Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20331 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 26/07/2019), n.20331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9243-2018 proposto da:

T.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI,

68, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MANNO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, A.C. SOLUZIONI SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 16817/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 09/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. T.N. ha proposto ricorso per cassazione contro Groupama Ass.ni s.p.a. e A.C. Soluzioni s.r.l., avverso la sentenza n. 15817/2017 del Tribunale di Roma, con la quale il tribunale rigettava l’appello da lui proposto in materia di responsabiltà civile automobilistica.

2. Gli intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata forme lata cal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Questi i fatti, per quanto qui ancora interessa: il T. noleggiò una vettura dalla AC e, al momento di pagare, assunse di averla dovuta noleggiare in quanto la sua era incidentata assunse di essere stato coinvolto in un incidente stradale ne 2011, riportando alcuni danni alla vettura e, nella sua ricostruzione dei fatti, cede alla A.C. Soluzioni s.r.l., per estinguere un proprio debito contrattuale verso di essa, parte (fino a concorrenza di Euro 444,00) del maggior credito extracontrattuale da lui maturato nei confronti dei coobbligati al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale che lo aveva viste vittima nel 2011 (la compagnia di assicurazioni Groupama ad altri).

3. Poichè la predetta compagnia di assicurazioni non provvedeva a pagamento” la A.C. la conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Roma, unitamente al T.. La domanda veniva rigettata, atteso che sia il giudice di pace che, poi, in appello, il tribunale, sostenevano che il credito oggetto di cessione fosse stato quello relativo al danno da fermo tecnico subito dalla vettura, che non risultava provato nè nel suo ammontare sulla base della sola fattura prodotta dalla A.C., nè nell’an.

4. Il ricorrente T. denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 102 e art. 354 c.p.c., comma 1, sostenendo che il credito oggetto di cessione fosse quello relativo ai dai-ni riportati a cagione del sinistro del 2011, che avrebbe presupposto, ai fini dell’integrità del contraddittorio, la presenza in causa anche del responsabile del danno, sig. Tu.Lu., proprietario del veicolo investitore, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

5. Nella proposta di decisione si evidenziava l’inammissibilità del motivo, in quanto la sua illustrazione si fonda su documenti e/o atti processuali (in particolare, la cessione di credito tra T. e AC), ma non appariva rispettosa dei criteri ci indicazione specifica dettati dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto: a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, nè lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indica la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o atto ebbe a formarsi; c) non indica la sede in cui, in questo giudizio di legittimità, il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), sarebbe esaminabile dalla Corte, anche in copia, se si trattasse o documento della controparte; d) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale o in copia e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (Cass., sez. un., n. 22716/2011, n. 7161/2010, n. 28547/2008).

5. Il Collegio non conviene però con la proposta formulata dal relatore, atteso che il ricorso è fondato, laddove denuncia il difetto di integrità del contraddittorio, che costituisce questione pregiudiziale ed è percepibile nonostante le carenze segnalate.

La causa trae infatti origine – come emerge dal ricorso ed anche dalla sentenza impugnata – da un incidente stradale con scontro tra veicoli, ed ha ad oggetto una quota parte del più ampio credito risarcitorio maturato dal T..

Per potersi procedere all’accertamento dell’oggetto della cessione del credito (scaturente in capo al T. appunto dall’incidente) è necessario che si proceda in primo luogo all’instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari del giudizio di accertamento della RCA, ed in particolare nei confronti del proprietario della vettura, responsabile civile del sinistro, finora pretermesso, in quanto è stata evocata in causa solo la compagnia di assicurazioni del veicolo investitore.

Nei giudizi proposti ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18, (oggi abrogato e trasfuso nel D.Lgs. settembre 2005, n. 209, art. 144), o che presuppongono comunque un accertamento di responsabilità in ordine al verificarsi di un sinistro stradale e ai danni da esso conseguenti, gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e i terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall’altro.

Non essendo stato rilevato il difetto di integrità del contraddittorio nè in primo grado nè in appello, è necessario cassare la sentenza impugnata e rimettere la causa al primo giudice, ovvero al Giudice di Pace di Roma, ex art. 354 c.p.c., comma 1, e art. 383 c.p.c., comma 3, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

A ciò non osta, si aggiunga, che il ricorrente non abbia in precedenza rilevato il difetto di integrità del contraddittorio, trattandosi di litisconsorzio necessario iniziale.

Come recentemente affermato da questa Corte (Cass. n. 21381 del 2018), nel caso in cui il giudizio di appello sia stato introdotto in violazione dell’art. 331 c.p.c., e la relativa nullità non sia stata rilevata nè dalle parti nè dal giudice, tale violazione può essere fatta valere dalle parti (compresa quella che introdusse l’appello), con ricorso principale o incidentale avverso la sentenza conclusiva del gravame, soltanto qualora la violazione abbia riguardato una situazione di litisconsorzio necessario iniziale (art. 102 c.p.c.), o di litisconsorzio necessario processuale determinata dall’ordine del giudice (art. 107 c.p.c.), atteso che in tali casi, a differenza di ogni altra ipotesi di violazione dell’art. 331 c.p.c., (e, dunque, di litisconsorzio necessario processuale da inscindibilità o da dipendenza), non può operare la regola dell’art. 157 c.p.c., comma 3, trattandosi di violazioni rilevabili d’ufficio dalla Corte di cassazione, circostanza che esclude che la parte abbia perduto potere di impugnare.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la caasa al Giudice di pace di Roma anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 14 febbraio 2019

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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