Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20333 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 20333 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: PORRECA PAOLO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13434-2016 proposto da:
ARATE ANDREA wpile tituLdtrè della Ditta AUTOMARKET,
in

DELLA

CORTE

DI

ROMA,

presso id CANCELLERIA

CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati GUGLIELMO ABBATE, FRANCESCO MANZON
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

PREFETTURA
80185690585,

NAPOLI,

MINISTERO

DELL’INTERNO

MINISTERO DIFESA 80425650589,

PANICO

VINCENZO, AUTOSOCCORSO PANICO DI PANICO VINCENZO SNC;

avverso

la

sentenza

n.

2282/2015

intimati

della

CORTE

Data pubblicazione: 31/07/2018

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/04/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO

PORRECA;

2

Considerato che

Andrea Abate, quale titolare della ditta di rivendita di automobili
Automarket, conveniva in giudizio la Prefettura di Napoli, la ditta Panico
Vincenzo e la s.n.c. Autosoccorso Panico Vincenzo, esponendo di aver subìto il
sequestro di due autovetture, con provvedimenti confermati in sede gerarchica

riuscendo più a rientrare in possesso dei mezzi; chiedeva pertanto
all’amministrazione i danni per il mancato utile ricavabile dalla vendita così
impedita, e ai custodi giudiziari i danni corrispondenti al controvalore delle
stesse automobili;
il tribunale, davanti al quale si costituivano anche il Ministero dell’Interno
e, a seguito di chiamata in causa, il Ministero della Difesa, accoglieva la
domanda risarcitoria parametrata al mancato utile sulla vendita, nei confronti
del dicastero degli interni, e la domanda per la rifusione delle spese inerenti
alla procedura esecutiva per la consegna delle auto, nei confronti della ditta e
società convenute;
la corte di appello, revocata la contumacia del Ministero della difesa
dichiarata in prime cure, riformava la decisione gravata rigettando la domanda
attorea e compensando le spese processuali, ritenendo, in particolare,
l’ultrapetizione della statuizione risarcitoria pronunciata nei confronti
dell’amministrazione e, in ogni caso, il difetto di sussistenza dell’elemento
soggettivo necessario alla responsabilità della medesima p.a.;
avverso questa decisione ricorreva per cassazione Andrea Abate
formulando quattro motivi;
non hanno svolto difese gli intimati;

Rilevato che

il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Interno, distintamente alla
Prefettura di Napoli, e al Ministero della Difesa, presso l’avvocatura dello Stato
3

dal Prefetto con ordinanza ingiunzione poi annullata in sede giurisdizionale, non

distrettuale invece che presso l’avvocatura generale dello Stato, e che dunque
va rilevata la nullità delle suddette notifiche, al contempo disponendone il
(Cass., Sez. U., 15/01/2015, n. 608);

P.Q.M.

giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il giorno 9 aprile 2018.

La Corte dispone il rinnovo delle notifiche di cui in motivazione, entro 60

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