Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20334 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.23/08/2017),  n. 20334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15148-2016 proposto da:

F.M.N., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE LOMBARDO;

– ricorrente –

contro

PEUGEOT MILANO SPA, ora denominata PEUGEOT CITROEN RETAIL ITALIA SPA,

in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE PARIOLI 79/H, presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ACHILLE CANTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4835/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia di cui al RG. 15148 del 2016, fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la manifesta infondatezza del ricorso, posto che lesione dell’art. 342 c.p.c., rilevata dalla Corte distrettuale, (non) sussiste.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

il Collegio ritiene che la questione sollevata con il ricorso non sia di evidenza decisoria tale da permetterne la definizione in camera di consiglio presso la Sezione filtro; che, pertanto, dovendo il ricorso essere deciso all’esito della discussione in pubblica udienza presso la Sezione tabellarmente competente, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

PQM

 

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione seconda civile, tabellarmente competente.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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