Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20334 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 20334 Anno 2018
Presidente: SESTINI DANILO
Relatore: PORRECA PAOLO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21349-2016 proposto da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA , in persona della sua
procuratrice dott.ssa ROSA CAVICCHI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo
studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO,
rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO PISANI
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

TUCCI GRAZIELLA, TUCCI MARCELLO, TUCCI ANGELO, TUCCI
MARIA TERESA, TUCCI CATALDO, MARTINO EMILA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.P. DA
PALESTRINA, 48, presso lo studio dell’avvocato

1

Data pubblicazione: 31/07/2018

GIUSEPPINA

DELL’AQUILA,

rappresentati

e

difesi

dall’avvocato FRANCESCO CHIARELLO giusta procura
speciale notarile;
– controricorrentl

avverso la sentenza n. 387/2016 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/04/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRECA;

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di CATANZARO, depositata il 16/03/2016;

Rilevato che
Emilia Martino conveniva in giudizio Franco Mistretta e la Fondiaria Sai
Assicurazioni, s.p.a., poi divenuta UnipolSai s.p.a., quale società cessionaria
della Società Mutua Assicurazioni Previdenza Sicurtà posta in I.c.a., e il
Commissario liquidatore di quest’ultima, per ottenere il risarcimento dei danni
derivanti dalla morte di suo marito Salvatore Tucci in occasione di un sinistro

il tribunale, davanti al quale si erano costituiti volontariamente gli altri
eredi di Tucci, accoglieva la domanda con sentenza appellata dalla Fondiaria
s.p.a., quale rappresentante ex lege del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada;
la corte di appello, per quanto qui rileva, dichiarava inammissibile
l’impugnazione per omessa integrazione nei termini del contraddittorio
necessario nei confronti del Commissario liquidatore della Società Mutua
Assicurazioni Previdenza Sicurtà posta in I.c.a., rilevando che, a seguito dello
smarrimento dell’originale dell’avviso di ricevimento della relativa notifica
postale, era stata prodotta documentazione sostitutiva inidonea, in specie per
mancata indicazione, nel duplicato infine esibito, del soggetto che avrebbe
ricevuto l’atto stesso;
avverso questa decisione ha proposto per cassazione l’UnipolSai, s.p.a.,
già Fondiaria Sai s.p.a., formulando tre motivi;
hanno resistito con controricorso Emilia Martino e gli altri eredi di
Salvatore Tucci, ossia Cataldo Tucci, Angelo Tucci, Marcello Tucci, Graziella
Tucci, Maria Teresa Tucci;
considerato che
con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 139, 145, 160, 331, cod. proc. civ., 2, 8, 155, 158, del
d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, 4, 6, 7, 8 della legge 20 novembre 1982, n.
890, 12 della preleggi, 2700, cod. civ., poiché la corte di appello avrebbe
errato nell’omettere di considerare valido il duplicato dell’avviso di ricevimento
della notifica a mezzo posta dell’atto di appello effettuata nei confronti del
3

stradale la cui responsabilità addebitava al primo convenuto;

citato Commissario liquidatore per l’integrazione del contraddittorio necessario,
prodotto, per smarrimento dell’originale, all’udienza del 29 settembre 2009
davanti alla corte territoriale. Quest’ultima, in particolare, avrebbe errato nel
motivare solo con riguardo alla stampa del sito “internet” di Poste Italiane
s.p.a. inizialmente prodotta, e ancor prima avrebbe errato nell’ordinanza
depositata il 20 gennaio 2015, pure richiamata in sentenza, che aveva avuto

“U.d.R. Milano Isola A.R. regolarizzato d’ufficio visto gli atti”, apposta con firma
ulteriore rispetto a quella in calce, riferita all’agente addetto al recapito, posta
a sua volta di fianco alla data della tempestiva notifica. La suddetta timbratura
era nella colonna dell’avviso di ricevimento (duplicato) riferita alla “consegna
del plico a domicilio”, e sullo spazio previsto per la sottoscrizione del
destinatario o della persona abilitata, sicché avrebbe dovuto ritenersi
sussistente la prova legale, dotata di fidefacenza, del compimento nei termini
della notificazione in parola;
con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 291, 331, 153, 350, 184 bis, cod. proc. civ., in
relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost., 132, n. 4, 115, cod. proc. civ., 2495, cod.
civ., poiché, in relazione allo smarrimento dell’originale dell’avviso di
ricevimento che aveva indotto alla produzione del duplicato richiesto dal
collegio di merito, quest’ultimo, valutando inidoneo il suddetto duplicato,
avrebbe dovuto rimettere in termini la parte, atteso che la perdita del
documento, infine emersa, era pacificamente imputabile solo a Poste Italiane,
s.p.a., che non aveva mai restituito l’avviso al notificante e aveva trasmesso il
documento sostitutivo in tesi carente;
con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 300, cod. proc. civ., poiché, in ogni caso, essendo
intervenuta in data

10 agosto 2014 la cancellazione della Società Mutua

Assicurazioni Previdenza Sicurtà posta in I.c.a. dal registro delle imprese, come
da visura prodotta all’udienza del 27 ottobre 2015, la notifica a soggetto
estinto sarebbe stata inutile;
4

riguardo al duplicato in parola. Quest’ultimo, infatti, conteneva la timbratura

atteso che
la fattispecie induce a valutazioni sulla conformità del duplicato
dell’avviso di ricevimento in parola, al dettato dell’art. 8 del d.P.R. n. 655 del
1982, per un verso di sicura rilevanza nomofilattica poste le significative
ricadute applicative, per altro verso prive di precedenti negli esatti termini;
al contempo, fermo quanto sopra, il caso in scrutinio implica la verifica in

abbia pronunziato l’ordine di integrazione del contraddittorio e la parte onerata
non vi abbia provveduto, non può essere assegnato un nuovo termine per il
completamento dell’integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una
proroga del termine perentorio precedentemente fissato, salvo che l’istanza di
assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della
scadenza di quello già concesso, si fondi sull’esistenza, idoneamente provata,
di un fatto non imputabile alla parte onerata (cfr., ad esempio, Cass.,
11/04/2016, n. 6982);
in particolare, in questa prospettiva, la valenza nomofilattica della
fattispecie è determinata dalla valutazione sulla possibilità di ritenere o meno
superabile la sopra riassunta conclusione e, in questa ipotesi, entro quali limiti,
quando l’ordine d’integrazione del contraddittorio non possa in tesi essere più
eseguito, nel caso per intervenuta estinzione del soggetto a seguito della
cancellazione dal registro delle imprese (cfr., in altro contesto, Cass.,
05/12/2012, n. 21773, pag. 8, e la conforme Cass., 05/05/2017, n. 10980,
pag. 4);
P.Q.M.

la Corte rinvia alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma il giorno 20 aprile 2018.

ordine alla portata del principio giurisprudenziale secondo cui quando il giudice

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