Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20332 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.23/08/2017),  n. 20332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 911-2016 proposto da:

GD HOLDING SRL, in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, G.F., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato

CINZIA DE MICHELI, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVANNI SARDI;

– ricorrenti –

contro

IMMOBILIARE EUROCASA SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo

liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA 20,

presso lo studio dell’avvocato MONICA BATTAGLIA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MASSIMO GRATTAROLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 552/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia relativa al procedimento, RG. 911 del 2016 intercorrente tra le parti G.F. e Immobiliare Eurocasa sas in liquidazione, fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo fondato il primo motivo del ricorso e assorbito il secondo, posto che ai fini del computo dei termini di comparizione di cui all’art. 163 bis c.p.c. il dies a quo deve computarsi dalla data di consegna al convenuto (cfr. Cass. n. 15128 del 2014).

La proposta del relatore è stata notificata alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio in via preliminare ritiene opportuno acquisire il fascicolo di ufficio relativo al giudizio di merito per le opportune verifiche in ordine ai termini di comparizione del convenuto, ex art. 163 bis c.p.c. e rinviare la causa a nuovo ruolo.

PQM

 

La Corte dispone l’acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al procedimento civile di appello n. 872 del 2012 del RG. della Corte di Appello di Torino. Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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