controllo del fascicolo operato in
camera di consiglio – rileva che non risulta completato l’iter
notificatorio nei confronti dei signori Petraccini-Angeli (già
contumaci nel giudizio di appello): in particolare, quanto al primo,
risulta una notifica effettuata con il rito degli irriperibili, ma, come è
noto, il ricorso alle modalità ex art. 143 c.p.c., può essere
conseguito solo quale extrema ratio e solo dopo che il notificante
abbia esperito tutte le indagini possibili al fine di trovare il
destinatario dell’atto, indagini nella specie non documentate;
quanto alla seconda, la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c.
effettuata su Cattolica risulta effettivamente preceduta da un
tentativo di notifica ai sensi dell’art. 149 c.p.c., ma la ritualità della
seconda notifica appare incerta, tenuto conto che la precedente era
stata effettuata per l’appunto in precedenza in altro luogo.
Ne consegue che – in considerazione della natura
litisconsortile del giudizio introdotto da azione revocatoria (cfr. tra
le altre, Sez. 6 – 2, Ord. n. 23068 del 07/11/2011, Rv. 620043 01) – deve darsi luogo alla disciplina prevista dagli artt. 331 e 332
c.p.c.

5

memorie sia il ricorrente che la contro ricorrente.

P.Q.M.

La Corte ordina al ricorrente la rinnovazione della notifica del
ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della
presente ordinanza ai signori Cesare Pietraccini e Katia Angeli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 27 aprile

2018.

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