Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20332 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 20332 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18148-2016 proposto da:
AREA TRADING SA , in persona dell’Amministratore
Unico, Sig. GIUSEPPE SALPIETRO, considerata
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROBERTO POZZI giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

BIANCHI & C SRL TRASPORTI INTERNAZIONALI ;

intimata

Nonché da:
BIANCHI & C SRL TRASPORTI INTERNAZIONALI , in persona

1

Data pubblicazione: 31/07/2018

del suo amministratore e legale rappresentante, sig.
MARIO PITTORELLI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEGLI SCIPIONI, 267, presso lo studio
dell’avvocato DANIELA CIARDO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati MARCO GUILIZZONI,

controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

AREA TRADING SA , in persona dell’Amministratore
Unico, Sig. GIUSEPPE SALPIETRO, considerata
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROBERTO POZZI giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente all’incidentale –

avverso

la

sentenza

n.

2013/2016

della

CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

FABRIZIO VISMARA giusta procura a margine del

R.G.N. 18148/16
Udienza del 5 aprile 2018

Rilevato che:
la società Bianchi & C. Trasporti Internazionali s.r.l. nel 2011
chiese ed ottenne dal Tribunale di Como un decreto ingiuntivo nei
confronti della società Area Trading S.A., per l’importo di 143.000
euro;

– ) era “rappresentante fiscale” per l’Italia dell’Area Trading, ex art.
53, comma 2, d.p.r. 26.10.1972 n. 633;
– ) l’Agenzia delle Entrate aveva notificato all’Area Trading un
avviso di accertamento, avente ad oggetto il recupero di IVA non
assolta;
– ) in nome e per conto di Area Trading, la Bianchi aveva aderito
all’accertamento, pagando a titolo di sanzione la minor somma di
euro 143.000 (un quarto della sanzione irrogata);
-) la Area Trading era contrattualmente tenuta alla rifusione di
tale importo;
l’Area Trading propose opposizione al decreto, deducendo che
l’emanazione dell’avviso di accertamento e l’irrogazione della
sanzione erano conseguenza dell’inadempimento, da parte della
società Bianchi, dei propri obblighi di consulenza ed assistenza fiscale,
contrattualmente assunti verso la Area Trading;
con sentenza 14.11.2012 n. 1584 il Tribunale di Como dichiarò
inammissibile l’opposizione per difetto di procura, in quanto
l’autografia era stata autenticata all’estero da un avvocato italiano;
con sentenza 25.5.2016 n. 2013 la Corte d’appello di Milano
accolse sul punto il gravame della Area Trading, ritenendo che la
nullità fosse stata sanata dal deposito, unitamente alla memoria di
replica, di una valida procura;
tuttavia la Corte d’appello rigettò comunque l’opposizione nel
merito, ritenendo che:

Pagina 3

,,

a fondamento del ricorso dedusse che:

R.G.N. 18148/16
Udienza del 5 aprile 2018

(a) la giurisdizione spettasse al giudice italiano;
(b) non vi era prova che la Bianchi s.r.l. avesse assunto obblighi
di consulenza verso la Area Trading, e le prove al riguardo richieste
erano “generiche o valutative”;
la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Area

la Bianchi ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale
illustrato anch’esso da memoria;
considerato che
col primo motivo di ricorso la Area Trading lamenta, ai sensi dell’art.
360, n. 1, c.p.c., il rigetto da parte della Corte d’appello della propria
eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano;
di conseguenza, il ricorso va devoluto all’esame delle Sezioni Unite di
questa Corte, ai sensi del primo comma dell’art. 374 c.p.c.;
p.q.m.
rimette la causa al Primo Presidente, per l’assegnazione alle Sezioni
Unite di questa Corte.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

razzA
si– Sezione

Trading, con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria;

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