Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20333 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2019, (ud. 11/04/2018, dep. 26/07/2019), n.20333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27953/2011 R.G. proposto da:

Duca degli Abruzzi persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avv. Caporale Ersilia, con domicilio

eletto in Roma, via Silvio Pellico, 24, presso lo studio dell’avv.

Bona Stefano ;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 70/46/11, depositata il 7 giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre

2018 dal Consigliere Catallozzi Paolo.

Fatto

RILEVATO

Che:

– la Duca degli Abruzzi s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 7 giugno 2011, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente per l’annullamento di un avviso di irrogazione sanzioni per tardiva emissione di fattura relativa al corrispettivo di un contratto di compravendita;

– dall’esame della sentenza di appello si evince che tale contratto di compravendita era sospensivamente condizionato al pagamento dell’ultima delle rate in cui il pagamento del prezzo era stato articolato;

– il giudice di appello, disattendendo la conclusione del giudice di primo grado, ha ritenuto che, alla luce delle pattuizioni contrattuali, l’effetto traslativo si era verificato al momento della stipula del rogito notarile, per cui tale data assumeva rilevanza ai fini dell’insorgere dell’adempimento tributario;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– il pubblico ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso;

– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. e nota di chiarimenti resa in ossequio alla richiesta di questo Collegio formulata con ordinanza interlocutoria depositata l’8 giugno 2018.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di giudicato sollevata dalla ricorrente con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., in relazione a due sentenze divenute definitive;

– la prima pronuncia risulta essere stata resa all’esito dell’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della Orione s.a.s., successivamente incorporata dall’odierna ricorrente, per mancata contabilizzazione, nel periodo di imposta di conclusione dell’atto, del corrispettivo ricevuto in relazione ad altra compravendita formalizzata con il medesimo atto notarile con cui è stata formalizzata quella in oggetto

– la seconda ha per oggetto l’impugnazione di un atto di contestazione con cui l’Ufficio, in relazione alla compravendita in esame, ha accertato l’omessa regolarizzazione dell’acquisto senza fattura nel periodo di imposta di conclusione dell’atto;

– l’eccezione di giudicato è infondata;

– infatti, affinchè il giudicato sostanziale formatosi in un giudizio operi all’interno di altro instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di petitum e di causa petendi (cfr. Cass. 24 marzo 2014, n. 6830; Cass. 8 agosto 2013, n. 19017; Cass. 27 giugno 2011, n. 14045);

– nel caso in esame, tale identità non sussiste attesa la diversità dei provvedimenti impugnati e, quanto al secondo giudicato eccepito, dei soggetti che si sono opposti agli atti impositivi;

– dal principio fissato dall’art. 2909 c.c., secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, si evince, a contrario, che l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti – e non è vincolante – per i terzi (così, Cass., sez un., 5 novembre 1996, n. 9631);

– il giudicato può, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, ma tali effetti riflessi del giudicato, oltre gli ordinari limiti soggettivi, sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile nè che egli ne possa ricevere un pregiudizio giuridico, nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa (salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2) (cfr., Cass. 17 maggio 2017, n. 12252; Cass. 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass. 13 gennaio 2011, n. 691);

– nella specie, la ricorrente è parte di un distinto ed indipendente rapporto obbligatori con l’Amministrazione finanziaria, rispetto a quelli intercorrenti cesta e l’acquirente ovvero tra questa e la stessa ricorrente in relazione alla diversa operazione, contestualmente formalizzata;

– nel merito, con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 1, per aver la sentenza impugnata ritenuto che, con riferimento ad un contratto di compravendita sospensivamente condizionato al pagamento del prezzo, l’operazione dovesse considerarsi effettuata alla data della conclusione dell’accordo negoziale, in virtù della retrodatazione degli stessi derivante dal verificarsi dell’evento dedotto in condizione sospensiva, anzichè al momento in cui si era verificato il fatto generatore degli effetti (ossia, la realizzazione dell’evento dedotto in condizione);

– con il secondo motivo deduce la contraddittoria e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in quanto il giudice di appello, pur dando atto dell’esistenza della condizione sospensiva, ha considerato effettuata l’operazione alla data del rogito notarile;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;

– infatti, la ricorrente muove dall’erroneo assunto che il giudice di appello abbia ritenuto che il contratto fosse sottoposto a condizione sospensiva e che, ciononostante, l’obbligazione tributaria sorgesse nel momento di conclusione del contratto e non già nel momento in cui si è verificato l’evento dedotto in condizione;

– dall’esame della sentenza si evince che il giudice di appello ha ritenuto che nel caso in esame gli effetti contrattuali si fossero prodotti “al rogito” e che “è al rogito che si è avuto il trasferimento di proprietà dell’immobile”;

– nella sostanza, ha individuato nell’operazione un meccanismo in tutto equivalente alla vendita con riserva di proprietà, di modo che il momento impositivo coincide con il trasferimento e non con il pagamento del prezzo;

– viene, dunque, in rilievo, secondo l’apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito, una fattispecie diversa da quella, invocata dalla contribuente, di cessione con effetti traslativi che si producono posteriormente alla loro conclusione;

– non ricorre, poi, l’allegato vizio motivazionale, in quanto la sentenza consente di individuare il percorso argornentativo seguito di ricostruire l’iter seguito dal giudice e di apprezzarne la coerenza sotto il profilo logico-giuridico;

– per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto;

– le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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