Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20332 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 04/10/2011), n.20332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del

procuratore speciale e commissario, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato BUZZELLI DARIO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 437/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

6.4.09, depositata il 21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, appellata sia da A.F. che dall’IPOST-Gestione Commissariale Fondo buonuscita lavoratori Poste, la quale, dopo avere rigettato le domande dirette ad un diverso computo, rispetto alla somma corrisposta dal suindicato ente, dell’indennità di buonuscita componente del complessivo trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, riconosceva il diritto di quest’ultimo agli interessi e alla rivalutazione maturati dalla data della cessazione del rapporto a quella della corresponsione di tale componente del trattamento di fine rapporto. La Corte, infatti, quanto ai tempi della corresponsione da parte dell’Ipost della componente del trattamento di fine rapporto a suo carico, ha ritenuto non più applicabili i termini previsti dal D.L. n. 79 del 1997, art. 3 convertito in L. n. 140 del 1997, a seguito della trasformazione dell’Ente poste in società per azioni.

Avverso questa decisione l’IPOST – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con tre motivi.

Il primo motivo, lamentando violazione del D.L. n. 79 del 1997, art. 3 convertito in L. n. 140 del 1997 e della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, le previsioni dell’art. 3 cit. sui tempi del pagamento del trattamento di fine servizio si applicano ai pagamenti in favore dei dipendenti postali a carico dell’Ipost anche successivamente alla trasformazione dell’Ente poste italiane in società per azioni. Il secondo e il terzo motivo deducono la violazione (il terzo motivo sotto il profilo del vizio di motivazione) delle norme che prevedono la deroga al termine per il pagamento di complessivi nove mesi operante in favore dell’Ipost solo in relazione a causali di cessazione del rapporto non applicabili nell’ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto, quale quella avvenuta nella specie in data 30.12.2006.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato, giacchè la legge in questione si applica a tutti i trattamenti di fine servizio erogati da un ente pubblico, e quindi anche all’IPOST, il quale è espressamente menzionato perchè il rapporto di lavoro dei dipendenti postali era stato in precedenza privatizzato (Cass. n. 17987/2009, seguita da numerosi pronunce conformi, quali Cass. n. 16882/2010, 22007/2010 e 25805/2010, anche a superamento della diversa impostazione di cui a Cass. n. 4366/2009). D’altra parte, la vicenda normativa che ha caratterizzato il rapporto di lavoro dei dipendenti postali esclude, come rilevato da Corte cost. nella sentenza n. 366/2006, che la loro posizione possa compararsi a quella dei dipendenti privati in genere.

Peraltro, i termini di legge, pari a complessivi 9 mesi (sei per la liquidazione e ulteriori tre per la corresponsione), sono stati rispettati nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata (cessazione del rapporto in data 31.12.2006; liquidazione nel settembre 2007).

Quanto al secondo e al terzo motivo deve rilevarsi la loro superfluità, dato che la domanda non risulta fondata sulla ricorrenza di uno dei casi previsti dalla legge per l’applicabilità di termini inferiori al procedimento di liquidazione e corresponsione dell’emolumento in questione.

In conclusione, il ricorso deve esser accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito nel senso del rigetto delle domande.

Le spese dell’intero giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande; condanna la parte intimata a rimborsare all’Ipost le spese dell’intero giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi Euro 340,00, di cui Euro 20,00 per esborsi ed Euro 75,00 per diritti, per il secondo in complessivi Euro 450,00, di cui Euro 20,00 per esborsi ed Euro 75,00 diritti, e per il giudizio di cassazione in Euro 20,00 per esborsi ed Euro 195,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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