Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20335 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 20335 Anno 2018
Presidente: DE STEFANO FRANCO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

Data pubblicazione: 31/07/2018

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6541-2017 proposto da:
ASKLEPION SRL , in persona dell’Amministratore Unico,
Dott. GIANNI SALZANO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI,58, presso lo studio
dell’avvocato FILIPPO CALCIOLI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANTONELLA BLASI giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

AZIENDA USL ROMA 3 , in persona del suo rappresentante
legale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASAL
BERNOCCHI PRESSO ASL, presso lo studio dell’avvocato
FABIO FERRARA, che la rappresenta e difende giusta

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procura in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 5463/2016 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 27/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

PASQUALE GIANNITI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
FULVIO TRONCONE che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso, con cassazione della
sentenza gravata e rinvio alla Corte d’Appello di Roma
in diversa composizione;

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consiglio del 26/04/2018 dal Consigliere Dott.

RILEVATO CHE

1.La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5643 del
27/9/2016, in parziale riforma della sentenza n. 20825/2011 del
Tribunale di Roma, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n.
11203/2010 ed ha condannato la ASL di Roma D al pagamento,
sulla somma capitale dovuta di euro 92.995,79, dei soli interessi

soddisfo.
Nel 2010 la società Askqélepion aveva agito in via monitoria
chiedendo al Tribunale di Roma la condanna della ASL Roma D al
pagamento delle prestazioni sanitarie fornite nel 2006 in regime di
accreditamento.
Il decreto ingiuntivo era stato opposto dalla ASL: sia perché
la somma ingiunta, sommata a quella già percepita dalla società
nel 2006, superava il 90% del budget imposto dalla Regione; sia
perché comunque non erano dovuti gli interessi ex lege n.
231/2002.
L’opposizione era stata respinta dal giudice di primo grado, la
cui sentenza era stata impugnata dalla ASL in punto di sussistenza
del diritto della società ingiungente alla corresponsione,
sull’importo a titolo di sorte, degli interessi nella misura di cui al d.
Igs. n. 231/2002.

2.La società Asklepion ricorre avverso la sentenza della Corte
territoriale
Resiste con controricorso l’Azienda Sanitaria locale Roma 3,
deducendo che la fonte del rapporto obbligatorio tra le parti è stata
correttamente individuata nella delibera n. 241/1997, che allega.
In vista dell’odierna adunanza il Procuratore Generale
presenta conclusioni chiedendo l’accoglimento.
Deposita altresì memoria la società ricorrente.

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legali con decorrenza dall’Il giugno 2010 fino al dì dell’effettivo

RITENUTO CHE

1.La società Asklepion con un unico motivo di ricorso
denuncia, in relazione all’art. 360 comma primo numero 3 c.p.c.,
violazione e falsa applicazione: a) degli artt. 8 bis, 8 ter, 8 quater e
8 quinquies del d. Igs. n. 502/1992; b) degli artt. 4, 7, 14 e 18
della legge Regione Lazio n. 4/2003; c) degli artt. 1, 2, 4, 5, 6 e 11

Si lamenta che la Corte territoriale ha escluso nella specie
l’applicabilità del d. Igs. n. 231/2002 ravvisando, quale fonte del
rapporto obbligatorio tra le parti, il provvedimento di concessione
dell’accreditamento (ad essa rilasciato in data anteriore
all’8/8/2002), mentre, in tesi della ricorrente, avrebbe dovuto
ravvisarla nell’accordo contrattuale (attuativo del provvedimento
concessorio), in base al quale essa società si era obbligata ad
erogare le prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale
nell’anno 2006 a fronte della corresponsione di un determinato
corrispettivo (e cioè, nel caso di specie, nella Delibera di Giunta n.
143 del 22/3/2006, che è successiva all’8/8/2002, data a partire
dalla quale l’art. 11 del d. Igs. n. 231/2002 fa decorrere
l’applicazione del medesimo decreto).
In sintesi, secondo la società ricorrente, il verificarsi della
mora ex re, prevista dall’art. 1219 c.c. comma 2 numero 3, per
espressa previsione normativa applicabile anche alle transazioni
commerciali in cui è parte una Pubblica Amministrazione, fa sì che
gli interessi, ad essa spettanti, decorrono dal 90° giorno dalla data
di ricevimento, da parte dell’ex Azienda USL Roma D, di ogni
singola fattura sino all’effettivo soddisfo. Rileva che analoga
questione è già stata esaminata da questa Corte con sentenza n.
14349 del 14/7/2016.

4

del d. Igs. n. 231/2002.

2.Rileva la Corte che la questione di diritto sottesa al ricorso
è l’applicabilità del saggio degli interessi legali di mora, previsti
dall’art. 2 del d. Igs. n. 231 del 9 ottobre 2002 (emesso in
attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), alle
obbligazioni pecuniarie, assunte dalle ASL nei confronti di strutture
accreditate.

(cfr., oltre alla sent. n. 14349/2016, richiamata dalla società
ricorrente, le sentenze nn. 5796, 8668, 12479/2017 e l’ordinanza
n. 28824/2017), ma per la quale non risultano precedenti
massimati.
Il ricorso, dunque, sottendendo questione a rilevanza
nomofilattica, va rimesso alla pubblica udienza di questa Sezione.

P.Q.M.

La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza della Sezione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 26 aprile
2018.

Trattasi di questione che è già stata trattata da questa Corte

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