Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20332 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. III, 25/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 25/09/2020), n.20332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31073/2019 proposto da:

A.T., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS) rappresentato e difeso

dall’avv.to Antonella Consolo,

(antonella.consolo.ordineavvocatiroma.org) con studio in Roma via

Manzoni 81, giusta procura speciale allegata al ricorso, e

domiciliato in Roma piazza Cavour presso la cancelleria civile della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliato

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n 3717/2019 della Corte d’Appello di Milano

depositata l’11.9.2019.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23.6.2020 dal Cons. Dott. Antonella Di Florio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.T., cittadino (OMISSIS) al quale venne riconosciuto lo stato di rifugiato, ricorre affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva riformato la pronuncia del Tribunale di Como con la quale era stato accolto il ricorso da lui proposto, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex artt. 29 e 29bis avverso la decisione dell’Ambasciata Italiana di Islamabad di negare alla madre, S.S. (residente in (OMISSIS) ed infrasessantacinquenne) il visto di ingresso in Italia, per insussistenza dei presupposti di legge relativi all’invocato ricongiungimento familiare.

2. Il Ministero ha resistito con controricorso.

3. La controversia, già fissata per l’adunanza camerale del 18 marzo 2020, è stata rinviata a nuovo ruolo in ragione della sopravvenienza del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 con successiva nuova fissazione per l’adunanza odierna.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce: a. la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 22: assume che, essendo un rifugiato politico, il suo status si estendeva tacitamente ai suoi familiari, dovendosi prescindere dal possesso di un valido permesso di soggiorno, “in virtù di una equiparazione di fatto al cittadino italiano”; e che la Corte aveva errato nel ritenere che tale principio dovesse essere interpretato alla luce del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 bis e non in termini assoluti (primo motivo);

b. la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, par. 1, lett. d) e art. 30: deduce che la Corte territoriale aveva erroneamente affermato che non era stata dimostrata la circostanza che la madre fosse a suo carico, nonostante che egli avesse fornito la prova documentale di periodici versamenti di danaro in suo favore (secondo motivo);

c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 702bis c.p.c. lamenta che l’ordinanza emessa dal Tribunale con la quale si intimava il rilascio del visto d’ingresso in favore della madre era provvisoriamente esecutiva, e che il Ministero non aveva proposto, nell’atto di impugnazione, istanza di sospensione dell’ordinanza di primo grado: da ciò derivava il suo diritto a vedersi comunque garantito l’ingresso della madre in Italia.

Poichè le questioni prospettate – riguardanti, soprattutto in relazione alla seconda censura, l’interpretazione delle norme che prevedono, in lettura congiunta, la concessione del visto di ingresso per il ricongiungimento familiare in favore dei genitori lego straniero ai quale è stato riconosciuto lo stato di rifugiato (cfr. D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 29 e 29bis come modificato a seguito del recepimento della direttiva 2003/86/CE) – assumono rilevanza nomofilattica, il Collegio ritiene opportuno rinviare alla pubblica udienza, per consentire la discussione alla presenza delle parti e con la partecipazione della P.G.;

v. l’art. 380bis c.p.c..

PQM

La Corte,

rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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