Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20333 del 10/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 10/10/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 10/10/2016), n.20333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29607-2011 proposto da:

ALI – AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A., C.F. (OMISSIS), nella qualità di

Agenzia Generalista presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato MARCO RIGI LUPERTI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato FORTUNATO

VITALE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1662/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/10/2010 R.G.N. 9818/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato SERRANI TIZIANA per delega verbale Avvocato RIGI

MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 1 dicembre 2010, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma confermata nel resto, rigettata con sentenza non definitiva la domanda proposta da T.A. nei confronti di ALI S.p.A. – Agenzia per il lavoro, relativa alla declaratoria di illegittimità di un primo licenziamento orale e dichiarata la decadenza dall’impugnazione dell’effettivo licenziamento intimatole per giusta causa a motivo dell’assenza ingiustificata dal lavoro contestatale in relazione alla mancata presa di servizio presso la filiale di (OMISSIS)), accoglieva l’ulteriore domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità del trasferimento dalla Direzione generale della Società, presso la quale era addetta dapprima ai servizi generali con inquadramento nel 4^ livello poi al settore recupero crediti, alla predetta filiale ed, in relazione al pregiudizio psicofisico lamentato dalla T. a causa del trasferimento medesimo, condannava la Società al risarcimento del danno relativo nei limiti del triennio che segue la fine del nesso eziologico tra la condotta illegittima ed il pregiudizio dedotto.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa escluso, sulla base della prima pronunzia non definitiva, la ricorrenza di un licenziamento orale e la tempestiva impugnazione del successivo licenziamento disciplinare; ritenuto la nullità del trasferimento per insufficienza della motivazione addotta, data dall’assenza totale di personale, inidonea a giustificare la scelta di sopperirvi con l’adibizione della T.; dichiarato, in ordine alle illegittime modalità del disposto trasferimento, l’inadempimento della Società datrice; sancito l’operatività dell’eccezione di inadempimento tale da legittimare, ex art. 1460 c.c., la mancata prestazione della lavoratrice, insuscettibile, dunque, di porsi quale causa giustificativa del licenziamento intimato ma, al contrario, fonte di responsabilità risarcitoria a carico del datore, a prescindere dall’intervenuta decadenza dall’impugnazione del licenziamento, responsabilità contenuta peraltro nei limiti del triennio che segue la fine del nesso eziologico tra la condotta illegittima ed il pregiudizio dedotto.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, la T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. in relazione all’art. 41 Cost. e dell’art. 2697 c.c. in una con il vizio di motivazione, la Società ricorrente lamenta la non conformità a diritto dell’estensione del sindacato giudiziale al merito delle ragioni imprenditoriali e l’insufficienza delle argomentazioni addotte a sostegno della ritenuta ingiustificatezza del disposto trasferimento.

Con il secondo motivo la Società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 e dell’art. 2043 c.c. nonchè vizio di motivazione e ciò, da un lato, in relazione all’asserita estensione del giudizio alla valutazione dell’illegittimità del licenziamento disciplinare, il solo, stando alla pronunzia non definitiva resa dalla stessa Corte territoriale, intimato alla lavoratrice, pur in difetto, asseverato dalla medesima pronunzia non definitiva, della tempestiva impugnazione del medesimo, che, viceversa, ne avrebbe precluso l’esame; dall’altro, in relazione alla statuizione relativa alle conseguenze risarcitorie.

Si sostiene, infatti, con una prima censura, che il riferimento operato dalla Corte territoriale ai fini del risarcimento spettante al triennio che segue la fine del nesso eziologico tra la condotta illegittima ed il pregiudizio dedotto contrasti con i regimi risarcitori previsti dalla legge a fronte della declaratoria di illegittimità del recesso.

Con una seconda censura si assume, invece, l’incongruità logica di quella stessa statuizione per risultare in essa, in base alla motivazione addotta, trasposta, con riferimento al trasferimento, dal quale, per non aver mai avuto corso, non sarebbe derivato alcun danno alla lavoratrice, la valutazione del danno viceversa derivato dal licenziamento non impugnato, con riguardo al quale, appunto a motivo della mancata impugnazione, avrebbe dovuto essere rilevato, come in prime cure, il difetto di interesse ad agire.

Il primo motivo deve ritenersi fondato, atteso che la statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alla illegittimità del trasferimento ad altra sede di lavoro disposto dalla Società ricorrente nei confronti della dipendente per difetto di una idonea causale giustificativa del trasferimento medesimo, si pone in contrasto con il precetto legale di cui all’art. 2103 c.c.” unico parametro normativo invocato nel ricorso introduttivo del giudizio quale causa petendi della pretesa azionata.

In effetti, il predetto art. 2103 c.c., ai fini della giustificazione del trasferimento, si limita a richiedere la ricorrenza di una ragione attinente ad esigenze organizzative, tecniche e produttive, in particolare riferite alla sede di destinazione, qui accertate come sussistenti, secondo quanto emerge dalla motivazione dell’impugnata sentenza, in relazione all’assenza di organico presso la nuova sede di lavoro, prescindendo del tutto da una valutazione comparativa tra i soggetti astrattamente individuabili come possibili destinatari del provvedimento, così da operare tra loro una selezione ed a questa stregua motivare la scelta, profilo in relazione al quale, di contro, la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione per cui la decisione che ha portato la Società datrice ad individuare nella T. il lavoratore da trasferire sarebbe priva di idonea giustificazione.

Ne consegue l’erroneità in radice della pronunzia di condanna al risarcimento del danno a carico della Società odierna ricorrente resa dalla Corte territoriale, peraltro in difetto di specifica domanda in tal senso da parte della T., derivandone ulteriormente, solo per questo, a prescindere dagli ulteriori profili oggetto di impugnazione in questa sede, dati dall’intervenuta decadenza della T. dall’impugnazione del licenziamento per decorrenza dei termini di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 e dalla commisurazione al triennio del risarcimento spettante alla medesima, l’accoglimento del secondo motivo.

Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata senza rinvio, legittimandosi ex art. 384 c.p.c. la pronunzia nel merito da parte di questa Corte che si esprime nei termini di cui al dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo promosso da T.A., condanna quest’ultima al pagamento delle spese del primo grado nella misura liquidata dal primo giudice, compensa le spese del grado d’appello e condanna T.A. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA