Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20337 del 24/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/08/2017, (ud. 13/04/2017, dep.24/08/2017),  n. 20337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19666/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS)5, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 2 presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.D.V.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE DON MINZONI, 9, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO AFELTRA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LUIGI ZEZZA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 660/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/08/2010, R.G.N. 1635/2008.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 5 agosto 2010, la Corte d’Appello di Milano, confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e accoglieva la domanda proposta da C.D.V.S. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto a termine concluso tra le parti ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, per ragioni di carattere sostitutivo, sancendo la conversione a tempo indeterminato del rapporto e la spettanza del risarcimento del danno relativo;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non assolto l’onere di specificazione che impone al datore la determinazione, già nell’accordo scritto, in modo diretto o indiretto, delle esigenze che, nel caso concreto, legittimano il ricorso al contratto a termine, non risultando oltre l’enunciazione generica dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti, elementi ulteriori che consentano di verificare, in una con effettiva sussistenza della causale invocata, il numero dei lavoratori da sostituire ancorchè non identificati nominativamente, ripristinato il rapporto e dovuto il risarcimento in misura pari alle retribuzioni medio tempore maturate;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la C.D.V., Entrambe le parti hanno presentato memoria, la C.D.V., tuttavia, fuori termine.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, censura il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta carenza di prova in ordine alle invocate ragioni sostitutive ed in particolare al numero dei lavoratori interessati, conseguente all’erronea valutazione resa circa la non decisività dei mezzi istruttori offerti;

– che, nel secondo motivo, con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., il medesimo convincimento è censurato sotto il profilo della disconosciuta operatività ai fini probatori del principio di non contestazione;

– che nel terzo motivo è dedotta la nullità della sentenza per aver la Corte territoriale, in contrasto con l’art. 112 c.p.c., omesso di pronunciare in ordine al motivo di gravame relativo all’inammissibilità, ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, della conversione a tempo indeterminato del contratto di cui è dichiarata nulla la clausola appositiva del termine;

– che con il quarto motivo la Società ricorrente chiede l’applicabilità dello ius superveniens di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32.

– che il primo motivo, merita accoglimento atteso che, dovendosi ribadire la validità del criterio elastico di valutazione delle esigenze sostitutive quale accolto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. già Cass. n. 1576/2010) e formalmente richiamato nell’impugnata sentenza, va in effetti ritenuto erroneo il convincimento espresso dalla Corte territoriale e posto a base della mancata ammissione dei mezzi istruttori offerti dalla Società, circa il carattere non decisivo degli stessi, essendo questi diretti a fornire quegli elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto) che, unitamente al raffronto di congruità tra il numero complessivo di lavoratori assenti in una certa funzione aziendale presso l’ufficio indicato e quello dei lavoratori assunti a termine e utilizzati per la loro sostituzione, desumibile dalla documentazione prodotta, avrebbero consentito la verifica del necessario nesso di causalità tra l’assunzione disposta e le ragioni invocate;

– che, conseguentemente, gli ulteriori motivi devono ritenersi assorbiti;

– che il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, la quale provvederà in conformità disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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