Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20331 del 31/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20331 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 4497-2017 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in
proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ESTER ADA VITA
SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA
D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 31/07/2018

ATZORI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PORTUENSE n.104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE
ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI
MASSIDDA;
controricorrente

avverso la sentenza n. 300/2016 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 09/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.
RILEVATO
che con sentenza del 9 agosto 2016, la Corte d’Appello di
Cagliari, confermava la decisione del Tribunale di Cagliari e
accoglieva l’opposizione proposta da Franco Atzori nei confronti
dell’INPS in proprio e quale procuratore speciale della Società di
Cartolarizzazione dei Crediti INPS-S.C.C.I S.p.A.. avverso la
cartella esattoriale con cui gli veniva ingiunto il versamento di
contributi IVS, interessi e somme aggiuntive a seguito
dell’accertamento del maggior reddito dell’impresa edile dal
primo gestita;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto per essere intervenuta la notifica della cartella
esattoriale, primo atto interruttivo della prescrizione del credito
azionato, oltre il termine quinquennale che afferma decorrere,
non dalla comunicazione del provvedimento assunto
dall’Agenzia delle Entrate, ma dalla scadenza dell’obbligo di
versamento ed essersi consumato, non operando, per
l’irrilevanza del dubbio soggettivo sull’esistenza del credito,
l’interruzione della stessa e, in difetto del doloso occultamento
dell’omissione contributiva, la sua sospensione;
Ric. 2017 n. 04497 sez. ML – ud. 23-05-2018
-2-

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Inps, affidando
l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con
controricorso, l’Atzori;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione

che il controricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la
violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c. e 1 d.lgs. n.
462/1997, lamenta la non conformità a diritto dei
disconoscimento del provvedimento di accertamento
dell’Agenzia delle Entrate quale atto interruttivo della
prescrizione in ragione della competenza esclusiva riconosciuta
all’amministrazione finanziaria in materia di accertamento
dell’imponibile previdenziale, implicante la riferibilità dell’atto
medesimo all’Istituto ricorrente quale titolare del credito;
che il motivo merita accoglimento, trovando riscontro nella
giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto di dover
interpretare il disposto dell’art. 1, d.lgs n. 462/1997 nel senso
che esso realizzi un sistema di accertamento, liquidazione e
riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario
con la conseguenza che, nei casi in cui il maggior contributo
dovuto all’INPS sia stato accertato dall’Agenzia delle Entrate
prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione
previsto dall’art. 3, I. n. 335/1995, la notifica dell’avviso di
accertamento disposta dalla stessa Agenzia incide non solo sul
rapporto tributario ma anche su quello previdenziale,
determinando l’interruzione della prescrizione anche a favore
dell’INPS;

Ric. 2017 n. 04497 sez. ML – ud. 23-05-2018
-3-

dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso
va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte
d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che
provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione
delle spese del presente giudizio di legittimità;

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Cagliari,
Sezione distaccata di Sassari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 maggio
2018

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA