Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20333 del 23/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.23/08/2017), n. 20333
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13012-2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SOCCORSO NIEDORI SRL, in persona dell’Amministratore unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E MANFREDI 8^ 5, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI ANTONINO MALATESTA, che la rappresenta
e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1972/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 25/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.
Fatto
RITENUTO
che:
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia di cui al RG. 13012 del 2016, fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo fondato l’unico motivo del ricorso, posto che la Corte distrettuale, nel ritenere inammissibile la produzione documentale prodotta in sede di appello dal Ministero della Giustizia, ha omesso di considerare l’indispensabilità della documentazione sulla decisione finale ed, in particolare, di chiarire le ragioni della eventuale non indispensabilità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005).
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
1.= In via preliminare il Collegio rileva che il motivo coinvolge la vexata quaestio della nozione di “indispensabilità” della nuova prova in appello ai fini della sua ammissibilità: questione che non è coinvolta dall’avvenuta modifica, sul punto, dell’art. 345 c.p.c., comma 3 (di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. Ob), conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134), perchè quest’ultima si applica a partire dalla data di entrata in vigore della legge che la ha introdotta (11.9.12). Sennonchè, la terza sezione di questa Corte con ordinanza n. 22602 del 2016 ha investito di tale questione le Sezioni Unite di questa Corte che (dovranno, rng non si sono ancora pronunciate. Appare, pertanto, opportuno rinviare il presente giudizio in attesa della decisione delle SSUU di questa Corte.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle SSUU di questa Corte di cui all’ordinanza interlocutoria n. 22602 del 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017