Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20334 del 10/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 10/10/2016), n.20334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20453-2013 proposto da:

V.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE

ASSENNATO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso la sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati LUCIANA ROMEO e LUCIA PUGLISI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la ordinanza n. 16502/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 27/09/2012, R.G. N. 28584/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato GIOIA SACCONI per delega GIUSEPPE SANTE ASSENNATO;

udito l’Avvocato LUCIA PUGLISI;

udito il P.M. Generale Dott.in persona del Sostituto Procuratore

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Questa Corte con ordinanza n. 16502/2012 ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 340/2010 e, pronunciando nel merito, ha rigettato l’originaria domanda proposta da V.M. nei confronti dell’Inail ed ha condannato la prima al pagamento delle spese dell’intero giudizio.

2. Avverso detta sentenza la V. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 394 c.p.c., nn. 4 e 5, illustrato da successiva memoria.

3. Resiste con controricorso l’Inail.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. I motivi di ricorso.

5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia errore revocatorio ai sensi dell’art. 394 c.p.c., n. 4, deducendo che il Collegio, nel condannare essa V. al pagamento delle spese dell’intero giudizio, non si sarebbe avveduto del fatto che al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ai fini della esenzione dalla condanna al pagamento delle spese del giudizio, era stata allegata dichiarazione relativa al complessivo reddito familiare e la documentazione attestante l’entità di detti redditi.

6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5, deducendo che la mancata proposizione di deduzioni ed eccezioni da parte dell’Inail, sia nel giudizio di appello che in quello di Cassazione, in ordine alla mancata condanna di essa V. al pagamento delle spese del giudizio, avrebbe consolidato giudicato interno in ordine alla possibilità di condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Esame dei motivi.

7. Come già evidenziato nella parte narrativa che precede, l’ordinanza qui impugnata ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 340 del 2010 e ha deciso nel merito la causa, ai sensi dell’art. 384, rigettando l’originaria domanda proposta dalla V. e condannando quest’ultima al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio del giudizio.

8. Il Collegio deliberante la qui impugnata ordinanza non si è avveduto, nel controllo degli atti del processo, per mera “svista” materiale, cioè per mero errore di percezione di quanto risultante direttamente dagli atti (e tra gli atti vi sono anche quelli del procedimento in primo grado, ai quali sarebbe stato doveroso fare accesso per la verifica di quanto imposto dalla norma di attuazione del codice di rito), che la V. aveva dichiarato, con atto allegato al ricorso di primo grado, di versare nelle condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c. per l’esonero dal pagamento delle spese processuali, dato questo acquisito agli atti del processo.

9. L’errore in cui è incorsa l’ordinanza revocanda, denunziato con il primo motivo di revocazione sussumibile entro la fattispecie dei cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 (ex multis Cass. SSUU 4413/2016; Cass. 22520/2015, 3494/13) è stato decisivo nella regolazione delle spese dell’intero giudizio, che sono state poste a carico della V., che avrebbe dovuto esserne esonerata, in virtù della dichiarazione ab initio resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 152 c.p.c.: e detta dichiarazione era idonea a perpetrare i suoi effetti nel corso del giudizio senza obbligo di reiterazione e salva la possibilità di dichiarare variazioni (Cass. 9927 e 9756 del 2016), non venendo in alcun modo in rilievo l’onere di autosufficienza cennato in controricorso, il quale sarebbe in netto contrasto con l’affermato principio della perpetuatio della prima dichiarazione di cui agli appena citati arresti.

10. Va rilevato, al riguardo che la dichiarazione doveva essere conosciuta d’ufficio dal Collegio perchè il principio di autosufficienza, proprio del giudizio di legittimità, non vige quando la Corte di Cassazione, pronunciando nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c, come accaduto nella fattispecie, fa, in sostanza le veci del giudice del merito, per il quale non opera lo sbarramento dell’autosufficienza.

Sulla scorta delle considerazioni svolte va accolto il primo motivo di ricorso e va revocata, nella parte relativa alla regolazione delle spese del giudizio, l’ordinanza n. 16502/2012 di questa Corte, che per la restante parte non viene investita dalla rescissione: segue la reiterazione della cassazione della sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 340/2010 del 7.7.2010, e il rigetto nel merito dell’originaria domanda, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sulla scorta delle argomentazioni motivazionali contenute nell’ordinanza revocata, non coinvolte dai motivi del ricorso in esame.

11. Le spese dei due gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità vanno, quindi, dichiarate irripetibili ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

12. Vanno, invece, dichiarate compensate quelle relative al presente giudizio.

PQM

LA CORTE

Accoglie il primo motivo di ricorso di revocazione;

Revoca l’ordinanza n. 16502/2012 di questa Corte.

Cassa la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 340/2010 del 7.7.2010 e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda.

Dichiara irripetibili le spese dell’intero giudizio di merito e del giudizio di legittimità.

Dichiara compensate le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

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