Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20331 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. III, 25/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 25/09/2020), n.20331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30981/2019 proposto da:

S.O., nato in (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avv.to Mirco

Rizzoglio, (mircogiovannirizzoalio.milano.pecavvocati.it) con studio

in Milano via N. Bixio 14, giusta procura speciale allegata al

ricorso, e domiciliato in Roma piazza Cavour presso la cancelleria

civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno; in persona dei Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3732/2019 della Corte d’Appello di Milano

depositata il 12.9.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

23.6.2020 dal Cons. Dott. Antonella Di Florio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.O., cittadino (OMISSIS), proponeva appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano con la quale era stato respinto il ricorso da lui proposto per il riconoscimento della protezione internazionale.

1.1. La Corte di appello di Milano dichiarava il gravame inammissibile: rilevava, in particolare, che il giudizio di secondo grado doveva essere introdotto con ricorso e non con atto di citazione; che, di conseguenza, aì fini del vaglio della tempestività di esso doveva essere presa in considerazione, non ia data di notifica dell’atto di impugnazione, ma quella di costituzione in cancelleria dell’appellante e che, avuto riguardo a tale specifico incombente, il gravame risultava proposto oltre il prescritto termine di trenta giorni decorrenti, ex art. 702quater c.p.c., dalla data della comunicazione o della notificazione del provvedimento da impugnare.

1.2. Contro questa sentenza il richiedente asilo ricorre per cassazione, facendo valere due motivi.

2. Il Ministero dell’interno intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di norme di diritto – in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 ed agli artt. 121,156,702bis, 702ter e 702 quater c.p.c. – con riferimento all’affermazione della Corte distrettuale secondo cui l’impugnazione, da effettuarsi con ricorso, e non con atto di citazione (secondo l’interpretazione innovativa portata da Cass. 28575/2018) doveva ritenersi inammissibile.

1.1. La costituzione in giudizio dell’appellante era infatti era avvenuta oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza del Tribunale: risulta pacifico, al riguardo, che il provvedimento di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, era stato comunicato in data 6.12.2018, e che l’atto d’appello, pur notificato alla controparte nel rispetto del termine di trenta giorni, era stato seguito dalla costituzione in giudizio il 15.1.2019, risultando con ciò “formalmente” tardivo.

1.2. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale aveva omesso di tenere conto dell’interpretazione adeguatrice della giurisprudenza di legittimità in punto di overruling processuale e deduce, pertanto, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.3. Il motivo è fondato.

1.4. Il Collegio osserva che, tenuto conto del repentino mutamento di giurisprudenza, la valutazione della tempestività del gravame doveva essere effettuata non già con riferimento al principio (cfr. Cass. nn. 23108/2017, 17420/2017), secondo cui, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2015, l’appello, proposto ex art. 702 quater c.p.c., doveva essere introdotto con citazione e non con ricorso, ma alla luce del sopravvenuto principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SSUU 28575/018), con il quale si è, invece, ritenuto che nel regime del D.Lgs. n. 142 del 2011, art. 19, risultante dalle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 142 del 2015, l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., deve esser introdotto con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce overrulling processuale.

1.5. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, in particolare, sottolineato che “fin dall’entrata in vigore della nuova previsione normativa (introdotta dal D.Lgs. n. 150, art. 19 come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f)) il giudice del merito avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa, nascente dalla modifica normativa improvvisa e dissonante rispetto alle forme stabilite per l’appello pure nei casi, come questo, di silenzio di un’apposita previsione; e che, pertanto, avrebbe dovuto valutare “l’errore” commesso nella proposizione dell’impugnazione (nei casi in cui fosse stata introdotta con atto di citazione, secondo le apparenti regole ordinarie) come suscettibile di una diversa considerazione, in forza del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e di difesa, anche attraverso la celebrazione di un giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito, valutando la possibilità di escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa.” (cfr. in punto di overruling Cass. Sez. UU 15144 /2011).

2. Nel caso in esame ricorre proprio tale ipotesi.

2.1. Al riguardo, vale solo la pena di rilevare che la sentenza delle sezioni unite di questa Corte (Cass. SSUU 28575/2018) – che 11a introdotto l’innovativa interpretazione secondo cui l’appello avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale ex art. 702 quater in materia di protezione internazionale deve essere introdotta con ricorso e non, come in precedenza ritenuto, con atto di citazione – è quasi coeva (in quanto depositata l’8.11.2018) all’ordinanza impugnata; e che, pertanto, risulta ragionevole ritenere che, confidando nel precedente orientamento, l’odierno ricorrente si sia riferito, per il rispetto dei termini, alla regola precedentemente vigente, tenendo una condotta processuale comunque indicativa della volontà di impugnare.

3. secondo motivo con il quale si solleva, in via condizionata, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e degli artt. 121,156,702bis, 702ter e 702 quater c.p.c., rimane logicamente assorbito, ritenendo il Collegio che l’interpretazione, ormai consolidata (cfr. al riguardo Cass. 18878/2019; Cass. 17569/2019; Cass. 1007/2019) resa con la motivazione sopra sviluppata corrisponda a quella costituzionalmente orientata.

4. La pronuncia impugnata va quindi cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione per il riesame dell’intera controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati e per a decisione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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