Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20333 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 04/10/2011), n.20333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del

procuratore speciale e commissario, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato BUZZELLI DARIO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 431/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

6.4.09, depositata il 15/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata da S.A.M. e in via incidentale dalla IPOST- Gestione Commissariale Fondo buonuscita lavoratori Poste Italiane, riconosceva il diritto della indicata lavoratrice sia al ricalcolo dell’indennità di buonuscita componente del complessivo trattamento di fine rapporto, da computarsi alla data del 27.2.1998 in base al trattamento retributivo in godimento alla (successiva) data di cessazione del rapporto di lavoro, con il pagamento delle conseguenti differenze, oltre accessori per il ritardo, sia al pagamento di questi ultimi accessori anche per il ritardato pagamento della parte corrisposta dell’indennità rispetto alla data di cessazione del rapporto.

La Corte ha ritenuto di condividere, perchè conforme al tenore letterale delle disposizioni legislative in materia e rispondente a criteri di equità, il principio secondo cui l’indennità di buonuscita del dipendente postale va liquidata sulla base del trattamento economico finale percepito dal lavoratore all’atto del pensionamento. Quanto ai tempi della sua corresponsione ha ritenuto non più applicabili i termini previsti dal D.L. n. 79 del 1997, art. 3 convertito in L. n. 140 del 1997, a seguito della trasformazione dell’Ente poste in società per azioni.

Avverso questa decisione l’IPOST – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con due motivi.

Con il primo motivo del ricorso l’IPOST sostiene che il testo delle norme di legge applicabili in materia (L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, e D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3) impone di ritenere che la buonuscita del dipendente postale, da calcolarsi alla data di trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni (28.2.1998), deve avere come base di computo il trattamento retributivo in godimento a tale data e non quello finale percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il motivo è qualificabile come manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza in materia di questa Corte (sentenze n. 28281/2008, 17987/2009 ed altre) la quale, sulla scorta anche dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 366/2006, il cui contenuto è stato confermato dalla successiva ordinanza n 444/2007, ha esaminato ogni aspetto della questione, pervenendo alla conclusione che la data alla quale occorre fare riferimento per il calcolo della buonuscita è quella del 28.2.1998, momento a partire dal quale il dipendente postale matura non più detta indennità ma il tfr.

Il secondo motivo, con il quale si lamenta violazione del D.L. n. 79 del 1997, art. 3 appare parimenti fondato, dovendosi ritenere – in relazione alla natura pubblica dell’IPOST, preposto per legge al pagamento della quota di trattamento di fine rapporto, costituita dall’indennità di buonuscita maturata alla data del 28 febbraio 1998, in esito ad un formale procedimento di liquidazione (nella specie, trasmissione della documentazione da parte del datore di lavoro e verifica dei legittimati a ricevere il pagamento) – sussistenti i presupposti previsti dalla normativa per la sua applicazione, senza che siano fondati i dubbi di legittimità rispetto all’art. 3 Cost., tenuto conto della peculiarità della vicenda del rapporto di lavoro dei dipendenti postali, il cui datore di lavoro si è trasformato da amministrazione statale ad ente pubblico autonomo fino ad assumere la forma di società per azioni, e della persistenza, sia pure “pro quota”, del precedente sistema della buonuscita in ragione della pregressa natura pubblica del datore (Cass. 17987/2009; cfr. anche Cass. 4366/2008). I termini di legge, pari a complessivi 9 mesi (sei per la liquidazione e ulteriori tre per la corresponsione), d’altra parte, sono stati rispettati nella specie, come accertato dal giudice di merito.

In conclusione, il ricorso deve esser accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito nel senso del rigetto delle domande.

Le spese dell’intero giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande; condanna la parte intimata a rimborsare all’Ipost le spese dell’intero giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi Euro 340,00, di cui Euro 20,00 per esborsi ed Euro 75,00 per diritti, per il secondo in complessivi Euro 450,00, di cui Euro 20,00 per esborsi ed Euro 75,00 diritti, e per il giudizio di cassazione in Euro 20,00 per esborsi ed Euro 195,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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