Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20330 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20330 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 5768-2017 proposto da:
PIZZUTI ANGELICA, elettivamente domiciliata in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANTONIO PALMIER1;
– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO REGGIA PALACE HOTEL
S.R.L.,

intimata

avverso la sentenza n. 4519/2016 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata 11 21/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.

Data pubblicazione: 31/07/2018

RILEVATO
che, con sentenza del 21 dicembre 2016, la Corte d’Appello di
Napoli, chiamatct a pronunziarsi quale giudice del rinvio a
seguito dell’annullamento da parte di questa Corte della
sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale, sulla domanda

del Fallimento Reggia Palace Hotel in relazione al credito
vantato a titolo di differenze retributive e TFR per l’attività di
addetta alle pubbliche relazioni svolta presso la discoteca di
proprietà della Società fallita, a suo dire riconducibile
all’inquadramento nel I livello del CCNL “Alberghi e Pubblici
Esercizi”, rigettava l’istanza;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto inapplicabile, per difetto di prova sul punto, incombente
al lavoratore anche in mancanza di contestazione, l’invocato
CCNL ed, alla luce delle risultanze istruttorie, solo in parte
idonee a sostenere le deduzioni in fatto della Pizzuti, congrua ex
art. 36 Cost. la retribuzione di fatto percepita;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Pizzuti,
affidando l’impugnazione a quattro motivi, impugnazione in
relazione alla quale il Fallimento intimato non ha svolto alcuna
attività difensiva;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, imputa alla
Corte territoriale

l’error in procedendo

dato dall’inesatta

valutazione del materiale istruttorio acquisito;

Ric. 2017 n. 05768 sez. ML – ud. 23-05-2018
-2-

proposta da Angelica Pizzuti di ammissione tardiva al passivo

-

che, con il secondo motivo, denunciando, in una con il difetto
di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094
c.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale l’incongruità
logica e giuridica del giudizio espresso in ordine alla ricorrenza
nella specie della subordinazione per averlo condotto con

sintomatici della subordinazione;

che, nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione del
CCNL per il settore Alberghi e Pubblici Esercizi in relazione agli
artt. 421 e 425 c.p.c. è prospettata in relazione alla mancato
ricorso del giudicante ai propri poteri istruttori ai fini
dell’acquisizione dell’invocato CCNL;

che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla
carenza di motivazione ed alla violazione e falsa applicazione
degli artt. 292 e 112 c.p.c., si imputa alla Corte di essersi
pronunziata senza tener conto dei limiti segnati dalla sentenza
di annullamento;

che tutti i formulati motivi, i quali, in quanto strettamente
connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono
ritenersi inammissibili, atteso che le censure mosse non
colgono la reale ratio decidendi sottesa alla pronunzia della
Corte territoriale che, contrariamente a quanto si prospetta nei
primi due motivi di ricorso, non nega affatto la natura
subordinata del rapporto ma, nel momento in cui nega
l’applicabilità dell’invocato CCNL per mancato assolvimento
dell’onere della prova dell’adesione della Società datrice alla
relativa disciplina collettiva, rilievo qui non fatto oggetto di
specifica censura e rispetto al quale appare del tutto
inconferente il denunciato vizio d41 mancato ricorso del
giudicante ai propri poteri d’ufficio ai fini dell’acquisizione dalle
Organizzazioni sindacali del testo non prodotto del CCNL, si
Ric. 2017 n. 05768 sez. ML – ud. 23-05-2018
-3-

riguardo, non agli elementi identificativi, ma agli indici

limita ad assumere quel contratto come parametro di
valutazione dell’equa retribuzione spettante alla ricorrente ex
art. 36 Cost., approdando ad un giudizio che, al dl là della
mancata impugnazione in questa sede, va ritenuto, considerati
i limiti entro cui, secondo l’insegnamento di questa Corte, quel

che, pertanto, in conformità alla proposta del relatore, il ricorso
va dichiarato inammissibile senza attribuzione delle spese per
non aver il Fallimento intimato svolto alcuna attività difensiva;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, c. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio
2018
Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

a 1 LE 2010

giudizio va contenuto, comunque incensurabile;

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