Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20337 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. III, 04/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 04/10/2011), n.20337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GC INTERNATIONAL S.R.L. (OMISSIS) (già FDP SAVILLSS) in persona

del legale rappresentante Rag. C.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio dell’avvocato

VITOLO MASSIMO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FONDO PENSIONI DEL PERSONALE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

(OMISSIS) in persona del Presidente e Legale rappresentante Avv.

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADIGE

43, presso lo studio dell’avvocato DI PASQUALE LUCIANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VOLPI CLAUDIO giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1319/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/05/2010, R.G.N. 120/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato MASSIMO VITOLO;

udito l’Avvocato LUCIANO DI PASQUALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto che:

1.1. la G.C. International srl (già FDPSavills srl) ricorre – affidandosi a due motivi – per la cassazione della sentenza n. 1319/10 della Corte di appello di Milano, pubbl. addì 11.5.10 e notificata il 28.5.10, con la quale, in sede di rinvio dopo la cassazione di precedente pronuncia n. 3303/04 di quella stessa Corte territoriale (avutasi con sentenza n. 1363/09 di questa Suprema Corte), è stata rigettata, per difetto di prova sul presupposto per la prelazione ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 38 la sua domanda del riconoscimento di quest’ultima, avanzata nei confronti del Fondo Pensioni del Personale della Banca Nazionale del Lavoro relativamente a tre box ed al locale seminterrato di uno stabile sito in via (OMISSIS);

1.2. al ricorso – la cui notifica è stata tentata invano una prima volta con atto spedito il 24.7.10 e poi riuscita soltanto in data 6-9 dicembre 2010 – resiste con controricorso l’intimata; e, comparse entrambe le parti alla pubblica udienza del 21.9.11, il collegio ha deciso, raccomandando una motivazione semplificata.

2. Va rilevato in diritto che:

2.1. la ricorrente impugna la gravata sentenza:

2.1.1. con un primo motivo (rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – omessa, contraddittoria e quantomeno insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – conseguente possibilità di decisione nel merito della Suprema Corte ex art. 384 c.p.c.”), essa si duole della mancata considerazione della sussistenza della piena prova documentale sull’esercizio di attività di intermediazione immobiliare nei locali oggetto di causa: ritenendo con tale circostanza provato poi per presunzione il contatto diretto con il pubblico e quindi il requisito per il riconoscimento dell’invocata prelazione;

2.1.2. con un secondo motivo (rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 345 c.p.c. – omessa, contraddittoria o quantomeno insufficiente motivazione – conseguente possibilità di decisione nel merito della Suprema Corte ex art. 384 c.p.c.”), essa censura la sanzione di inammissibilità per tardività, operata – a suo dire – nella gravata sentenza quanto ai documenti prodotti da essa ricorrente nel precedente giudizio di appello, nonostante il testo previgente dell’art. 345 cod. proc. civ. ne consentisse la produzione e comunque in quanto la necessità di questa era stata determinata dalla decisione di primo grado;

2.2. il controricorrente eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per evidente tardività della sua (ri)notifica e poi contesta in rito ed in merito i due motivi di ricorso avversario;

2.3. è fondata la preliminare eccezione di inammissibilità per tardività; ed infatti si rileva, dall’esame degli atti, che:

2.3.1. la notifica del ricorso è stata tentata una prima, volta con spedizione a mezzo posta allo studio dei difensori della controricorrente, avv. Claudio Volpi e Laura Elena Aliotta, in data 24.7.10;

2.3.2. tale tentativo non è andato a buon fine perchè all’indirizzo effettivamente apposto al piego postale utilizzato per la notifica il destinatario è risultato sconosciuto, come da relata del 26.7.10 ed a seguito di restituzione al mittente in data 3.8.10;

2.3.3. soltanto in data 10 agosto 2010 il difensore della ricorrente ha richiesto, evidenziando tale esito, di ritirare l’originale per procedere a nuova verifica, ma non ha instato per una formale rimessione in termini e comunque non documenta per quale motivo egli alla rinnovazione (stavolta andata a buon fine il 9 successivo) si è indotto soltanto in data 6 dicembre 2010;

2.4. al riguardo, va ritenuto che:

– in materia di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale (per cui la notifica di un atto j processuale si intende perfezionata, per il notificante, alla consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario), la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante (Cass. Sez. Un., 30 marzo 2010, n. 7607; Cass., ord. 1 febbraio 2011, n. 2320);

perciò, se la notifica dell’atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame (Cass. 12 marzo 2008, n. 6547; Cass. 19 marzo 2007, n. 6360);

– in applicazione dei detti principi al caso di specie, del tutto ingiustificato è l’intervallo trascorso tra la conoscenza del mancato buon fine della prima notifica e l’avvio delle operazioni della seconda, con conseguente irrimediabile tardività del ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione reputata equa come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la G.C. International srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore del Fondo Pensioni del Personale della Banca Nazionale del Lavoro, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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