Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20332 del 10/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/10/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 10/10/2016), n.20332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24821-2011 proposto da:

D.P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO ROSSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO DI SABATINO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA NORD – BACINO DEL TRONTO TORDINO e VOMANO, P.I.

00971670674, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONIDA RECH 76, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO POERIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARLO SCARPANTONI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 417/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/07/2011 R.G.N. 634/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato ROSSI ADRIANO per delega Avvocato DI SABATINO

DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6 luglio 2011, la Corte d’Appello di L’Aquila, confermava la decisione del Tribunale di Teramo e rigettava la domanda proposta da D.P.A. nei confronti del Consorzio di Bonifica Nord-Bacino del Tronto-Tordino e Vomano, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento nella qualifica di quadro, settima fascia funzionale, del CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario”, attribuitogli dall’Ente dall'(OMISSIS), a decorrere dall'(OMISSIS) sancendo, peraltro, la spettanza delle differenze retributive derivanti dall’effettivo esercizio delle corrispondenti mansioni.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in relazione alla natura dell’Ente rientrante nel novero delle pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, operante la disposizione di cui all’art. 52 del predetto decreto che esclude il diritto alla promozione automatica in caso di esercizio di fatto di mansioni superiori.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il lavoratore, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Consorzio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, intitolato alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1 dell’art. 64 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e dell’art. 2103 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale, di aver, sulla base di una imprecisa qualificazione della natura dell’Ente in questione, erroneamente ricondotto la fattispecie alla disciplina posta per il rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche quali indicate nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1 anzichè alla disciplina di diritto comune in materia di mansioni dettata dall’art. 2103 c.c..

Il motivo merita accoglimento.

Pacifica la natura di enti pubblici economici dei Consorzi di Bonifica (cfr. da ultimo Cass. 22.3.2012 n. 12242) erra la Corte territoriale nel ritenere che tale qualificazione non valga ad escludere i medesimi dall’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, per essere gli stessi riconducibili alla categoria contemplata alla lett. g) della predetta disposizione che include tra le pubbliche amministrazioni destinatarie della disciplina dettata dal predetto decreto legislativo per l’impiego pubblico, oltre agli Enti territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), anche i loro Consorzi. La disposizione in parola va, infatti, interpretata nel senso, reso palese, nella formulazione letterale della disposizione stessa, dall’uso del pronome “loro”, che in quell’ambito rientrano i soli Consorzi che siano stati costituiti tra gli stessi Enti territoriali, restandone viceversa esclusi quegli Enti pubblici economici che, come i Consorzi di Bonifica, risultino di interesse esclusivamente locale per esplicare la propria attività nell’ambito di una o più province con risorse quasi totalmente locali e per scopi territorialmente limitati e siano sottoposti alla mera vigilanza della Regione.

Nei confronti di tali Enti, quanto al rapporto di lavoro con il personale dipendente, trova applicazione la comune disciplina di diritto privato e segnatamente nel caso di specie l’art. 2103 c.c., secondo quanto previsto dallo stesso CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario, nel testo stipulato il 6.3.1996, all’art. 60 e nel rinnovo del 17.4.2002, all’art. 64, richiama la predetta norma codicistica, che, diversamente dalla previsione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 la quale, a fronte dell’esercizio di fatto di mansioni superiori, ammette esclusivamente il riconoscimento del trattamento economico corrispondente, sancisce il diritto qui vantato dal ricorrente al conseguimento della superiore qualifica rivendicata, stabilendo, in particolare al comma 3, che “qualora l’assegnazione a mansioni superiori – salvo il caso di sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto – si protragga oltre tre mesi, il dipendente ha senz’altro diritto al passaggio nella nuova qualifica…”.

Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in merito all’attribuzione delle spese, del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

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