Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20334 del 26/09/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 20334 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 6193-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
BIAVAS CHI PIETRO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avv. VANDA PAGANE1 -11 BIANCHI, giusta mandato a
margine del controricorso;

Q668

Data pubblicazione: 26/09/2014

controricoiTente –

avverso la sentenza n. 117/20/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 24.6.2011, depositata il 20/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/07/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per la ricorrente rAv -vocato Pietro Garofoli che si riporta agli
scritti.

Ric. 2012 n. 06193 sez. MT – ud. 09-07-2014
-2-

4

Oggetto: incentivi esodo, termini decadenza
6193/2012

Il sig. Pietro Giovanni Biavaschi faceva pervenire in data 6 agosto 2009 istanza di rimborso del
50% delle ritenute Irpef operate sul così detto “incentivo all’esodo” . 11 contribuente
sottolineava che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro egli non aveva ancora
compiuto i 55 anni di età, ma aveva già compiuto i 50 anni; possedeva quindi il requisito previsto
per le donne dal comma 4bis dell’art 17 (ora 19) del D.P.R. 917/1986 al fine della applicazione del
beneficio indicato nella norma, e non quello previsto per gli uomini. La discriminazione era stata
dichiarata in contrasto con la normativa comunitaria dalla sentenza della Corte della Comunità
Europea (prima sezione) del 21 luglio 2005, Vergani, emessa nella causa C- 207/2004, e quindi il
contribuente sosteneva di aver diritto al beneficio.
dell’Agenzia delle Entrate
Con provvedimento di diniego
il competente ufficio
rifiutava il rimborso sostenendo che il diritto del contribuente era decaduto ai sensi art. 38 DPR
602/1973 essendo stata presentata la domanda oltre il termine di 48 mesi previsti da detta nonna.
Il ricorrente proponeva ricorso alla Commissione tributaria Provinciale di Sondrio
contestando l’intervenuta decadenza dal diritto, dovendosi considerare quale “dies a quo” per il
decorso dei 48 mesi non quello della effettuazione della ritenuta, bensì quello da cui il diritto poteva
essere fatto valere.
La Commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso.
Con sentenza 117/20/011 depositata il 10 luglio 2011 la Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia rigettava l’appello della Agenzia.
Contro detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso con atto notificato il 4
marzo 2013, deducendo “violazione o falsa applicazione dell’art. 38 DPR 602173 in relazione
all’art. 360 comma I n. 3 c.p.c.”.
L’Agenzia -nella sostanza- sostiene che il termine di decadenza di cui all’ art. 38 DPR
602/1973, decorre, in ogni caso, dalla data di versamento della imposta non dovuta. Ed a nulla
rileva che tale versamento apparisse legittimo a causa di una disposizione di legge successivamente
venuta meno perché dichiarata dalla Corte Europea di Giustizia in contrasto con disposizioni
comunitarie, o a seguito di pronuncia di incostituzionalità.
Il ricorso deve essere accolto in adesione alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 13676 del
16 giugno 2014: e la controversia può essere decisa nel merito
La complessità e novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo dellikcontribuente; compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

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