Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20333 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. II, 16/07/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 16/07/2021), n.20333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16369/2020 proposto da:

D.R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO

XI 13, presso lo studio dell’avvocato MICHELE LIGUORI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 650/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/03/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli R.D. proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva rigettato la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento civile avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno derivante da un incidente stradale.

Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata iniziato il 14 aprile 2010 si era concluso il 4 marzo 2015 con il deposito della sentenza. Il giudizio di appello iniziato il 25 maggio 2015 con la notifica dell’atto di appello era terminato il 13 giugno 2019 con il deposito della sentenza. Il consigliere delegato in accoglimento del ricorso aveva riconosciuto un importo di Euro 1600 oltre interessi legali e l’importo di Euro 477 per le spese processuali e di Euro 450 per i compensi.

2. La Corte d’Appello con decreto del 28/02/2020 accoglieva solo in parte l’opposizione revocava il decreto opposto e condannava il ministero della giustizia al pagamento in favore dell’opponente dell’importo di Euro 1680 a titolo di equa riparazione. Inoltre, determinava le spese relative alla fase monitoria nell’importo di Euro 42,46 per esborsi fermo l’importo di Euro 450 a titolo di compenso professionale e condannava l’opposto ministero della giustizia alla refusione delle spese di lite relativa alla fase dinanzi al collegio liquidate in Euro 1400.

La Corte rigettava i motivi relativi all’incongrua liquidazione del danno subito dall’opponente anche in relazione all’applicazione dei criteri minimi mentre applicava l’aumento del 20 percento a partire dal quarto anno di ritardo.

3. R.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di otto motivi.

4 Il Ministero della giustizia si è costituito con controricorso.

5. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale – in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto – per motivazione apparente, motivazione tautologica, motivazione incomprensibile; violazione e falsa applicazione delle norme ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost..

La censura attiene alla quantificazione del moltiplicatore annuo in Euro 400 senza adeguata motivazione rispetto alla censura proposta con l’opposizione e con motivazione solo per relationem.

Risulterebbe pertanto violato anche l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e ‘art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., per la mancanza di motivazione.

1.1 Il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento dei restanti.

La Corte d’Appello ha motivato la quantificazione dell’indennizzo richiamando la L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, le sentenze n. 21735 del 2019 e n. 22772 del 2014 di questa Corte. Sulla base di tali premesse ha affermato che la scelta tra il minimo e il massimo del moltiplicatore annuo da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto è rimessa al prudente apprezzamento del giudice sulla base dei parametri di valutazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, lett. da a) a d), che tali parametri costituiscono indicatori cui il giudice può liberamente attingere per orientare il quantum della liquidazione e che essi configurano un apprezzamento di fatto congruamente motivato e che non appare illogico.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il decreto che provvede sulla domanda di equa riparazione, in caso di violazione del termine ragionevole del processo, necessita, per esigenze di concisione e speditezza, di motivazione anche soltanto in forma sintetica. Tuttavia, nel caso la liquidazione del danno non patrimoniale si attesti in misura corrispondente al livello minimo del parametro liquidatorio è necessaria una sia pur sintetica indicazione circa il criterio adottato in riferimento al caso concreto (ad es. quando minima sia la posta in gioco nel processo presupposto affetto da durata irragionevole).

Nel caso di specie il rigetto del motivo di appello avente ad oggetto la non congruità del quantum della liquidazione dell’indennizzo non risulta in alcun modo motivato. Dalla motivazione sopra riportata non emerge quale sia stato il criterio in virtù del quale il giudice di primo grado ha ritenuto congruo ancorare il moltiplicatore annuo al minimo della forbice prevista dal legislatore e non vi è alcuna motivazione sulle ragioni per le quali la Corte d’Appello ha ritenuto di confermare tale valutazione, non essendo sufficiente richiamare la discrezionalità del giudice come nel giudizio di legittimità. In definitiva, nella motivazione manca qualsiasi indicazione del criterio di liquidazione adottato e i parametri legislativi sono richiamati solo astrattamente senza alcun ancoraggio al caso concreto.

Il provvedimento impugnato, pertanto, risulta sfornito di motivazione non consentendo alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione – in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto – delle norme ex art. 1226,2056,2059 c.c., disposizione attuazione codice civile, L. n. 89 del 2001, artt. 1 bis, 2 bis, art. 117 Cost., artt. 6, 13, 34 e 35 Convenzione Europea.

La censura ripropone quella di cui al primo motivo relativa alla quantificazione dell’indirizzo ed è formulata sia in relazione alla personalizzazione per gli anni successivi al terzo mediante applicazione degli aumenti previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 1, sia con riferimento alla misura all’importo di soli Euro 400 in violazione delle norme citate in rubrica. Secondo il ricorrente l’applicazione diretta nell’ordinamento italiano della giurisprudenza della CEDU comporterebbe un calcolo dell’indennizzo pari ad un importo compreso tra Euro 1000 e Euro 1500. Inoltre, il giudice non avrebbe tenuto conto del comportamento del giudice, delle parti e della natura degli interessi coinvolti nel giudizio presupposto. Il ricorrente evidenzia anche il suo comportamento diligente mediante deposito telematico degli atti e la eccezionale lentezza che ha caratterizzato il giudice di primo grado con distanza temporale tra le varie udienze collegiali oltre al tenore della causa. In conclusione, l’importo di Euro 400 per ogni anno frazione di anno sarebbe simbolico o manifestamente inadeguato.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del decreto del procedimento, violazione in relazione al terzo motivo di opposizione relativo all’incongrua liquidazione dei compensi al procedimento monitorio, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del tantum devolutum quantum appellatum, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c..

La Corte d’Appello non avrebbe esaminato tutta la domanda del ricorrente, in particolare quella relativa all’incongrua liquidazione dei compensi procedimento monitorio, dovendosi applicare la tabella 12 dei parametri professionali di cui al D.M. n. 55 del 2014, relativa ai giudizi contenziosi dinanzi la Corte d’Appello.

4. Il quarto motivo di ricorso, proposto solo in via subordinata in caso di mancato accoglimento del terzo, è così rubricato: nullità del decreto e del procedimento, anomalia motivazionale, in relazione al terzo motivo di opposizione relativo all’incongrua liquidazione dei compensi del procedimento monitorio per mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, motivazione apparente, motivazione incomprensibile e violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost..

La censura attiene alla assenza di motivazione sulle ragioni per le quali la Corte d’Appello ha confermato la liquidazione delle spese della fase monitoria in Euro 450.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione – in relazione alla liquidazione dei compensi del procedimento monitorio – dell’art. 2233 c.c., R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 57 e 58, convertito con modificazioni nella L. n. 36 del 1934, L. n. 794 del 1942, art. 24,D.L. n. 223 del 2006, art. 2, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 248 del 2006, art. 13, comma 6, L. n. 247 del 2012, art. 2, commi 1, 3, 4, 5, D.M. n. 55 del 2014 e tabella 12 D.M. n. 55 del 2014.

La censura attiene ancora una volta alla liquidazione dei compensi del procedimento monitorio in violazione della tabella 12 dei parametri professionali di cui al D.M. n. 55 del 2014. In particolare, si doveva tener conto della complessa attività di studio, del considerevole numero di atti e documenti acquisiti, dello sforzo difensivo profuso, dell’importanza dell’opera, del decoro della professione forense, dei valori medi e delle tre fasi: di studio, introduttiva e decisionale.

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: Nullità del decreto e del procedimento in relazione al quarto motivo di opposizione relativo all’omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione la fruizione e alla mancata liquidazione di tale maggiorazione, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del tantum devolutum quantum appellatum, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c..

La Corte d’Appello avrebbe omesso di provvedere sulla domanda di applicazione della maggiorazione dei compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione.

7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del decreto e del procedimento in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi al procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

8. L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1 bis.

La censura è ripetitiva della precedente con riferimento al procedimento di opposizione.

9. I motivi dal secondo all’ottavo sono assorbiti dall’accoglimento del primo. Il secondo motivo, infatti, attiene anch’esso al quantum dell’indennizzo, mentre i restanti motivi riguardano tutti la liquidazione delle spese e, dunque, risultano assorbiti dalla cassazione del provvedimento impugnato a seguito della quale il Giudice del rinvio dovrà provvedere ad una nuova liquidazione delle spese del giudizio di merito.

10. In conclusione la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che dovrà provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che dovrà procedere ad una nuova decisione in ordine alle spese di lite anche in relazione a quelle relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA