Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20337 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34994-2018 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

9, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA MASTROCOLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORINTO BERTUZZO;

– ricorrente –

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. MARIO

SAVINI 7, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA ROMAGNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato UMBERTO BUSINARO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1019/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato in data 22 novembre 2018 B.R. proponeva ricorso per la cassazione della sentenza n. 1019/2018 del 24 aprile 2018 emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. S.F. resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Prima dell’udienza pubblica è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente principale B.R..

Risulta depositato l’atto di rinuncia notificato ma non l’accettazione. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese del presente giudizio devono essere regolate in base alla soccombenza virtuale e vanno compensate in ragione della inammissibilità del ricorso principale e della inefficacia di quello incidentale.

3. Non sussistono invece, proprio per il carattere sopravvenuto della causa di inammissibilità, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (Cass. ord. 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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